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    07.10.2016

    Quando l’impresa portuale termina il lavoro in banchina, deve sgomberare i mezzi operativi altrimenti scattano i sequestri della procura


    L’estate quasi conclusa ha visto la giurisprudenza italiana scolpire nuove regole per l’esercizio delle operazioni portuali nei porti italiani.

     

    Ci si riferisce, in particolare, all’utilizzo delle banchine pubbliche da parte delle imprese portuali cd. “non concessionarie”, che per migliore chiarezza chiameremo di seguito semplicemente “imprese portuali” per distinguerle così dalle imprese terminaliste (dotate invece di aree di banchina in concessione esclusiva).

     

    Più precisamente, occorre ricordare che le imprese portuali sono quelle per legge autorizzate a svolgere operazioni portuali presso:

    1. le banchine pubbliche (dove attraccano le navi clienti) ;
    2. le banchine delle imprese terminaliste (dove lavorano i clienti di quest’ultime).

    La legge portuale n. 84/94 stabilisce infatti che le Autorità Portuali (oramai chiamate Autorità di Sistema Portuale a partire dal 15 settembre scorso):

    1. debbano garantire idonee banchine pubbliche alle imprese portuali non concessionarie per poter lavorare le navi clienti;
    2. possano autorizzare le imprese terminaliste ad affidare in outsourcing parte del proprio ciclo portuale ad un’impresa portuale.

    Ciò premesso, e con riferimento al primo caso ci si chiede: quando l’impresa portuale termina di operare sulla banchina del porto pubblico può ivi lasciare i mezzi operativi non facilmente trasportabili (per esempio le gru su gomma di grande portata) in attesa del turno successivo (ad esempio,  dell’indomani)?  O ancora, può semplicemente ricoverare le gru in un’area che non sia di intralcio per altri o di pericolo per la incolumità di terzi?

     

    La risposta è no. La Procura della Repubblica di Massa ha infatti precisato che non appena il lavoro finisca, i mezzi operativi (gru verticali, fork lift, carrelli, ecc…) devono subito lascare il porto pubblico.

     

    Se non lo fa, tale “parcheggio” integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (Occupazione senza titolo), potendo la Procura anche disporre il sequestro immediato dei mezzi operativi.

     

    Nel caso di specie, il sequestro dei mezzi operativi (ad eccezione di alcuni) è stato poi confermato dal Tribunale del riesame il quale ha affermato che: «È evidente che nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività sia necessario l'impiego di mezzi dalle dimensioni notevoli e non sia per tale motivo possibile o quanto meno sia eccessivamente oneroso, una volta completata l'attività  portuale, spostare il mezzo in un'area non demaniale ovvero demaniale, ma per la quale sia stata rilasciata concessione finalizzata alla sua occupazione,  l'unica soluzione- lecita- per lasciare il mezzo sull'area  portuale, senza incorrere nel reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione, passa attraverso il rilascio di una concessione o di un provvedimento ad essa sostituivo, che ne consenta l'occupazione[1]

     

    Non essendo percorribile lo spostamento delle grandi gru di banchina su aree retrostanti (operazione altamente gravosa e certamente anti competitiva per tutto il sistema portuale) , secondo la Procura e il Tribunale del Riesame di Massa, le imprese portuali devono dotarsi di una concessione sulle aree di banchina ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94.

     

    Ma allora verrebbe da chiedersi, se per ipotesi tutte le imprese portuali avessero necessità di lasciare i mezzi operativi in banchina, dovrebbero divenire tutte terminaliste concessionarie del singolo “pezzo” di porto necessario per il ricovero dei mezzi e per l’espletamento delle operazioni portuali?

     

    Se così fosse, l’Autorità Portuale come potrebbe continuare a garantire la disponibilità di idonee banchine pubbliche alle imprese portuali non concessionarie, come richiesto dalla legge?

     

    In tale situazione un’impresa portuale sarebbe quindi posta davanti al dilemma: o essere costretta ad inutili transumanze delle gru dalle aree di banchina a quelle retrostanti oppure chiedere la concessione ex art. 18 della legge portuale diventando terminalista, ma solo per una superficie del tutto marginale (quella a cui corrisponde l’area operativa della gru).

     

    A noi pare che non si possa imporre un gravame inutile e dannoso alle nostre imprese portuali già in difficoltà per una miriade  di altri fattori, né si possa obbligarle a divenire operatori di terminal posto che la legge non lo prevede ed anzi

    1. Ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della L. 84/94, «l'autorizzazione (rilasciata l’impresa portuale, NdR) ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima». La parola “qualora” nella norma in commento parrebbe dimostrare inequivocabilmente come un’impresa portuale ex art. 16 possa restare tale e non divenire un’impresa terminalista ex art. 18. Il fatto che un’impresa ex art. 16 della L. n. 84/94 diventi un’impresa terminalista ex art. 18, infatti, è soltanto un’eventualità (“qualora”, appunto, sia anche titolare di concessione) e non certo un obbligo.
    2. L’art. 6 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585 (“Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali”, che ha dato attuazione al comma 4 dell’art. 16 L. n. 84/94) stabilisce che «il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle operazioni ed al grado di pericolosità delle merci trattate». Come si può notare, la concessione di uno spazio per l’esercizio delle operazioni è “eventuale”, a conferma, parrebbe, del fatto che un’impresa ex art. 16 possa operare (anche lasciando i propri mezzi sull’area portuale) senza alcun obbligo di ottenere una concessione e “trasformarsi” in un’impresa ex art. 18.

    In ogni caso, si ritiene che il tema sollevato dalla Magistratura inquirente del Tribunale di Carrara, in uno con uno disciplina legislativa poco chiara ed ad una non univoca prassi seguita dalle Autorità Portuali, meriterebbe forse una auspicata presa di posizione da parte del Ministero dei Trasporti vigilante per assicurare maggiore tranquillità (ed uniformità di comportamenti) agli operatori del settore e alle Pubbliche Amministrazioni.

     

    Vi terremo informati sui futuri sviluppi.

     

    [1] Provvedimento assunto dal Tribunale del Riesame di Massa del 17 settembre 2016

     

     

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