Il Tribunale di Bolzano (17 maggio 2016) stabilisce che l’ulteriore gara davanti al giudice delegato presuppone una pluralità di offerte e che in assenza di offerte i beni sono aggiudicati al soggetto indicato dal debitore nel piano. Il Tribunale conferma inoltre l’orientamento che ammette la procedura competitiva nel pre-concordato
Il caso
Due società presentano distinte domande di concordato “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l.fall. dopo avere stipulato contratti di affitto di azienda con lo stesso soggetto, contenenti offerte irrevocabili di acquisto.
Il Tribunale, concessa proroga per la presentazione del piano e della proposta concordataria, ha indetto unica procedura competitiva per la vendita in lotto unico delle due aziende.
Le questioni
Nel provvedimento che ha indetto la procedura competitiva, il Tribunale ha affrontato diverse questioni interpretative delle disposizioni dell’art. 163-bis l.fall., anche in coordinamento con la disciplina generale dell’art. 182 l.fall.:
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Bolzano ha deciso:
Commento
Il Tribunale di Bolzano con una pronuncia articolata affronta diverse questioni interpretative poste dalla disciplina delle offerte concorrenti di cui all’art. 163-bis l.fall. e, prima di tutto, contribuisce a consolidare l’orientamento (già inaugurato da Trib. Forlì 3 febbraio 2016) e da Trib. Rovigo 17 novembre 2015) che consente di disporre la procedura competitiva per la selezione dell’acquirente anche prima della presentazione del piano concordatario, benché la norma faccia riferimento ad un’offerta selezionata dal debitore con il piano. Il Tribunale precisa poi alcuni temi inerenti alle modalità di svolgimento della procedura competitiva, coordinando la disciplina dell’art. 163-bis l.fall. con quella più generale dell’art. 182 l.fall., applicabile a tute le vendite successive alla domanda di concordato. Il Tribunale in particolare aderisce alla disposizione dell’art. 163-bis l.fall., là dove prevede che l’ulteriore gara tra offerenti abbia luogo solo in caso di più offerte migliorative, traendone la conclusione che in caso di unica offerta valida si possa procedere all’aggiudicazione diretta; la decisione si discosta invece dalla formulazione letterale della norma, là dove questa sembrerebbe presupporre che l’offerta selezionata dal debitore possa divenire inefficace se non adeguata alle prescrizioni del Tribunale, disponendo che anzi il bene sia aggiudicato all’originario offerente se non vi è alcuna ulteriore offerta valida (nello stesso senso cfr. Trib. Mantova 11 agosto 2016). Ciò significa che l’originario offerente non può limitarsi ad attendere un’eventuale proposta migliorativa, confidando di poter partecipare all’ulteriore gara tra offerenti: dovrà invece a sua volta presentare un’offerta conforme alle prescrizioni del Tribunale, potendo rendersi aggiudicatario escusivamente nel caso in cui non sia presentata alcuna offerta valida.
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