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    09.06.2022

    Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 1


    Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "TUA”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “Extended Producer Responsibility”, di seguito “EPR”).

     

     

    1. Introduzione: la spinta comunitaria verso un’economia “circolare”

    La Direttiva 2018/851/UE ha introdotto all’interno della Direttiva 2008/98/CE una definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore”, per tale intendendosi “una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto[1].

     

    La c.d. responsabilità estesa può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene è responsabile anche della fase post-consumo, vale a dire della sua gestione una volta diventato rifiuto[2].

     

    Dalla definizione introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE emerge come la c.d. responsabilità estesa comporti l’imposizione di obblighi in capo ai produttori affinché questi ultimi siano responsabili - a livello finanziario o gestionale - della fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto, in cui lo stesso diventa un rifiuto. I regimi di responsabilità estesa del produttore sono infatti elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti[3].

     

    L’intervento del legislatore comunitario, in particolare, si è reso necessario in considerazione del fatto che l’efficienza e l’efficacia dei regimi di responsabilità estesa variano notevolmente da uno Stato Membro all’altro: di conseguenza, si è ritenuto necessario definire alcuni requisiti minimi di funzionamento di tali regimi.

     

    L’obiettivo perseguito tramite l’imposizione di requisiti generali minimi è - in aggiunta alla finalità di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia di tali sistemi - quello di contribuire a internalizzare i costi del fine vita dei prodotti includendoli nel prezzo del prodotto, incentivando i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione[4].

     

    Tali innovazioni si inseriscono nel quadro normativo comunitario finalizzato a sostenere la transizione verso un’economia più “circolare”: si tratta, in particolare, di novità che fanno parte del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” di cui alle Direttive 2018/849/ UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che hanno introdotto modifiche alle principali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti.

     

    Il principio dell’economia circolare promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. Si tratta di un modello economico, produttivo e di consumo nel quale gli scarti o quello che in genere potrebbe diventare rifiuto viene reimmesso nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l’impatto umano sull’ambiente[5].

     

    Negli ultimi anni, infatti, l’UE ha fortemente incentivato l’adozione di un nuovo modello di produzione e consumo, implicante condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile[6].

     

    L’obiettivo perseguito è dunque quello di abbandonare progressivamente l’attuale modello economico “lineare”, basato sul ciclo “estrarre, produrre, consumatore, gettare”[7].

     

    In tale contesto, il legislatore nazionale è intervenuto sul testo del TUA riscrivendo, inter alia, l’art. 178-bis ed introducendo il nuovo art. 178-ter, modificando in questo modo la disciplina della responsabilità estesa del produttore attraverso l’introduzione di nuovi paradigmi per i regimi che assegnano ai produttori la responsabilità finanziaria e gestionale della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

     

    Ciò premesso, si rende necessario - prima di analizzare le innovazioni di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - evidenziare due aspetti peculiari dei regimi di “responsabilità estesa”.

     

    In primo luogo, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE - che non è stato modificato dalla Direttiva 2018/851/UE - prevede che, al fine di “rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore”.

     

    Pertanto, l’istituzione di regimi di EPR continua ad essere una mera facoltà per i legislatori nazionali.

     

    Tuttavia, la Direttiva 2018/851/UE ha modificato i paragrafi seguenti del medesimo art. 8 della Direttiva 2008/98/CE, prevedendo espressamente che, qualora gli Stati Membri decidano di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore, sarà necessario applicare i requisiti minimi generali di cui al successivo articolo 8-bis, introdotto proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.

     

    Di conseguenza, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per gli Stati Membri di istituire regimi di EPR, ma ha previsto che, qualora i legislatori nazionali decidano di istituirli, sarà allora necessario applicare i summenzionati requisiti generali minimi elencati dal nuovo art. 8-bis della Direttiva 2018/851/UE, recepito nell’ordinamento nazionale attraverso il nuovo art. 178-ter del TUA.

     

    L’obiettivo del legislatore comunitario, dunque, è quello di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati dai singoli Stati Membri in materia di responsabilità estesa del produttore[8].

     

    In Italia, in particolare, la Direttiva 2018/851/UE è stata recepita attraverso il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, da un lato, ha riscritto l’art. 178-bis del TUA prevedendo l’istituzione obbligatoria - tramite appositi decreti ministeriali attuativi - di regimi di responsabilità estesa e, dall’altro, ha introdotto il nuovo art. 178-ter, rubricato “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” che, come anticipato, recepisce i requisiti generali minimi di cui all’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE.

     

    In altre parole, dall’aver reso obbligatoria a livello nazionale l’istituzione di regimi di EPR discende l’introduzione obbligatoria dei requisiti minimi generali in materia di EPR fissati dal novellato art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE.

     

    Un altro aspetto da evidenziare è rappresentato dalla circostanza che, per taluni prodotti o famiglie di prodotti, la responsabilità estesa del produttore è già sostanzialmente prevista dalle norme vigenti (si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla disciplina relativa ai veicoli fuori uso, pile e batterie, pneumatici ecc.)[9].

     

    Tuttavia, come evidenziato di seguito, il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA prevede l’istituzione, mediante appositi decreti ministeriali attuativi, di ulteriori regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

     

    Inoltre, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 ha espressamente previsto un “termine di adeguamento” per i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2020 (i.e. 26 settembre 2020).

     

    Tali soggetti, in particolare, dovranno conformarsi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 116/2020 in materia di responsabilità estesa del produttore entro il termine del 5 gennaio 2023.

     

    A tal fine, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 prevede un vero e proprio meccanismo di adeguamento, stabilendo che i soggetti sottoposti a regimi di EPR istituti prima del 26 settembre 2020 debbano modificare i propri statuti per renderli conformi alle nuove disposizioni del TUA e, in particolare, ai requisiti di cui agli artt. 178-bis e 178-ter e comunicare tali modifiche statutarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 1° giugno 2022.

     

    Il Ministero, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione, potrà indicare ulteriori modifiche statutarie da apportare entro un ulteriore termine di trenta giorni e, qualora tali modifiche non vengano recepite, potrà altresì apportare d’ufficio le modifiche ritenute necessarie. Infine, ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. n. 116/2020, le modifiche statutarie si intenderanno approvate in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare o in caso di mancata modifica d’ufficio.

     

    2. Le modifiche agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - I requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

     

    Passando all’analisi del nuovo testo degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA, la prima novità è indubbiamente rappresentata dal passaggio da una mera “possibilità” di istituire regimi di EPR[10] all’introduzione di un vero e proprio “obbligo” di istituzione di tali regimi di responsabilità estesa[11].

     

    Come anticipato, infatti, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per i legislatori nazionali di introdurre dei regimi di responsabilità estesa, rimettendo tale scelta ai singoli Stati Membri.

     

    Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE, ha optato per l’istituzione obbligatoria di tali regimi[12].

     

    Di conseguenza, è stato necessario introdurre il nuovo art. 178-ter del TUA, che ha dato attuazione ai requisiti minimi generali in materia di EPR introdotti proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.

     

    Quest’ultima, come anticipato, ha infatti previsto che, nelle ipotesi in cui i singoli Stati Membri decidano - su base volontaria - di introdurre regimi di EPR, questi debbano necessariamente rispettare i requisiti minimi generali recepiti nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’art. 178-ter del TUA.

     

    Occorre fin da subito evidenziare che il novellato art. 178-bis demanda a uno o più decreti ministeriali - che verranno adottati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economica, sentita la Conferenza unificata e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti generali minimi di cui all’art. 178-ter del TUA - l’istituzione, anche su istanza di parte, dei regimi di responsabilità estesa del produttore.

     

    Sarà pertanto necessario attendere tali decreti ministeriali attuativi - per la cui adozione il novellato art. 178-bis non prevede un termine - al fine di poter valutare come, in relazione alle singole filiere, i nuovi obblighi in materia di responsabilità estesa saranno definiti in maniera puntuale.

     

    Nel frattempo è comunque possibile prendere atto dell’estensione dei confini di tali regimi di EPR: a tal proposito, in particolare, l’ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 178-bis prevede espressamente che tramite tali decreti ministeriali debbano essere adottate, inter alia, misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

     

    Tali regimi di EPR dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti stessi. Inoltre, è espressamente previsto che tali misure dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati (cfr. art. 178-bis, co. 3).

     

    In altre parole, come efficacemente sintetizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, i regimi EPR dovrebbero contribuire al raggiungimento di quattro obiettivi principali: a) ridurre la produzione di rifiuti (prevenzione/riuso); b) aumentare il tasso di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo; c) prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente; d) ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato[13].

     

    Del tutto nuova risulta altresì la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 178-bis, ai sensi del quale i summenzionati decreti ministeriali attuativi dovranno:

    a) tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

    b) disciplinare le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;

    c) prevedere specifici obblighi per gli aderenti al sistema.

    Infine, il secondo comma dell’art. 178-bis prevede espressamente che i regimi di EPR siano applicabili “fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188”: come evidenziato di seguito, infatti, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano una forma speciale di responsabilità, la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”[14].

     

    Per quanto riguarda i requisiti generali minimi che i regimi di EPR dovranno avere, questi ultimi sono stati introdotti dalla Direttiva 2018/851/UE all’interno dell’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, recepiti dal legislatore nazionale mediante l’inserimento, da parte del D.Lgs. n. 116/2020, di un nuovo articolo all’interno del TUA, vale a dire l’art. 178-ter.

     

    Tale disposizione, in particolare, prevede che i regimi di EPR dovranno rispettare i seguenti requisiti:

    a) definizione di ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla EPR di questi ultimi, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale (art. 178-ter, co. 1, lett. a);

    b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di EPR e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 116/2020 e dalle Direttive europee relative agli imballaggi (Direttiva 94/62/ CE), alle pile (Direttiva 2006/66/CE), ai veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/ CEE) e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE, Direttiva 2012/19/CE) e definizione, ove opportuno, di altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di EPR (art. 178-ter, co. 1, lett. b);

    c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, tramite il c.d. Registro nazionale dei produttori (art. 178-ter, co. 1, lett. c);

    d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza (art. 178-ter, co. 1, lett. d);

    e) assicurazione che i produttori garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di EPR circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché in relazione alle misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata (in particolare, se del caso, mediante incentivi economici) (art. 178-ter, co. 1, lett. e).

    Inoltre, i regimi di EPR dovranno altresì assicurare:

    a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

    b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

    c) meccanismi adeguati di autosorveglianza, supportati da regolari verifiche indipendenti, al fine di valutare la gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati tramite il summenzionato Registro nazionale dei produttori;

    d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.

    Ciò premesso, uno dei principali obblighi disciplinati dall’art. 178-ter è rappresentato dalla previsione di un contributo finanziario a carico dei produttori al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai regimi di EPR.

     

    Tale contributo dovrà coprire i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

     

    - costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;

     

    - costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti (tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate);

     

    - costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi indicati dal summenzionato comma 1, lett. b) dello stesso art. 178-ter del TUA;

     

    - costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del summenzionato comma 1, lettera e), art. 178-ter del TUA;

     

    - costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del summenzionato comma 1, lett. c), art. 178-ter del TUA.

     

    In aggiunta, l’art. 178-ter, co. 3, lett. b) del TUA stabilisce che, nelle ipotesi di “adempimento collettivo” degli obblighi in materia EPR, il contributo finanziario debba essere modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione europea e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

     

    Proseguendo nell’analisi delle disposizioni relative al contributo finanziario posto a carico dei produttori per l’adempimento degli obblighi in materia di EPR, si evidenzia come la lettera c), comma 3 del medesimo art. 178-ter preveda che tale contributo finanziario non debba superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi dovranno essere stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati (c.d. principio di “efficienza dei servizi di gestione rifiuti”[15]).

     

    Infine, il legislatore nazionale ha accolto la possibilità offerta dall’art. 1, punto 9 della Direttiva 2018/851/UE di discostarsi dalla ripartizione dei costi relativi alla responsabilità finanziaria dei produttori per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti, così come sopra delineata, ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa del produttore.

     

    Tuttavia, la stessa norma prevede che tale deroga sia ammissibile soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in ogni caso, nel rispetto di alcune condizioni[16].

     

    Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dai regimi di EPR, che il D.Lgs. n. 116/2020 ha deciso di attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolgerà tale ruolo secondo specifiche modalità che verranno definite tramite decreto ministeriale (art. 178-ter, co. 7).

     

    L’art. 178-ter, co. 6, in particolare, elenca i compiti attributi a tale Ministero, tra i quali rientra quello di raccogliere e verificare in formato elettronico una serie di dati[17] da inserire all’interno del c.d. “Registro nazionale dei produttori”.

     

    Un’altra delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE è proprio l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     

    A tale Registro dovranno iscriversi i soggetti sottoposti ad un regime di EPR: anche in questo caso le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro dovranno essere definite tramite il summenzionato decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’art. 178-ter, co. 7[18].

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Gianmarco Navarra.

     

     

     

     

     

    [1] Tale definizione è coerente con quella data dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo cui la “Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy approach under which producers are given a significant responsibility – financial and/or physical – for the treatment or disposal of post-consumer products. Assigning such responsibility could in principle provide incentives to prevent wastes at the source, promote product design for the environment and support the achievement of public recycling and materials management goals”, https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm.

    [2] Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo, p. 3.

    [3] Considerando 21 della Direttiva 2018/851/UE.

    [4] Considerando 22 della Direttiva 2018/851/UE.

    [5] G. SPINA, L’attuazione del principio dell’economia circolare nelle regioni italiane, in Ambiente & sviluppo n. 6/2021, p. 441. Si veda anche la definizione di “economia circolare” offerta da A. MURATORI, La revisione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 secondo il Governo e l’economia circolare, in Ambiente & sviluppo n. 5/2020, secondo il quale con il concetto di economia circolare si intende “un sistema produttivo e di consumo (dei beni realizzati per il soddisfacimento dei crescenti bisogni della collettività civile), finalmente attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali - in particolare delle risorse finite - e alla reimmissione nel ciclo dell’economia delle ingenti masse di scarti e di residui generati nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita dei beni, dalla loro produzione, (comprensiva anche del reperimento delle mate- rie prime necessarie), alla loro commercializzazione, e giù giù, fino al postconsumo”.

    [6] M. LOCHE, A. CASTELLI, La nuova Direttiva Ue sul recupero dei veicoli fuori uso e l’adeguamento della normativa nazionale italiana, in Ambiente & sviluppo n. 2/2021, p. 99.

    [7] C. BOVINO, La riforma della responsabilità estesa del produttore (EPR): impatti sulla disciplina degli imballaggi, in Ambiente & sviluppo n. 10/2020, p. 779.

    [8] C. BOVINO, art. cit., p. 782.

    [9] A tal proposito, si evidenzia come l’art. 227 del TUA preveda espressamente che “Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti (…)”.

    [10] Il previgente testo dell’art. 178-bis, co. 1 del TUA prevedeva infatti che “Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati (…) le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore (…)”.

    [11] Il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA stabilisce che “Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore (…)”.

    [12] C. BOVINO, art. cit., p. 784.

    [13] Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, op. cit., p. 10.

    [14] Si tratta di una previsione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 8, par. 4 della Direttiva 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.

    [15] C. BOVINO, art. cit., p. 789.

    [16] Si prevede, in particolare, che la deroga sia ammissibile soltanto a condizione che:

    a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con Direttive europee (es. imballaggi, veicoli fuori uso, ecc.), per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;

    b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;

    c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;

    d) i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originali di rifiuti o distributori.

    Da ultimo, l’art. 178-ter, co. 5 prevede espressamente che tale deroga non debba essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 (i.e. data di entrata in vigore della Direttiva 2018/851/UE).

    [17] Si tratta dei dati indicati dal comma 9 del medesimo art. 178-ter che, secondo modalità che verranno definite in apposito decreto ministeriale attuativo, i produttori dovranno comunicare al Registro nazionale dei produttori (es. dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e modalità con cui i produttori intendono adempiere ai propri obblighi; informazioni relative ai sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto, ecc.).

    [18] Si precisa che, in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori (cfr. art. 178-ter, co. 8, ultimo periodo).

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    Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)
    Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con partic…
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    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
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    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di  Jacopo Arnaboldi, Miranda Cellentani, ed Eleonora Parrocchetti come Equity Partner dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma. La promozione…
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    Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche
    In applicazione dell’art. 40 del GDPR, varie associazioni di categoria e dei consumatori,  hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Il Codice, approvato dal Gar…
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