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    05.05.2020

    PENALE D'IMPRESA | Coronavirus: sanzioni amministrative, penali ed effetti sul processo penale dei provvedimenti legislativi


    Il presente memorandum ha lo scopo di riassumere e chiarire - sulla scorta dei recenti provvedimenti legislativi – da un lato le possibili conseguenze derivanti dalla violazione delle misure di contenimento varate dal Governo per arginare il fenomeno epidemiologico causato dal virus COVID-19, dall’altro l’impatto che questa normativa emergenziale necessariamente produce (e produrrà) sul processo penale.

     

    Si fornirà uno schema generale tanto sull’attuale quadro sanzionatorio penale ed amministrativo posto a presidio del rispetto delle prescrizioni adottate, quanto sulle misure, in materia di giustizia, finalizzate al rispetto dei termini processuali e al corretto svolgimento delle udienze.

    1. Il quadro sanzionatorio attuale

    L’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 – rubricato appositamente “Sanzioni e controlli” - prevede sanzioni di carattere amministrativo e penale nei confronti di chi si renda responsabile di violazioni alle misure di contenimento da ultimo aggiornate con il D. P. C. M. 26 aprile 2020.

     

    Una prima distinzione deve essere fatta a seconda che il trasgressore sia o meno un soggetto già riconosciuto positivo al COVID-19:

    • Il soggetto non riconosciuto positivo al COVID-19 che violi una delle numerose misure di contenimento previste dalla normativa, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alle seguenti sanzioni amministrative:
      • Sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 € a 3000,00 €

    La predetta sanzione è aumentata fino ad 1/3 in caso di violazioni commesse con l’utilizzo di un veicolo. È ammesso il pagamento in misura ridotta 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. La sanzione pecuniaria è altresì raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni.

    • Il soggetto già riconosciuto positivo al COVID- 19 che violi il: “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” incorre nelle seguenti fattispecie di carattere penale:
      • Art. 452, co. 2, n. 2 cod. pen: “Delitti colposi contro la salute pubblica”; fattispecie di reato che prevede la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque commetta, per colpa, taluno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 cod. pen. tra cui rientra il reato di procurata epidemia;

    In subordine:

      • Art. 260, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265: “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000”. Fattispecie contravvenzionale modificata, per l’occasione, dall’ art. 4, comma 7, del citato decreto.

    In aggiunta, i vari provvedimenti emergenziali, oltre a prevedere misure di contenimento e relative sanzioni nei confronti delle persone fisiche, hanno disposto, come noto, limitazioni per l’esercizio di alcune attività.

     

    Questa linea è stata seguita, con alcuni temperamenti, anche dal più recente provvedimento datato 26 aprile 2020; il quale mantiene ferma la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni - già prevista dal D. L. 25 marzo 2020 n. 19 - per quelle realtà che non rispettano le misure. La sanzione in parola può essere applicata anche in via provvisoria, al momento dell’accertamento della violazione, per un periodo non superiore a 5 giorni, che verrà poi scomputato dalla sanzione amministrativa definitivamente irrogata. In caso di plurime violazioni, la sanzione in parola verrà applicata nella misura massima.

     

    Con riguardo alle misure da ultimo adottate, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha sostanzialmente proseguito nel solco tracciato dalla normativa precedente.

     

    Rimangono infatti ancora chiusi, ad oggi, cinema, teatri, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilati; ancora niente da fare per palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, scuole, asili e comprensori sciistici. Garantiti sempre i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.

     

    Per quanto concerne il commercio al dettaglio, inteso tanto come esercizio commerciale di vicinato quanto come media e grande distribuzione, l’ultimo decreto sceglie ancora una volta di elencare nell’apposito “allegato 1” le attività ritenute di primaria necessità e come tali non soggette a sospensione, quasi totalmente coincidenti con quelle indicate dai precedenti provvedimenti. Gli esercizi commerciali inclusi nell’elenco sono tenuti tuttavia ad assicurare distanze, ingressi dilazionati e ad evitare tempi di permanenza all’interno più lunghi del necessario.

     

    Parziali novità si rinvengono invece sul fronte della ristorazione, ove oltre all’attività di consegna a domicilio – già legittima – sarà possibile procedere alla ristorazione d’asporto, fermo restando ovviamente il rispetto delle norme igienico – sanitarie e il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, oltre al divieto di consumo all’interno del locale e di stazionamento al di fuori di esso.

     

    Infine, con particolare riferimento alle attività produttive e commerciali, l’art. 2 del nuovo provvedimento rinvia al proprio allegato n. 3 per elencare tutte quelle facenti eccezione al generale obbligo di sospensione sull’intero territorio nazionale; quest’ultime, tuttavia, sono tenute al rispetto dei vari protocolli “anti – COVID” siglati e allegati al provvedimento stesso, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Resta ferma invece la possibilità per le attività soggette a sospensione di organizzarsi attraverso gli strumenti del lavoro a distanza e del lavoro agile. Importante sottolineare come le attività che si apprestano a riaprire per la data del 4 maggio possano svolgere già dal 27 aprile tutti gli adempimenti propedeutici alla loro riapertura.

     

    Per quanto invece riguarda le attività professionali, l’art. 1, co. 1, lett. ii) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ricalcando esattamente quanto espresso dalla normativa precedente, ha raccomandato che:

     

    a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

     

    b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

     

    c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

     

    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

     

    Nessuna sospensione dunque nell’ambito delle attività professionali, ma semplici raccomandazioni volte ad evitare rischi di contagio.

    2. Profili di diritto inter – temporale

    Anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 le violazioni delle misure restrittive venivano sanzionate, senza distinzioni, dall’art. 650 cod. pen, che prevde l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a Euro 206,00 nei confronti di chi non osserva provvedimenti dell’Autorità. Restava ferma la sanzione amministrativa accessoria per le attività economiche. Con l’emanazione del citato provvedimento, salvo il caso del soggetto riconosciuto positivo al virus che violi la quarantena, assoggettato ora alle sanzioni penali sopra indicate, si è assistito a una “depenalizzazione” della condotta di violazione delle misure; l’art. 4, co. 1, del menzionato decreto ha infatti previsto per esse la non applicabilità dell’art. 650 cod. pen. e l’applicazione delle sanzioni amministrative già descritte al paragrafo precedente. Di conseguenza possono trarsi le seguenti conclusioni:

    • Per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore del D. L. 25 marzo 2020 n. 19: sanzione amministrativa pecuniaria di 200 €, ai sensi dell’art. 4. Co. 8, il quale prevede l’applicazione della misura minima dell’attuale sanzione amministrativa ridotta della metà. Non applicazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen..
    • Violazioni accertate successivamente all’entrata in vigore del Decreto: sanzioni amministrative e penali previste dal paragrafo 2.

    3. Le misure in materia di giustizia

    Il susseguirsi frenetico della normativa emergenziale rende necessario precisare quale sia ad oggi, con riferimento al settore penale, la disciplina in tema di rispetto dei termini processuali e di rinvio/svolgimento delle udienze.

    Termini Processuali

    Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all’art. 36 ha prorogato la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto alla data dell’11 maggio 2020, intervenendo sull’art. 83, co. 1 e 2 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 che prevedeva la sospensione fino alla data del 15 aprile 2020.

     

    Sono pertanto da intendersi sospesi tutti i termini in materia di: indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, impugnazioni e termini procedurali in generale.

     

    Se il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo di sospensione. Viceversa, se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in maniera tale da consentirne il rispetto.

    Rinvio Udienze

    L’art. 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23 ha altresì previsto il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali a data successiva all’11 maggio 2020, termine anch’esso prorogato rispetto a quello iniziale del 15 aprile 2020.

    Eccezioni in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze

    La sospensione dei termini processuali e la disciplina del rinvio d’ufficio delle udienze NON SI APPLICA per i procedimenti:

    • Di convalida dell’arresto o del fermo.
    • Per i quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 cod. proc. pen..
    • Nei quali sono state applicate o richieste misure di sicurezza detentive.

    È altresi possibile celebrare, su richiesta degli imputati o dei difensori, le udienze nei procedimenti:

    • A carico di detenuti, salvo il caso di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51 - ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354.
    • In cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza.
    • Per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

    Ulteriore deroga è prevista per i procedimenti che presentino carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 cod. proc. pen.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

     

    N.B: La proroga della sospensione dei termini e del rinvio delle udienze all’11 maggio 2020 non si applica ai procedimenti in cui i termini ex. art 304 cod. proc. pen. scadono nei sei mesi successivi alla data dell’11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 36, co. 2. del D. L. 8 aprile 2020.

    Misure per l'attività giudiziaria non soggetta a sospensione o successiva alla data del 12 maggio 2020:

    Per quanto riguarda l’attività giudiziaria non soggetta a sospensione e per quella compresa nel periodo 12 maggio 2020 - 30 giugno 2020 i singoli uffici giudiziari potranno:

    • Limitare l’accesso agli uffici giudiziari
    • Limitare l’orario di apertura al pubblico
    • Predisporre servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi
    • Adottare direttive vincolanti per lo svolgimento delle udienze
    • Trattare udienze a porte chiuse o con partecipazione da remoto

    Con esclusivo riferimento all’attività giudiziaria compresa nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020, i singoli uffici giudiziari potranno prevedere ulteriori rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, ad eccezione di quelle menzionate al co. 3 dell’art. 83 D. L. 17 marzo 2020 n. 18. IL TRIBUNALE DI MILANO, CON PROVVEDIMENTO N. 56/2020 DATATO 10 APRILE, HA FATTO SAPERE DI PREDILIGERE QUESTA SOLUZIONE.

    Sospensione del termine di prescrizione e altri termini

    Nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini (fino all’ 11 maggio 2020) è altresì sospeso il corso della prescrizione nonché il decorso dei termini di custodia cautelare.

     

    In caso di ulteriore rinvio dell’udienza a data successiva al 30 giugno 2020, sono sospesi per l’ulteriore periodo ma comunque non oltre il 30 giugno:

    • Il corso della prescrizione
    • Il decorso dei termini di cui agli artt. 303 (durata massima custodia cautelare), 308 (durata massima altre misure coercitive/interdittive), 309 co. 9 (termine per decidere sulla richiesta di riesame di misure coercitive), 311 co. 5 e 5 - bis (termine di 30 giorni per la decisione della Cassazione e termine di 10 giorni per il giudice del rinvio), 324 co. 7 (termine per la decisione del tribunale del riesame), del codice di procedura penale.
    • Il decorso dei termini di cui agli artt. 24, co. 2 e 27, co. 6 del Codice Antimafia in materia di confisca.

    Misure per la partecipazione alle udienze di imputati detenuti

    Ai sensi dell’art. 83, co. 12, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, la partecipazione all’udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenza o collegamento da remoto, ferma l’applicazione dell’art. 472, co. 3, cod. proc. pen..

    In aggiunta a questi strumenti, il DGSIA del Ministero del Ministero della Giustizia ha previsto anche l’utilizzo di applicazioni quali “TEAMS” e “SKYPE FOR BUSINESS”.

    Nel caso di udienza trattabile su richiesta, il Tribunale di Milano ha fatto sapere che entro 5 giorni prima della fissazione dell’udienza deve pervenire richiesta da parte degli imputati o dei loro difensori di celebrazione della stessa, in modo da organizzare gli strumenti per la partecipazione da remoto degli imputati.

    Le udienze dibattimentali verranno celebrate, per evitare il rischio di contagio, a porte chiuse.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Roberta Guaineri.