La tua ricerca

    04.04.2017

    Pesanti sanzioni per i vettori marittimi che non informano i passeggeri dei loro diritti


    Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per  vie navigabili interne. In particolare, vengono disciplinati i diritti alla non discriminazione fra i pas- seggeri da parte dei vettori, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni o ritardi delle partenze ed i diritti dei passeggeri con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

     

    Ciò che qui ci interessa osservare, tuttavia, non è tanto l’ambito dei diritti garantiti ai passeggeri, quanto lo stringente obbligo posto a carico degli operatori di informare i passeggeri di tali diritti.

     

    Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento in parola, infatti, «i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali». La norma prevede che le predette informazioni siano fornite, per quanto possibile, in formati accessibili e nelle stesse lingue in  cui le informazioni sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri, con particolare atten- zione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

     

    Al fine di rispettare l’obbligo sopra citato, le imprese interessate possono utilizzare la sintesi delle norme dettate dal Regolamento (UE) 1177/2010 già predisposta dalla Commissione Europea in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea.

     

    A carico degli operatori è previsto anche l’obbligo di comunicare ai passeggeri gli estremi dell’organismo nazionale responsabile dell’attuazione del regolamento in esame. E qui viene il punto.

     

    In Italia, infatti, ai sensi del d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129, tale organismo è rappresentato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti («ART»), la quale - proprio in queste settimane - sta ve- rificando la corretta applicazione del regolamento da parte dei vettori marittimi.

     

    In particolare, a quanto ci risulta – ancorché con grande ritardo rispetto all’entrata in vigore della norma - l’ART sta chiedendo ai vettori marittimi di fornire informazioni ed evidenza documentale relative alle modalità con cui è stata data attuazione all’obbligo previsto dal sopra citato art. 23 del Regolamento.

     

    La questione non è di poco conto considerate le pesanti sanzioni previste dal summenzionato de- creto legislativo in caso di violazione dell’obbligo in parola. La relativa sanzione, infatti, va da Euro 150 ad Euro 900 per ciascun passeggero13.

     

    Non solo. Qualora le imprese destinatarie della richiesta forniscano informazioni «inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito», l’ART potrà valutare la condotta di tali imprese giungendo ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1%  del fatturato dell’impresa interessata14.

     

    Alla luce del termine ristretto concesso dall’ART per adempiere all’eventuale richiesta di informazioni (di norma 30 giorni) e delle pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento, raccomandiamo alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al rispetto del sopra citato obbligo sancito dall’art. 23 del Regolamento UE 1177/2010. Farsi trovare impreparati, infatti, potrebbe costare molto caro.

     

     

     

     

     

    13 Cfr. art. 15, II comma, d. lgs. 29 luglio 2015, n. 129.

     

    14 Cfr. art. 37, III comma, lett. l) del d.l. 6 dicembre 2001, n. 201.

     

     

    Canada, per le Pmi un territorio da esplor…
    Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.
    Approfondisci
    Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nct…
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di Roberto de Nardis …
    Approfondisci
    Artificial Intelligence Act – una panoramica
    1.Introduzione Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “Artificial Intelligence Act” o “AIA”). L’AIA si propone…
    Approfondisci
    Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)
    Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con partic…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di  Jacopo Arnaboldi, Miranda Cellentani, ed Eleonora Parrocchetti come Equity Partner dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma. La promozione…
    Approfondisci
    Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche
    In applicazione dell’art. 40 del GDPR, varie associazioni di categoria e dei consumatori,  hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Il Codice, approvato dal Gar…
    Approfondisci
    Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 7 marzo 2023)
    Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con partic…
    Approfondisci