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    28.09.2017

    Richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero: le ultime decisioni della Cassazione


    La Corte di Cassazione con due recenti pronunce (6 aprile 2017, n. 8903 e 13 aprile 2017, n. 9547) ha confermato che il Pubblico Ministero può presentare la propria richiesta anche nel caso in cui abbia notizia dell’insolvenza nel corso di un’indagine nei confronti di diversi soggetti e nell’ambito del concordato preventivo

     

    Il caso

    Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, il PM aveva avuto notizia dell’insolvenza nell’ambito di una indagine penale (sequestro preventivo penale) nei confronti degli amministratori della società per fatti di appropriazione indebita.

    Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, il PM aveva richiesto la dichiarazione di fallimento nell’ambito del proprio parere negativo sulla proposta di concordato preventivo del debitore.

    In entrambi i casi era stato rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento ed era stato quindi proposto ricorso per cassazione da parte dei debitori.

     

    Le questioni

    Il PM non ha un potere generale di presentare richiesta di fallimento, né un autonomo potere di indagine al fine di individuare situazioni di insolvenza. Il PM ha invece un potere limitato ai casi espressamente previsti dall’art. 7 l.fall. se l'insolvenza risulta: (i) nel corso di un procedimento penale; (ii) da alcune situazioni tra cui la fuga e la irreperibilità dell'imprenditore o il trafugamento dell’attivo; (iii) dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

    Per quanto riguarda i casi qui esaminati, i temi sono quelli a) dell’ampiezza della nozione di «procedimento penale» che legittima il PM ad attivarsi, e b) della peculiare situazione del concordato preventivo, per quanto riguarda la segnalazione del Tribunale e le modalità di formulazione dell’istanza a cui faccia poi seguito il procedimento secondo le previsioni di cui all’art. 15 l.fall.

     

    La decisione della Corte

    La Corte di Cassazione ha rigetto entrambi i ricorsi.

    Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, la Corte afferma che la nozione di «procedimento penale» va intesa in senso ampio e non invece come lo specifico segmento processuale che consegue all’esercizio dell’azione penale da parte del PM. Ciò in quanto, venuta meno la possibilità del Tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio, il legislatore ha inteso ampliare la legittimazione del PM a tutti i casi in cui la notizia dell’insolvenza sia stata appresa nell’esercizio della sua funzione istituzionale.

    Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, la Corte ricorda che al PM deve essere comunicata la domanda di concordato ed è quindi considerato presente ad ogni fase della procedura, nella quale la legge prevede che lo stesso compia atti con diverse modalità tra cui la partecipazione all’udienza, rassegnando le proprie conclusioni anche oralmente. Il PM può quindi chiedere la dichiarazione di fallimento nell’ambito del proprio ruolo all’interno della procedura, senza formalità, mentre deve rispettare le modalità di cui agli artt. 7 e 15 l.fall. solo quando viene attivato un autonomo procedimento per la dichiarazione di fallimento.

     

    Commento

    Le decisioni in rassegna possono essere condivise, nei limiti in cui vengono fatti salvi due essenziali principi: (i) che la notizia dell’insolvenza sia acquisita dal PM nell’ambito delle proprie funzioni, senza che essa sia stata fatta oggetto «di nuova e arbitraria iniziativa d’indagine» da parte del PM; (ii) che sia comunque rispettato il principio del contraddittorio e quindi al debitore non sia sottratta alcuna facoltà difensiva prima della dichiarazione di fallimento.

    Nel caso di cui alla sentenza n. 8903, la Corte ha dato continuità ad orientamenti già seguiti in precedenza (cfr. più di recente Cass. n. 10679 del 2014, n. 8977 e 23391 del 2016, n. 2228 del 2017).

    Nel caso di cui alla sentenza n. 9547, la Corte richiama i principi secondo cui la dichiarazione di fallimento può intervenire anche all’esito dell’udienza per l’audizione del debitore prima dell’ammissione al concordato (cfr. Cass. n. 12957 del 2016, n. 25587 del 2015, n. 11423 del 2014), ovvero per la decisione sull’istanza di revoca dell’ammissione già intervenuta (cfr. Cass. n. 9271 del 2014). Ciò significa naturalmente che il concordato può evolvere nella dichiarazione di fallimento solo in conseguenza di un evento che determina la mancata prosecuzione della procedura di concordato: in passato, come noto, in tali casi interveniva immancabilmente la dichiarazione di fallimento d’ufficio, mentre oggi è necessaria l’istanza di un soggetto legittimato. Il PM può quindi sempre attivarsi in questo senso, ove ne ravvisi le condizioni, in assenza di istanze da parte dei creditori.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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