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    02.05.2018

    Prosecuzione del contratto nell’amministrazione straordinaria anche dopo la scadenza?


    Con la sentenza n. 1195 del 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione si è espressa sulla facoltà del commissario straordinario di chiedere l’adempimento dei contratti pendenti e sul trattamento dei crediti maturati dal contraente in bonis.

    Il caso

    Dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria continuava ad avere esecuzione un contratto di somministrazione di gas, che veniva disdetto dal contraente in bonis alla scadenza contrattuale per impedirne il rinnovo automatico.

    In ragione, però, di un’ordinanza dell’autorità locale, per ragioni di “necessità e urgenza”, il fornitore era costretto a proseguire il servizio, salvo poi insinuarsi al passivo della procedura, chiedendo il pagamento in prededuzione.

    Il Tribunale di Novara riteneva che il fornitore avesse diritto alla soddisfazione integrale del credito in via prededucibile, a condizioni più onerose rispetto a quelle del contratto ormai cessato. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino in sede di impugnazione.

    La questione

    L’art. 50 d.lgs. 270/1999 sancisce la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione di insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. Il commissario straordinario può subentrare a titolo definitivo nel contratto, ovvero sciogliersi dallo stesso, mentre la controparte in bonis può mettere in mora il commissario, affinché compia la sua scelta, solo dopo che sia intervenuta l’autorizzazione ministeriale all’esecuzione del programma ex art. 54 d.lgs. cit.

    Si tratta quindi di stabilire se la “inerziale” prosecuzione del contratto tra l’apertura della procedura fino all’eventuale subentro o scioglimento possa essere interpretata come tacito subentro per facta concludentia del commissario nel rapporto pendente, quale sia la disciplina contrattuale applicabile in questo periodo e se i crediti maturati dal contraente in bonis abbiano natura prededucibile.

    La decisione della Cassazione

    La Cassazione ha accolto il ricorso del commissario straordinario, ravvisando il diritto dello stesso a sciogliersi dal rapporto negoziale anche dopo la sua prosecuzione ope legis, non potendosi interpretare l’esecuzione del contratto ad opera della procedura come subentro per fatti concludenti, preclusivo della facoltà di scioglimento. In tal senso la Cassazione richiama anche la norma di interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, da parte dell’art. 1-bis l. 27 ottobre 2008, n. 166.

    D’altro canto, però, ha riconosciuto il diritto alla prededuzione per le prestazioni rese dal contraente in bonis a favore della gestione commissariale, rientrando senz’altro nel novero di quelle “eseguite per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”, di cui l’art. 52 d.lgs. 270/99 riconosce, appunto, la prededucibilità.

    Secondo la Corte, infine, il contratto continua ad essere regolato dalle proprie previsioni, anche inerenti alla scadenza, non potendosi ravvisare una proroga ex lege, ma resta altresì insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo al commissario di formulare la sua scelta: nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto inefficace la disdetta alla scadenza da parte del fornitore in bonis e, conseguentemente, il prezzo delle successive prestazioni è rimasto quello previsto dal contratto.

    Commento

    La Cassazione è intervenuta in una materia che ha sovente destato incertezze, relativamente alla disciplina della prosecuzione dell’attività di impresa nel periodo iniziale dell’amministrazione straordinaria, tra l’apertura della procedura e l’approvazione del programma ex art. 54 d.lgs.

    La Corte, nel solco di alcuni precedenti, ha evidenziato che il fatto che i contratti in corso al momento dell’apertura della procedura proseguano senza soluzione di continuità, non può mai determinare l’effetto di “congelare” il rapporto negoziale in una sorta di parentesi temporale priva di conseguenze giuridiche (Cass. n. 2904/2016; Cass. n. 2762/2012), bensì esclusivamente quello (limitato) di lasciare fluire l’esecuzione del contratto senza implicare il formale subentro della procedura nel rapporto pendente, in modo da lasciare il commissario libero di effettuare la sua scelta.

    La Cassazione oggi precisa che la soggezione del fornitore a questo principio determina anche l’impossibilità di esercizio della facoltà di disdetta contrattuale alla scadenza, fermo però il riconoscimento della prededucibilità dei crediti per prestazioni medio tempore rese.

    La salvaguardia delle esigenze della procedura determina quindi un rilevante sacrificio degli interessi del contraente in bonis, che si trova costretto ad attendere le scelte del commissario, non potendo rifiutare le proprie prestazioni, fino a quando sorga il proprio potere di mettere in mora il commissario ex art. 50 d.lgs. 270/99, dopo che il Ministero abbia autorizzato il programma.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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