La tua ricerca

    16.06.2022

    Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 2


    Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "TUA”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “Extended Producer Responsibility”, di seguito “EPR”).

     

     

    1. La responsabilità in materia di gestione degli imballaggi

    Il D.Lgs. n. 116/2020 - in attuazione della Direttiva UE 2018/852 - ha modificato anche gli artt. 217 ss. del TUA relativi alla gestione degli “imballaggi” e “rifiuti di imballaggio”.

     

    In primo luogo, l’art. 218 del TUA detta le seguenti definizioni:

     

    - imballaggio: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”;

     

    - rifiuto di imballaggio: “ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione[1].

     

    Ciò premesso, il novellato art. 217 del TUA indica le finalità della nuova disciplina in materia di imballaggi: il legislatore, in particolare, intende favorire misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio perseguendo, in questo modo, la finalità di riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurando un elevato livello di tutela dell'ambiente.

     

    La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto.

     

    Anche le nuove disposizioni relative alla gestione degli imballaggi contengono importanti prescrizioni in relazione al regime di “responsabilità estesa” del produttore.

     

    Il Considerando 20 della Direttiva UE 2018/852, in particolare, stabilisce espressamente che l’applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti.

     

    Di conseguenza, l’art. 1, par. 8 della Direttiva UE 2018/852 ha modificato l’art. 7 della Direttiva CE 94/62 prevedendo, a carico degli Stati Membri, l’obbligo di stabilire entro il 31 dicembre 2024 regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi.

     

    Inoltre, il secondo comma dell’art. 217 del TUA contiene un espresso riferimento al concetto di “responsabilità condivisa”, stabilendo che “Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”.

     

    Anche l’art. 219, co. 2 del TUA prevede che, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di “responsabilità condivisa”, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

     

    L’obiettivo perseguito da tale disciplina è quello di incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite e ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo[2].

     

    A titolo esemplificativo, l’art. 219-bis del TUA prevede che, proprio al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici adottano - in forma individuale o collettiva - sistemi di restituzione con cauzione.

     

    Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla fissazione di precisi obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori.

     

    Il secondo comma dell’art. 220 del TUA, a tal proposito, stabilisce che il c.d. Consorzio nazionale imballaggi (di seguito “CONAI”) - al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero - debba acquisire da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi una serie di dati relativi al riciclaggio, che vengono comunicati annualmente al Catasto dei rifiuti.

     

    Tali dati si riferiscono ai quantitativi di imballaggi immessi sul (e recuperati dal) mercato nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la comunicazione[3].

     

    Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 220 del TUA indica le modalità in base alle quali dovranno essere fissati gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio[4].

     

    Infine, il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato anche l’art. 221 del TUA, ai sensi del quale “I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”.

     

    Sotto tale profilo, al fine di garantire il raggiungimento dei summenzionati obiettivi di recupero e di riciclaggio, l’art. 224, co. 1 del TUA stabilisce che i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al CONAI.

     

    Tra i compiti del CONAI rientra anche quello di determinare e porre a carico dei consorziati (i.e. produttori e utilizzatori) il contributo denominato “contributo ambientale CONAI[5].

     

    Quest’ultimo rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.

     

    Come si legge sul sito del CONAI, la finalità è quella di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita[6].

     

    Le somme dovute a titolo di contributo ambientale CONAI vengono prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto, al momento della c.d. “prima cessione”.

     

    Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

     

    - dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;

     

    - del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore”[7].

     

    Da ultimo, occorre evidenziare che anche in relazione alle misure tecniche necessarie per l'applicazione della nuova disciplina in materia di imballaggi sarà necessario attendere i decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 219, co. 4 del TUA.

     

     

    2. Pneumatici, pile e veicoli fuori uso

    Come anticipato, l’ordinamento giuridico riconosce diversi regimi di “responsabilità estesa” del produttore.

     

    Fermo restando quanto già evidenziato in relazione alle disposizioni generali in materia di responsabilità estesa del produttore contenute nei novellati artt. 178-bis e 178-ter del TUA, sembra opportuno fare un breve cenno ad alcuni dei regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati dalla normativa vigente.

     

    In primo luogo, in relazione alla disciplina applicabile agli pneumatici, occorre fare una distinzione a seconda che questi ultimi siano o meno montati o presenti su un veicolo fuori uso.

     

    Agli pneumatici montati o presenti su un veicolo fuori uso, infatti, si applica la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 209/2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

     

    Diversamente, qualora gli pneumatici non siano montati o presenti su un veicolo fuori uso, risultano applicabili le disposizioni contenute nel D.M. n. 182/2019, mediante il quale è stata data attuazione all’art. 228, co. 2 del TUA e sono stati disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso.

     

    Tale distinzione deriva dal fatto che l’art. 228, co. 1 del TUA, pur dettando disposizioni relative al recupero di pneumatici fuori uso, fa espressamente salva la disciplina in materia di veicoli fuori uso contenuta nel D.Lgs. n. 209/2003. Di conseguenza, qualora gli pneumatici siano montati su un veicolo fuori uso, prevarrà la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 209/2003.

     

    Ciò premesso, l’art. 228 del TUA e il menzionato decreto ministeriale attuativo (D.M. n. 182/2019) perseguono una finalità di tutela ambientale da realizzarsi mediante un’ottimizzazione delle attività di recupero di pneumatici fuori uso.

     

    In relazione all’ambito di applicazione di tale regime di “responsabilità estesa”, il D.M. n. 182/2019 prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai produttori e importatori[8] che immettono pneumatici nel c.d. “mercato del ricambio”.

     

    Quest’ultimo, a sua volta, è definito dall’art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo decreto ministeriale come il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, diversi da quelli ceduti ai costruttori di veicoli e destinati all'installazione su veicoli.

     

    In relazione a tali soggetti, l’art. 228 del TUA prevede l’obbligo di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato dagli stessi produttori e importatori e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo altresì allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzate ad ottimizzare la gestione degli pneumatici fuori uso.

     

    Le disposizioni attuative contenute nel D.M. n. 182/2019, in particolare, stabiliscono che i produttori e gli importatori di pneumatici siano tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di pneumatici fuori uso, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente (cfr. art. 3, co. 4 del D.M. n. 182/2019).

     

    Un altro aspetto rilevante della disciplina in materia di pneumatici fuori uso è rappresentato dal c.d. “contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso”, previsto dall’art. 228, co. 2 del TUA e dall’art. 6 del D.M. n. 182/2019.

     

    Si tratta di un contributo necessario per far fronte ai summenzionati obblighi che la normativa pone a carico dei produttori e importatori di pneumatici. Detto contributo è posto a carico degli utenti finali e costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, dovendo essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.

     

    Il produttore (o importatore), in particolare, deve applicare il contributo vigente alla data dell’immissione degli pneumatici nel mercato nazionale del ricambio (cfr. art. 228, co. 2 del TUA). In seguito, tale contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico fermo restando l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso (cfr. art. 6, co. 4 del D.M. n. 182/2019).

     

    Passando all’analisi della “responsabilità estesa” in materia di veicoli fuori uso, lo scopo delle disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgs. n. 209/2003 è da ravvisare, da un lato, nell’intenzione del legislatore di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla sua protezione, conservazione e miglioramento e, dall’altro, nella volontà di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, demolizione, trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso.

     

    I veicoli fuori uso rappresentano infatti una specifica tipologia di rifiuti, da sempre flusso considerevole di materiali sia in termini qualitativi che quantitativi[9].

     

    La responsabilità estesa disciplinata dal D.Lgs. n. 209/2003 grava sul “produttore” dei veicoli, definito dall’art.  3, co. 1, lett. d) dello stesso decreto come “il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso”.

     

    Tra le obbligazioni previste a carico dei produttori di veicoli si evidenzia quanto previsto dall’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, ai sensi del quale il produttore deve provvedere a ritirare i veicoli fuori uso (e, ove possibile, i relativi componenti usati) sull'intero territorio nazionale: a tal fine, è espressamente previsto che i produttori organizzino, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, dotandosi altresì di un sito internet dal quale siano reperibili informazioni in merito alle procedure di selezione dei centri raccolta affiliati[10].

     

    Infine, l’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2003 pone un altro obbligo peculiare a carico del produttore del veicolo: quest’ultimo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, deve infatti provvedere a mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati, su richiesta dei gestori di questi ultimi, le informazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni, in particolare, devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti[11].

     

    Passando all’analisi delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore in materia di “pile, accumulatori e relativi rifiuti”, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 188/2008, come modificato dal D.lgs. n. 27/2016.

     

    Le disposizioni ivi contenute si applicano, inter alia, ai “produttori” di pile ed accumulatori industriali e per veicoli[12].

     

    L’art. 2, co. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 188/2008 definisce il produttore come chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite dal Codice del Consumo.

     

    Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede una serie di obblighi relativi alle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.

     

    L’art. 7, in particolare, stabilisce che, al fine di promuovere la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

     

    Per adempiere a tale obbligo, i produttori possono alternativamente: (a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; (b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli[13].

     

    Il finanziamento di tali operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (cfr. art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 188/2008).

     

    Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal TUA in relazione ai summenzionati “contributo ambientale CONAI” e “contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso”, l’art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 188/2008 stabilisce che i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

     

    Infine, è espressamente previsto un Registro nazionale - istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008).

     

    Tale iscrizione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (cfr. All. III, parte A del D.Lgs. n. 188/2008). Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

     

    In aggiunta, l’art. 15 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che, con cadenza annuale, i produttori debbano comunicare a tale Registro nazionale i quantitativi di pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.

     

     

    3. Responsabilità del produttore dei rifiuti e introduzione del R.E.N.T.Ri

    Come anticipato, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”. La finalità di tale responsabilità è esclusivamente quella di garantire il corretto svolgimento delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.

     

    Tale aspetto rappresenta il principale tratto distintivo tra questa forma di responsabilità e la EPR, dal momento che quest’ultima mira a prevenire del tutto la produzione stessa dei rifiuti[14].

     

    Il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti può provvedere al loro trattamento attraverso diverse modalità. Si distingue, in particolare, tra:

     

    - gestione in via diretta, gestendo le attività di effettivo recupero o smaltimento senza avvalersi di soggetti terzi;

     

    - gestione in via indiretta, affidando i rifiuti ad un intermediario o commerciante oppure consegnandoli a un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o, infine, mediante consegna ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti, in seguito, provvedono a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta[15].

     

    Occorre evidenziare, tuttavia, che la mera consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei summenzionati soggetti non esclude di per sé la responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento.

     

    Al fine di andare esente da responsabilità sarà infatti necessario rispettare una delle condizioni indicate dall’art. 188, co. 4 del TUA e, segnatamente, (i) conferire direttamente i rifiuti al “servizio pubblico di raccolta” oppure, (ii) qualora si decida di conferire i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, farsi rilasciare entro tre mesi dalla data del conferimento un apposito “formulario” controfirmato dal destinatario dei rifiuti e datato. In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, è altresì previsto che alla scadenza del termine di tre mesi il produttore o detentore che non abbia ricevuto il formulario possa dare formale comunicazione della mancata ricezione del formulario alle autorità competenti e, in questo modo, essere comunque esente da responsabilità per le operazioni di recupero o smaltimento[16].

     

    Per quanto riguarda i costi della gestione dei rifiuti, il terzo comma dell’art. 188 del TUA stabilisce che gli stessi debbano essere sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono, a vario titolo, nelle fasi del ciclo di gestione.

     

    In relazione alle modalità di gestione dei rifiuti, un’altra innovazione del D.Lgs. n. 116/2020 è rappresentata dall’introduzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di seguito “R.E.N.T.Ri”), che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica - con il supportato tecnico dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sulla base di modalità operative che saranno stabilite da una regolamentazione attuativa ministeriale.

     

    Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento di diversi adempimenti quali, a titolo esemplificativo, l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

     

    I decreti ministeriali attuativi, oltre a dover disciplinare gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del R.E.N.T.Ri, dovranno consentire attraverso apposite interfacce  l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende pubbliche e private che dovranno iscriversi al R.E.N.T.Ri.

     

    A tal fine, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, è stata avviata da parte del Ministero della Transizione Ecologica una fase sperimentale attraverso la realizzazione di un prototipo semplificato, che consentirà di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del R.E.N.T.Ri e, allo stesso tempo, permetterà alle imprese tenute all’iscrizione di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova normativa diventeranno oggetto di adempimenti quotidiani.

     

    Per quanto riguarda i soggetti per cui l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è obbligatoria, l’art. 190 del TUA preveda che tale adempimento sia obbligatorio, inter alia, per le “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)[17].

     

    Tali soggetti, in particolare, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico - il cui modello sarà disciplinato con i medesimi decreti attuativi del R.E.N.T.Ri - in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del summenzionato formulario di identificazione[18].

     

    Da ultimo, il novellato art. 190 del TUA prevede che:

     

    - il R.E.N.T.Ri non è obbligatorio per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

     

    - fino all’emanazione dei decreti ministeriali attuativi continueranno ad applicarsi i decreti del Ministro dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145 e 1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Giammarco Navarra, Clitie Potenza e Michelangelo Eugenio Maida.

     

     

     

     

     

    [1] A sua volta, il richiamato art. 183, co. 1, lett. a) detta la seguente definizione di “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

    [2] cfr. art. 219, co. 1, lett. a) del TUA.

    [3] In relazione a tale aspetto occorre sottolineare altresì che, per adempiere agli obblighi derivanti dai principi europei della EPR, che impongono ai produttori il raggiungimento di precisi obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi usati, ai sensi dell'art. 221, co. 3 del TUA i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del TUA (i.e. consorzi differenziati in ragione dei diversi materiali di imballaggio); c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. Per quanto riguarda le comunicazioni al CONAI, l’art. 220, co. 2 del TUA prevede che le stesse possano essere presentate dai soggetti indicati alle lettere a) e c) per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

    [4] In particolare, ai sensi dell’art. 220, co. 6 del TUA, tali obiettivi verranno calcolati con le seguenti modalità:

     

    a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;

    b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;

    c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

     

    1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

     

    2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati (…)”.

     

    [5] cfr. art. 224, co. 3, lett. h) del TUA.

    [6] Si veda: https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/.

    [7] Ibid.

    [8]Produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita” (cfr. art. 2, co. 1, lett. g) del D.M. n. 182/2019). Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. n. 182/2019: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere (cfr. art. 1, co. 3 del D.M. n. 182/2019).

    [9] M. LOCHE, A. CASTELLI, art. cit., p. 100.

    [10] Tale obbligo, ai sensi del medesimo art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, non riguarda i casi in cui sia previsto direttamente dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

    [11] Si noti che l’art. 231 del TUA detta disposizioni specifiche in relazione alla demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. Le disposizioni contenute in quest’ultimo decreto legislativo, infatti, si applicano esclusivamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

    [12] Le batterie o accumulatori per veicoli, in particolare, comprendono le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli (cfr. art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 188/2008.

    [13] Il secondo comma dell’art. 7 ammette anche che l’attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere svolta da terzi indipendenti, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale.

    [14] C. BOVINO, art. cit., p. 785.

    [15] cfr. art. 188 TUA. Inoltre, il secondo comma dell’art. 188 del TUA precisa che gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

    [16] Il formulario al quale fa riferimento il quarto comma dell’art. 188 TUA è il c.d. FIR (formulario di identificazione), disciplinato dall’art. 193 TUA e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.

    [17] Il riferimento contenuto nell’art. 190 del TUA ai rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) è relativo ai seguenti rifiuti, purché diversi dai c.d. “rifiuti urbani” (rientrano in quest’ultima categoria, a titolo meramente esemplificativo, i rifiuti domestici): rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

    [18] cfr. art. 190, co. 1 del TUA.

    Italian Insurtech Summit 2024
    21-22 novembre 202409.00-21.00Milano LUISS Hub Jacopo Arnaboldi parteciperà all…
    Approfondisci
    30° convegno RIB - Assigeco
    Venerdì 18 ottobre 202411.30 - 12.30 Antonia Di Bella parteciperà al 30° conveg…
    Approfondisci
    Canada, per le Pmi un territorio da esplorare. Ma promettente
    Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.
    Approfondisci
    Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di Roberto de Nardis …
    Approfondisci
    Artificial Intelligence Act – una panoramica
    1.Introduzione Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “Artificial Intelligence Act” o “AIA”). L’AIA si propone…
    Approfondisci
    Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)
    Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con partic…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di  Jacopo Arnaboldi, Miranda Cellentani, ed Eleonora Parrocchetti come Equity Partner dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma. La promozione…
    Approfondisci