Trib. Roma, 25 marzo 2025
Trib. Milano, 9 novembre 2024
Il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile una proposta di PRO fondata su di un piano puramente liquidatorio, offrendo a sostegno diverse indicazioni normative secondo cui lo strumento sarebbe finalizzato unicamente al risanamento dell’impresa in prospettiva di prosecuzione dell’attività.
Al contrario, il Tribunale di Milano, pronunciatosi anch’esso dopo il correttivo ter, ritiene decisiva la modifica secondo cui nella fase di esecuzione si applica la disciplina dettata per il concordato liquidatorio dall’art. 114 CCII.
La decisione del Tribunale di Roma non è condivisibile. Non vi è ragione infatti di restringere la funzionalità del PRO, che deroga persino al rispetto dei privilegi e rappresenta una sorta di soluzione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato, entrambi idonei a soluzioni di tipo meramente liquidatorio. Al contrario, è da seguire la decisione del Tribunale di Milano, in linea con le altre anteriori al correttivo ter.