1. PREMESSA
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“D. Lgs. 81/2008” o “Testo Unico Sicurezza”) prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 1). Inoltre, lo stesso D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali (art. 37, c. 2).
Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha sancito – dopo una lunga attesa – il nuovo “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo, n. 81 del 2008” – Repertorio atti 59/CSR (nel proseguo, “ASR”).
L’ASR abroga gli accordi precedenti[1] e ridefinisce – questa volta in un unico testo – durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcune importanti novità.
2. NOVITA' INTRODOTTE DALL'ASR
Le principali novità dell’ASR, che verranno illustrate infra, riguardano i seguenti temi:
3. REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI
L’ASR individua i soggetti adibiti ai corsi di formazione e di aggiornamento (“Soggetti Formatori”), suddividendoli in diverse categorie:
I docenti devono possedere specifiche competenze e, in particolare, essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 ss.mm.ii. (fatto salvo quanto previsto dall’ASR per specifici percorsi formativi).
4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI
L’ASR definisce quattro modalità di erogazione dei corsi di formazione:
Si ammette l’utilizzo della video conferenza sincrona e dell’e-learning, ma con alcune limitazioni e a determinate condizioni (ad esempio, la piattaforma deve poter monitorare e certificare la partecipazione attiva del discente). Si evidenzia che la modalità e-learning non è consentita, in particolare, per la formazione dei preposti.
In tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, con elementi minimi indicati dall’ASR.
Il Soggetto Formatore, inoltre, dovrà conservare per almeno 10 anni la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”, il quale è costituito da: (i) progetto formativo e programma del corso; (ii) dai anagrafici dei partecipanti; (iii) registro presenze dei partecipanti, con firme; (iv) elenco dei docenti, con firme; (v) verbale della verifica finale.
5. NUOVI PERCORSI FORMATIVI
L’ASR definisce i percorsi formativi in parte confermando quanto già previsto dagli accordi precedenti, in parte apportando talune novità. Esso, infatti:
a) definisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (“RSPP”) e lavoratori;
b) definisce il percorso formativo destinato a coordinatori per la progettazione (“CSP”) e coordinatori per l’esecuzione (“CSE”) nei cantieri temporanei e mobili, aggiornando l’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza;
c) definisce la formazione per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie;
d) introduce nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione di cui all’art. 73, c. 5 del Testo Unico Sicurezza (es. conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, conduzione di gru mobili e conduzione di escavatori);
e) istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 177/2011.
In particolare, per quanto riguarda i datori di lavoro, i preposti e i dirigenti, si segnala quanto segue:
Per i datori di lavoro, si prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di minimo 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Il corso ha lo scopo di fornire “competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore;
6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO OBBLIGATORIA
Una novità significativa concerne l’introduzione delle modalità della verifica finale di apprendimento da svolgersi al termine di ogni corso di formazione, senza eccezioni. Tale verifica consente di valutare con precisione l’apprendimento e le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.
Al termine di ciascun corso, qualora il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore totali previste e abbia superato con successo la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore provvederà al rilascio di un attestato di partecipazione.
7. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE
Infine, un’altra novità di rilievo è l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare se la formazione impartita al lavoratore sia efficace. Tale valutazione viene effettuata durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e costituisce parte integrante del processo formativo.
Le modalità che possono essere utilizzate sono le seguenti: analisi infortunistica aziendale; questionari da somministrare al personale; check list di valutazione.
L’ASR prevede poi che, nell’ambito della riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione del corso.
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’ASR entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR, potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi, nonché dell’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza vigente prima dell’entrata in vigore dell’ASR.
L’ASR prevede infine che “i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato”.
L’ASR disciplina altresì le modalità di riconoscimento della formazione pregressa per le altre categorie di soggetti.
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[1] Ovvero: l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 221/CSR); l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 223/CSR); l’accordo del 22 febbraio 2012; l’accordo del 7 luglio 2016; l’accordo del 25 luglio 2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21 dicembre 2011.