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    28.07.2016

    Quando può essere promossa l’azione di responsabilità nel concordato preventivo?


    Il Tribunale di Trento (3 marzo 2016) ritiene ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, trattandosi di concordato liquidatorio, anche se non prevista dal piano ed in assenza di deliberazione da parte dei soci

     

    Il caso

    Una s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo promuove azione di responsabilità nei confronti dei suoi ex amministratori e sindaci. I convenuti sollevano, tra altre, una serie di eccezioni preliminari in merito all’ammissibilità dell’azione sociale di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo liquidatorio, in tema di legittimazione attiva e di procedibilità dell’azione.

     

    Le questioni

    Le questioni affrontate dal Tribunale sono state solo occasionalmente affrontate dalla giurisprudenza:

    • la prima attiene alla sussistenza, tra i beni destinati alla soddisfazione dei creditori nell’ambito di un concordato con cessione dei beni, dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci;
    • la seconda riguarda la necessità che l’azione sia deliberata dai soci come previsto dagli artt. 2476 e 2477 c.c. o dal collegio sindacale come previsto dall’art. 2393, terzo comma, c.c.;
    • la terza riguarda la legittimazione dei commissari giudiziali a promuovere azioni risarcitorie.

    La decisione

    Il Tribunale di Trento ha deciso:

    • in primo luogo, che nell’ambito di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata quando non sia contemplata nel piano concordatario, poiché la cessione dei beni proposta dalla debitrice ex 160 l.fall. non può che riguardare tutti i suoi beni, ivi inclusi i diritti di credito, tra cui rientra l’azione sociale di responsabilità;
    • in secondo luogo, che l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nella fase esecutiva del concordato preventivo non necessita di una deliberazione dell’assemblea dei soci o del collegio sindacale, in quanto vengono meno le ragioni di cautela rispetto ad un possibile uso strumentale, per cui il legislatore ha ritenuto di condizionarne l’esercizio da parte degli amministratori;
    • infine, che nell’ambito del concordato preventivo l’azione di responsabilità può essere esercitata dal liquidatore giudiziale e non anche dal commissario giudiziale, il quale ha unicamente la facoltà, riconosciutagli dall’art. 240 l.fall., di costituirsi parte civile nei processi penali per reati fallimentari. 

    Commento

    Quanto al primo tema affrontato dal Tribunale di Trento, la motivazione si fonda sul principio di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c., per cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore non sono ammissibili se non nei casi previsti dalla legge, tra cui non sarebbe annoverata la definizione del passivo secondo le regole del concordato preventivo. Non sarebbe quindi ammissibile una cessione parziale dei beni, con esclusione quindi del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Il tema della cessione parziale dei beni è controverso (in senso favorevole, tra altri Trib. Mantova 9 ottobre 2014 e Trib. Napoli 5 luglio 2013; in senso opposto Trib. Torino 5 giugno 2014), ma sembra preferibile ritenere sia ammissibile l’esclusione dall’attivo concordatario destinato ai creditori, per diverse ragioni: (i) un possibile credito risarcitorio deve essere comunque evidenziato nel piano e su di esso deve pronunciarsi il commissario giudiziale nella sua relazione, anche ai fini della revoca del concordato ex art. 173 l.fall.; (ii) i creditori possono quindi esprimere consapevolmente il voto valutando la convenienza della proposta concordataria; (iii) i creditori conservano nel concordato la legittimazione individuale a promuovere l’azione risarcitoria ex art. 2394 c.c. (cfr. Trib. Piacenza 12 febbraio 2015); (iv) l’esclusione di beni e diritti dall’attivo concordatario è certamente ammissibile quando la proposta non contempla la cessione dei beni.

     

    Quanto al secondo principio affermato nella decisione del Tribunale, si può osservare che in assenza di spossessamento nel concordato continuano a trovare applicazione le regole di governo societario, come risulta dal fatto che il legislatore ha previsto espresse deroghe in casi specifici (cfr. art. 185 l.fall. in tema di proposte concorrenti di concordato.

     

    In questo senso è anche l’opinione prevalente in dottrina.

     

    Quanto al terzo tema affrontato, la decisione del Tribunale va invece approvata senza riserve: infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 luglio 2015, n. 14052), l’eventuale legittimazione del commissario giudiziale, da un lato sarebbe incompatibile con le funzioni di vigilanza e consultive sull’esecuzione del concordato; dall’altro, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi penali, espressamente riconosciuta dall’art. 240 l.fall., è difficilmente estensibile al di fuori di tale peculiare fattispecie.

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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