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    11.01.2016

    Quali garanzie possono essere richieste al terminalista?


    Il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione[1] statuisce all’art. 17, comma 1 che «il concessionario deve garantire l’osservanza, degli obblighi assunti con l’atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all’entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lett. d) del codice»

     

    Tale cauzione, come previsto dalla norma, in nessun caso potrà avere un importo «inferiore a due annualità del canone»[2].

     

    Dall’analisi della disposizione pare che la cauzione venga prestata per garantire gli obblighi assunti con l’atto di concessione e, in modo particolare, per garantire l’obbligo di pagamento del canone.

     

    Con l’approvazione della legge n° 84/1994 la disciplina delle concessioni demaniali è stata integrata.

     

    La Legge portuale prevede, infatti, all’articolo 18, comma 6 che «ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio:

     

    presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; […]».

     

    Quindi, dopo il 1994 per ottenere una concessione bisogna presentare insieme alla domanda un programma di attività, nel quale dovrà essere previsto l’incremento dei traffici e della produttività del porto che il terminalista si impegna ad ottenere. Tale programma dovrà essere, come dice la stessa norma, «assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio».

     

    Da qui, nasce spontaneo un dubbio: la garanzia adesso non copre soltanto il pagamento del canone, ma è anche volta a coprire l’eventuale mancato incremento dei traffici?

     

    Cosa succede, quando un terminalista non riesce a rispettare quanto previsto dal proprio programma di attività oppure non effettua tutti gli investimenti ivi previsti?

     

    Dovrà rispondere del mancato adempimento delle obbligazioni con la cauzione o la fideiussione?

     

    Se le risposte a tutte le summenzionate domande fossero «si», si porrebbe il problema della quantificazione del quantum da cauzionarsi ed eventualmente da detrarsi dalla garanzia prestata.

     

    Non constando precedenti si deve lavorare di fantasia. Si dovrebbe dunque quantificare l’eventuale danno arrecato all’Autorità Portuale dall’inadempimento degli obblighi di traffico previsti nel programma di attività del Concessionario. Tale esercizio risulta piuttosto difficile, in quanto non vi sono norme che prevedano una formula per la determinazione del danno in questi termini.

     

     

     

    Infatti, non si comprende come si dovrebbe calcolare tale danno. Si devono calcolare le mancate entrate: tassa di ancoraggio, tassa portuale, dazi doganali, ecc.?

     

    Si è in grado di stabilire l’esatto ammontare di tali mancate entrate? Tale calcolo, infatti, risulta quasi impossibile considerando che manca quantomeno un dato fondamentale: quante navi si devono considerare nel calcolo? Che tipo di merce sarebbe transitata per il terminal?

     

    Non avendo dei dati certi sul danno per cui dovrebbe rispondere il terminalista, ci verremo a trovare davanti ad una fideiussione omnibus, in quanto non sarebbe possibile prevedere un importo massimo garantito.

     

    Come ormai assodato dalla giurisprudenza, tali garanzie non possono che considerarsi nulle[3].

     

    Infine, ci si deve chiedere se sia giusto che il terminalista risponda di tutti questi obblighi senza avere alcuna limitazione della propria responsabilità.

     

    Dobbiamo quindi dedurre che non potendosi il terminalista gravare di obblighi illimitati, le cauzioni richieste non possano o meglio non debbano essere riferite agli obbiettivi di traffico proposti nel programma di attività?

     

    La risposta, nell’attuale ordinamento portuale, è senz’altro si.

     

     

     

     

     

    [1] D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952

     

    [2] D.P.R. n. 328/1952, art. 17, c. 4

     

    [3] Cass. Civ. Sez. I, 9 febbraio 2007, n. 2871

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