Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. In particolare, vengono disciplinati i diritti alla non discriminazione fra i pas- seggeri da parte dei vettori, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni o ritardi delle partenze ed i diritti dei passeggeri con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.
Ciò che qui ci interessa osservare, tuttavia, non è tanto l’ambito dei diritti garantiti ai passeggeri, quanto lo stringente obbligo posto a carico degli operatori di informare i passeggeri di tali diritti.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento in parola, infatti, «i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali». La norma prevede che le predette informazioni siano fornite, per quanto possibile, in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui le informazioni sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri, con particolare atten- zione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.
Al fine di rispettare l’obbligo sopra citato, le imprese interessate possono utilizzare la sintesi delle norme dettate dal Regolamento (UE) 1177/2010 già predisposta dalla Commissione Europea in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea.
A carico degli operatori è previsto anche l’obbligo di comunicare ai passeggeri gli estremi dell’organismo nazionale responsabile dell’attuazione del regolamento in esame. E qui viene il punto.
In Italia, infatti, ai sensi del d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129, tale organismo è rappresentato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti («ART»), la quale - proprio in queste settimane - sta ve- rificando la corretta applicazione del regolamento da parte dei vettori marittimi.
In particolare, a quanto ci risulta – ancorché con grande ritardo rispetto all’entrata in vigore della norma - l’ART sta chiedendo ai vettori marittimi di fornire informazioni ed evidenza documentale relative alle modalità con cui è stata data attuazione all’obbligo previsto dal sopra citato art. 23 del Regolamento.
La questione non è di poco conto considerate le pesanti sanzioni previste dal summenzionato de- creto legislativo in caso di violazione dell’obbligo in parola. La relativa sanzione, infatti, va da Euro 150 ad Euro 900 per ciascun passeggero13.
Non solo. Qualora le imprese destinatarie della richiesta forniscano informazioni «inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito», l’ART potrà valutare la condotta di tali imprese giungendo ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato dell’impresa interessata14.
Alla luce del termine ristretto concesso dall’ART per adempiere all’eventuale richiesta di informazioni (di norma 30 giorni) e delle pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento, raccomandiamo alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al rispetto del sopra citato obbligo sancito dall’art. 23 del Regolamento UE 1177/2010. Farsi trovare impreparati, infatti, potrebbe costare molto caro.
13 Cfr. art. 15, II comma, d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129.
14 Cfr. art. 37, III comma, lett. l) del d.l. 6 dicembre 2001, n. 201.