Il Tribunale di Torino (5 agosto 2016) ed il Tribunale di Milano (25 giugno 2016) si pronunciano in fattispecie di fallimento e concordato preventivo del debitore ceduto e confermano l’interpretazione estensiva del divieto di compensazione di cui al secondo comma dell’art. 56 l.fall.
Il caso
Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, una società in concordato preventivo ha promosso giudizio sommario di cognizione per il pagamento di un proprio credito. Il debitore ha eccepito la compensazione con un credito verso la società ricorrente, ceduto alla resistente dalla propria controllante dopo la domanda di concordato della ricorrente. Nel caso all’esame del Tribunale di Milano, invece, un creditore di società fallita ha proposto domanda di ammissione al passivo del proprio credito, acquistato in data succesiva al fallimento, al netto della compensazione con un proprio preesistente debito nei confronti della società fallita. Il giudice delegato ha rigettato la domanda ed il creditore ha proposto opposizione allo stato passivo.
La questione
L’art. 56 l.fall. ammette ampiamente la compensazione a favore del debitore del fallito, anche nei casi in cui il controcredito non sia esigibile, liquido od omogeneo, essendo sufficiente che i “fatti genetici” di entrambe le contrapposte posizioni creditorie siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento. Il secondo comma dell’art. 56 pone l’unico limite, per i soli crediti verso il fallito non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, quando questi siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore. Il tema che si pone è quindi se – trattandosi invece di crediti già scaduti – il debitore del fallito possa liberamente acquistarli anche dopo la dichiarazione di fallimento al fine di dedurli in compensazione con il proprio debito.
La decisione del Tribunale
Entrambe le decisioni – con diversa motivazione – negano sia ammissibile la compensazione con crediti nei confornti del debitore assoggettato al concorso, acquistati dopo l’inizio della procedura.
Il Tribunale di Torino aderisce ad un orientamento che ammette la compensazione per i crediti scaduti acquistati nell’anno anteriore all’apertura del concorso, ma non per quelli acquistati successivamente: nel primo caso, infatti, si verifica la reciprocità dei contrapposti crediti in capo agli stessi soggetti, prima della domanda di concordato o del fallimento, mentre la compensazione è impedita se ciò si verifica solo in un momento successivo, operando ormai l’inefficacia delle cause estintive del credito in base all’art. 2917 c.c. Non è quindi sufficiente l’anteriorità dei “fatti genetici” delle pretese contrapposte, ma deve esserlo anche la titolarità in capo agli stessi soggetti.
Il Tribunale di Milano non distingue invece tra acquisto nell’anno anteriore oppure successivamente all’apertura del concorso, ritenendo che in entrambi i casi non sia ammessa la compensazione, considerata la ratio della norma volta a reprimere atti volti unicamente ad avvantaggiare il debitore del soggetto insolvente, con pregiudizio della massa e violazione della par condicio creditorum e non essendo ragionevole distinguere sotto questo profilo tra crediti non ancora scaduti e crediti già scaduti alla data dell’apertura del concorso.
Commento
Le decisioni dei Tribunali di Torino e Milano consolidano l’orientamento estensivo del divieto di compensazione di cui al secondo comma dell’art. 56 l.fall., per i crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, recentemente ripreso da Trib. Monza 12 ottobre 2015, il quale aveva offerto un diverso percorso interpretativo fondato sul principio del c.d. “abuso del diritto” così da richiedere una verifica nel caso concreto della ricorrenza della fattispecie. Le due decisioni qui segnalate, invece, offrono convincenti motivazioni sistematiche idonee a sorreggere la stessa interpretazione in una prospettiva più ampia, che prescinde da uno specifico intento di frodare le ragioni dei creditori concorsuali.
In coerenza con le diverse argomentazioni rispettivamente seguite, il Tribunale di Milano e quello di Torino divergono invece per quanto riguarda l’estensione del divieto di compensazione ai crediti acquistati nell’anno anteriore all’apertura del concorso. La scelta di valorizzare in senso più ampio la ratio della norma sarebbe da preferire, ma per altro verso l’interpretazione seguita dal Tribunale di Torino sembra sorreggere più convincentemente la formulazione della norma, che dovrebbe ritenersi altrimenti priva di un possibile ambito di applicazione: per i crediti acquistati prima del fallimento, potrebbe quindi operare selettivamente l’orientamento che si fonda sull’ “abuso del diritto”.
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