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    12.01.2021

    Prepensionamento e contratto di espansione


    La presente breve nota ha lo scopo di riassumere ed analizzare le misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”) in tema di contratto di espansione e prepensionamento.

     

    Le novità introdotte estendono la possibilità di stipulare un contratto di espansione (già esistente nel nostro ordinamento dal 2015) a quei datori di lavori che abbiamo almeno 250 unità lavorative in organico, riducendo drasticamente la soglia di accesso a tale strumento sino ad oggi riservato alle grandissime aziende (superiore a 1.000 dipendenti) per l’ipotesi lo stesso sia utilizzato al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro con quei dipendenti che siano ormai prossimi alla pensione, in presenza dei requisiti esposti al punto sub 2 e, contestualmente, l’assunzione di nuove professionalità.

     

    Questa previsione, in un momento particolarmente complesso per le imprese che vede un blocco dei licenziamenti che si protrae dal 23 febbraio 2020 e confermato dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 31 marzo 2021, permette di procedere ad un alleggerimento della forza lavoro – sempre previo consenso scritto dei lavoratori – grazie alla prossimità all’età pensionabile, con un vantaggio anche per i lavoratori che decidessero di accedervi, garantendo al contempo un ricambio di professionalità.

     

    L’accesso a questa forma di “prepensionamento”, infatti, garantisce ai lavoratori uscenti di poter ricevere un trattamento pari al trattamento pensionistico maturato alla data di cessazione del rapporto (sulla base dei calcoli forniti dall’INPS) fino alla prima decorrenza utile ai fini della pensione.

     

    In concreto, dunque, considerato che attualmente il requisito di età per la pensione di vecchiaia è 67 anni, l’anticipo potrà essere esercitato a partire dai 62 anni, qualora maturato il requisito minimo contributivo.

     

     

    1. Il contratto di espansione

    Nella sua formulazione originaria, l’art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disciplina di c.d. Contratto di espansione, introdotto, per il biennio 2019-2020, dall’art. 26-quater del “Decreto Crescita” (decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 2019).

     

    In particolare, si tratta di uno strumento rivolto alle grandi imprese, con organico superiore a mille unità lavorative, interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali.

     

    Nel dettaglio, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

     

    Dunque, mediante la sottoscrizione del contratto di espansione il datore di lavoro può accedere a una serie di misure di semplificazione e contenimento del costo del lavoro oltre che promozione del ricambio di professionalità; segnatamente:

    i. intervento straordinario d’integrazione salariale (“CIGS”), con riduzione per i lavoratori già addetti e che non possono accedere al “prepensionamento” dell’orario di lavoro previsto fino ad una percentuale aggregata del30% rispetto all’orario dei lavoratori interessati dal contratto di espansione;

    ii. possibilità di uscita anticipata per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni di distanza dall’età prevista per la pensione di vecchiaia.

    Tale seconda misura merita uno specifico approfondimento dato il rilevante impatto sul sistema occupazionale.

     

     

    2. Le novità introdotte della Legge di Bilancio in tema di prepensionamento

    L’art. 1, comma 349 della Legge di Bilancio 2021, che modifica le disposizioni di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha introdotto importati novità alla disciplina per l’anno 2021.

     

    In particolare, i datori di lavoro che abbiano almeno duecentocinquanta unità lavorative in organico – a fronte delle mille unità precedentemente richieste dalla norma – nell’anno 2021 nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, possono procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di quei lavoratori che

    i. si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia

    ii. abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata

    riconoscendo, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità̀ mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.

     

    Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

     

    Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASpI e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

     

    Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso al prepensionamento nei termini sopra indicati, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

     

    Per dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

     

    In ogni caso, in assenza del versamento mensile predetto, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Michele Bignami.

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