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    16.03.2026

    Antiriciclaggio: l'UIF emana le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette


    Il 18 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha emanato il provvedimento recante le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (il “Provvedimento”), destinato a sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 e i relativi allegati. Il Provvedimento è il risultato di una consultazione pubblica alla quale lo Studio ha partecipato attivamente, contribuendo alla definizione delle istruzioni ora adottate. Il Provvedimento è rivolto a tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2026

    Il Provvedimento si articola in tre parti. La Parte Prima definisce i principi e le regole della collaborazione attiva, illustrando le fasi di individuazione e valutazione delle anomalie, le istruzioni operative per l’invio della segnalazione di operazioni sospette (“SOS”), la disciplina della sospensione delle operazioni e il flusso di ritorno degli esiti da parte dell’UIF. La Parte Seconda introduce disposizioni sugli adempimenti di natura organizzativa applicabili ai destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Infine, la Parte Terza disciplina le modalità di accesso al portale Infostat-UIF e fornisce le istruzioni per la compilazione e l’invio delle SOS.

    Con particolare riguardo ai principi della collaborazione attiva, il Provvedimento pone l’accento più sulla qualità che sulla quantità del flusso segnaletico. La SOS rappresenta infatti l’esito di un processo valutativo condotto dal destinatario a partire dall’individuazione di anomalie soggettive e oggettive, che devono essere esaminate anche alla luce delle informazioni disponibili e del profilo del cliente. Il Provvedimento esclude espressamente approcci automatici o meramente cautelativi: il mero superamento di soglie quantitative, la ricezione di richieste di informazioni da parte delle Autorità, l’esistenza di notizie negative sul soggetto ovvero l’adozione di misure personali o reali a suo carico non costituiscono, di per sè, presupposto sufficiente per l’invio di una SOS.

    Il processo valutativo può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto; in tali casi non sussiste l’obbligo di segnalazione, ma il destinatario è invitato a documentare, anche sinteticamente, le ragioni a sostegno di tale decisione, al fine di garantire la tracciabilità in caso di verifiche successive.

    Tra gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal Provvedimento si segnalano i seguenti.

    Intelligenza artificiale. Il Provvedimento riconosce espressamente la possibilità di ricorrere a strumenti basati su sistemi di intelligenza artificiale per l’individuazione delle operatività anomale. Tali strumenti, laddove utilizzati, devono essere conformi alle disposizioni a essi eventualmente applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l’intervento umano, finalizzate alla verifica e validazione delle anomalie rilevate. Sebbene l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia delineato con cautela, la sua esplicita menzione nel Provvedimento apre la strada a possibili applicazioni in ambiti finora poco esplorati, evidenziando ancora una volta le sfide che l’evoluzione tecnologica pone al diritto.

    Condivisione delle informazioni tra destinatari. Viene introdotta la possibilità per i soggetti obbligati di condividere informazioni sulle anomalie individuate in relazione a operatività che presentino elementi comuni, nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza previsti dal D.lgs. 231/2007.

    Flusso di ritorno dell’UIF. È rafforzato il sistema di comunicazione degli esiti delle segnalazioni: l’UIF fornirà ai destinatari, con cadenza almeno semestrale, indicazioni mirate sulla qualità della collaborazione attiva, distinguendo tra segnalazioni prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto (c.d. elenco A) e segnalazioni classificate a basso rischio (c.d. elenco B). I soggetti obbligati sono tenuti a tener conto di tali riscontri ai fini del progressivo affinamento dei propri processi interni.

    Tramite la scheda di feedback l’UIF fornisce inoltre con cadenza almeno annuale valutazioni di sintesi sulla collaborazione attiva del destinatario. Tale scheda è inviata ai destinatari che risultano aver inviato nell’anno solare di riferimento un numero rilevante di segnalazioni.

    Sospensione delle operazioni. Il destinatario può sottoporre all’UIF un’operazione sospetta chiedendo la valutazione dell’esercizio del potere di sospensione, mediante l’invio di una SOS con apposito attributo. La sospensione può avere una durata massima di cinque giorni lavorativi dalla notifica del relativo provvedimento a mezzo PEC.

    Come anticipato, la seconda parte del Provvedimento è poi dedicata agli adempimenti organizzativi.

    In particolare, viene formalizzata la figura del referente SOS, che - nei destinatari diversi dalla persona fisica - deve essere identificata nel portale Infostat-UIF nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al gruppo di appartenenza, né il responsabile della funzione di revisione interna.

    Quanto alla procedura interna di segnalazione, essa deve essere proporzionata alle dimensioni e alla complessità del soggetto obbligato, garantendo efficacia, tempestività e riservatezza. Non possono essere esternalizzate la decisione di effettuare la segnalazione e la trasmissione della stessa all’UIF.

    L’ultima parte del Provvedimento è infine dedicata alle modalità di segnalazione. Le SOS devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale Infostat-UIF e devono contenere: dati identificativi, elementi strutturati relativi a operazioni, soggetti e rapporti, e una descrizione in forma libera dell’operatività sospetta e dei motivi del sospetto. La parte descrittiva non può limitarsi a un mero rinvio agli indicatori di anomalia o agli schemi dell’UIF, ma deve illustrare il processo logico-deduttivo seguito dal destinatario.

    In conclusione, il Provvedimento ridefinisce in modo organico l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. 231/2007, rafforzando un approccio basato sulla responsabilizzazione dei soggetti obbligati e sulla qualità della collaborazione attiva. 

    Le nuove istruzioni di cui al Provvedimento comportano alcune implicazioni operative particolarmente rilevanti per i soggetti obbligati.

    In primo luogo, il Provvedimento rafforza la centralità del processo valutativo interno, escludendo approcci automatici o meramente cautelativi. Ciò richiede ai soggetti obbligati di dotarsi di procedure interne adeguate, in grado di consentire una valutazione effettiva delle anomalie alla luce del profilo del cliente, della natura dell’operazione e del contesto complessivo della transazione.

    In secondo luogo, l’introduzione di riferimenti espliciti all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale si inserisce in una tendenza ormai evidente nel quadro regolamentare nazionale ed europeo, volta a favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, pur nel rispetto del principio della responsabilità decisionale del destinatario. Il ricorso all’intelligenza artificiale non può quindi sostituire il processo valutativo richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma può rappresentare un supporto all’individuazione e alla gestione delle anomalie, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevato numero di operazioni o da schemi transazionali complessi.

    In questo contesto, l’adeguamento alle nuove istruzioni non si esaurisce in un aggiornamento formale delle procedure, ma richiede una revisione complessiva dei presidi antiriciclaggio, che includa – tra l’altro – la definizione di procedure interne di segnalazione, l’individuazione del referente SOS, l’aggiornamento delle policy di gestione delle anomalie e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni.

    Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove istruzioni il 1° luglio 2026, appare pertanto opportuno che i soggetti obbligati avviino sin d’ora una verifica dei propri assetti di compliance antiriciclaggio, al fine di assicurare la piena conformità al nuovo quadro regolamentare e ridurre i rischi operativi e reputazionali connessi alla gestione delle operazioni sospette.

    L’introduzione delle nuove istruzioni rappresenta un’occasione per rafforzare tali presidi e adeguarli alle evoluzioni normative e tecnologiche che interessano il settore.

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