Chi risponde se la pista è in cattive condizioni di manutenzione?
È questa la questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13209 del 27 giugno 2016, che ha affermato un principio di indubbia rilevanza secondo cui «nell'ipotesi di danni subiti da un aeromobile per la presenza di detriti sulla pista, sussiste la responsabilità anche dell'ENAC, se viene provato il potere di ingerenza».
Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità mette in evidenza il cd. «potere di ingerenza» dell’ENAC, esercitabile sulle cd. infrastrutture di volo. Tale potere parrebbe sostanziarsi, in particolare, nella partecipazione da parte di ENAC, in accordo con il Ministero della Difesa, alle decisioni riguardanti interventi di manutenzione e migliorie delle infrastrutture presenti in un determinato scalo aeroportuale.
La Suprema Corte sembra così aver aperto le porte alla possibile configurazione di nuovi profili di responsabilità in capo all’ENAC, considerato l’ambito dei poteri-doveri di vigilanza dell’ente in questione.
La vicenda da cui trae origine la sentenza riguarda un giudizio promosso dalla Eurofly S.p.A. nei confronti della società titolare della gestione dell’aeroporto di Treviso (la Aertre) e del Ministero della Difesa, nel corso del quale è stata chiesta la condanna dei suddetti soggetti al pagamento della somma di Euro 2.500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi nell’agosto 2002.
In tale data, mentre un velivolo era in partenza ed in procinto di effettuare la manovra di rullaggio prima del decollo, si è verificato il distacco dalla pavimentazione della pista di alcuni frammenti di materiale bituminoso di notevoli dimensioni, che sono stati poi proiettati dalle ruote del carrello contro lo stabilizzatore sinistro, con conseguente fermo tecnico del velivolo per 17 giorni ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione.
In primo grado, la Aertre si è difesa sottolineando come la responsabilità dell’evento andasse ascritta alla inappropriata condotta del comandante dell’aereo e all’ENAC quale soggetto responsabile della manutenzione delle infrastrutture di volo e della relativa segnaletica.
Il Tribunale di Venezia, dichiarata la responsabilità della Aertre e del Ministero della Difesa, ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla compagnia. Decisione successivamente confermata anche dalla Corte di Appello di Venezia.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra menzionata, ha parzialmente accolto i motivi di ricorso della società di gestione aeroportuale, ritenendo che, comprovati i suoi poteri di ingerenza, non fosse possibile escludere in toto la responsabilità concorrente dell’ENAC.
Si tratta di una sentenza di notevole rilevanza che potrebbe consentire di aprire la strada al riconoscimento della responsabilità dell’ENAC ogni qual volta che, in occasione di un sinistro, possa configurarsi una omissione colposa dell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza dell’ente, concernenti anche le infrastrutture aeroportuali.
Rientrano, infatti, tra le funzioni di competenza dell’ENAC tutte le attività relative alla regolamentazione tecnica, alla certificazione, all’autorizzazione, alla concessione, al coordinamento, al controllo, all’ispezione e alle procedure sanzionatorie in materia di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.
In particolare, il sinistro è avvenuto a seguito della consegna provvisoria dell’area (c.d. via di rullaggio) alla società di gestione, ai fini della realizzazione di interventi da eseguire su indicazione e sotto il controllo dell’ENAC e del Ministero, senza alcuna autonomia decisionale e senza alcun potere di iniziativa da parte della stessa.
Dunque, realizzati gli interventi, a chi spetta il dovere di verificare il corretto stato della pista? Alla società di gestione, che ha il compito di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare le attività dei soggetti privati (ovvero le imprese esecutrici dei lavori) presenti in aeroporto? All’ENAC, che è l’autorità ispettiva e di vigilanza sull’esercizio delle infrastrutture? Oppure ad entrambi in via concorrente e solidale? E come va graduata la rispettiva responsabilità nei casi di aree in consegna provvisoria (come nella fattispecie in esame)?
Ora la parola dovrà tornare alla Corte di Appello di Venezia cui spetterà, dopo la pronuncia della Cassazione, di riesaminare i fatti e le circostanze del caso per determinare in via conclusiva le singole responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
In ogni caso, come detto, la sentenza in esame consente di ampliare i confini risarcitori per tutte le ipotesi di danni derivanti da irregolarità o cattiva manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, coinvolgendo anche l’ENAC che, in considerazione dei suoi poteri-doveri e purché ovviamente venga dimostrata la condotta omissiva colposa dell’ente ed il nesso di causalità rispetto all’evento, potrà essere chiamata a rispondere dei danni alla stessa stregua degli altri soggetti coinvolti.
Questa sentenza, così come quella che verrà emessa dalla Corte di Appello di Venezia a seguito del rinvio, potrebbe aprire il campo ad una riflessione più ampia, diretta a prendere in esame anche quanto avviene in ambito portuale. Ci riferiamo, naturalmente, alle possibili responsabilità delle Autorità di Sistema Portuale in vicende analoghe a quelle oggetto della pronuncia della Suprema Corte che abbiamo appena commentato.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in passato, infatti, il sistema portuale ed il sistema aeroportuale presentano analogie che, a nostro avviso, non possono essere ignorate in sede di interpretazione delle norme vigenti.
Monitoreremo pertanto l’esito di questo interessante procedimento, riservandoci di fornirvi le nostre considerazioni al riguardo.