Con ordinanza n. 1006/2025 dell’8 maggio 2025, il TAR Palermo ha fornito precisazioni di portata tutt’altro che marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili nel contesto siciliano con particolare riguardo al requisito della disponibilità delle aree di impianto.
La pronuncia in questione prende le mosse dalla richiesta di annullamento di una nota dell’Assessorato all’Energia della Regione Siciliana con cui, al fine di comprovare la disponibilità giuridica dei suoli interessati dall’istallazione dell’impianto, era stato richiesto al relativo operatore di produrre, prima del rilascio del titolo autorizzativo, copia dei contratti definitivi debitamente registrati e trascritti.
Ebbene, i giudici amministrativi hanno chiarito che, in linea con l’art. 2, co. 2 della L.R. n. 29/2015, per comprovare la sussistenza del predetto requisito, è sufficiente produrre i contratti preliminari (regolarmente registrati e trascritti).
Diversamente, il deposito del contratto definitivo può essere rinviato alla fase successiva all’emissione del provvedimento autorizzatorio.
Difatti, come sottolineato dai giudici del Tar, i negozi preliminari, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 2932 del codice civile, in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, sono di per sé idonei a dare evidenza della disponibilità delle aree di progetto.
Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori di mercato che, in questi ultimi mesi, si sono trovati a dover sopportare importanti costi da sostenere nell’ambito delle iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili, attesi gli oneri non indifferenti correlati all’esecuzione dei contratti definitivi prima della positiva conclusione degli iter autorizzativi.
Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 24 settembre p.v. anche se, come visto, appare abbastanza chiaro l’orientamento del Collegio sul punto.