Con la sentenza n. 3465 del 22 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito ancora una volta a chiare lettere che il criterio di priorità disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs 152/2006 non è idoneo a derogare l’obbligo di conclusione dei procedimenti di VIA entro i termini perentori stabiliti dalla legge (cfr. art. 25, co. 7, D.Lgs 152/2006 – il “Codice dell’Ambiente”).
Risultano quindi integralmente riformate le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado (TAR Basilicata, Sez. I, Sentenza n. 598/2024) secondo il quale, al contrario, la regola della perentorietà dei termini avrebbe dovuto essere recessiva rispetto alla necessità di dare priorità agli iter degli impianti di maggiore potenza.
La pronuncia in commento si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che tutti i termini della VIA sono perentori (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791).
Difatti, in coerenza con l’art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs 152/2006, le norme del Codice dell’Ambiente possono essere derogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi.
Diversamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, nel caso di specie, il criterio di priorità nella trattazione delle istanze (connessa ratione temporis alla maggiore potenza da installare) non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.
Per l’effetto di quanto precede, il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere sull’istanza di VIA entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia si procederà con la nomina di un commissario ad acta.
Si tratta di un ulteriore importante punto di chiarimento nell’ambito delle articolate procedure ambientali che caratterizzano il settore delle rinnovabili e che richiama l’attenzione sull’attuale delicato equilibrio tra le complicazioni organizzative interne delle autorità competenti e l’osservanza delle garanzie procedimentali nonché sul peso del contenzioso nell’ambito di tali procedimenti.
Su tali aspetti e sulle ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa si è d’altra parte soffermata proprio di recente la stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC ponendo l’accento sulla necessità di porre rimedio quanto prima alle oramai note questioni organizzativo-amministrative del Ministero ed evidenziando che una percentuale pari al 41,4% delle istanze pervenute è ad oggi condizionata dall’incidenza del contenzioso nella determinazione dell’ordine di trattazione (si veda sul punto il recente report primo trimestre 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC trasmesso al MASE in data 17 aprile u.s.).