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    03.06.2016

    Un commento in merito alla nuova circolare dell’Enac relativa ai requisiti per ottenere la licenza di trasporto aereo in Italia


    Il 23 dicembre 2015 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), nell’ambito del proprio programma di semplificazione normativa, ha emesso la Circolare EAL 16/A avente ad oggetto i nuovi rilasci della licenza di esercizio del trasporto aereo, in sostituzione della precedente del 27 febbraio 2009, nel quadro del Regolamento (CE) No. 1008/2008[1] (di seguito il “Regolamento”).

     

    La finalità espressa della Circolare è “l’adeguamento al Reg. (CE) n. 1008/2008 ed al mutato scenario economico del mercato, anche in considerazione delle indicazioni fornite dalla Commissione europea”.

     

    Ed infatti, come sottolineato dalla Commissione europea nella sua comunicazione al Parlamento (COM 2013-129 finale[2]), l’adeguatezza della posizione organizzativa, economica e finanziaria dei vettori è una condizione necessaria per la sicurezza delle operazioni e per la capacità di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli utenti. Va ricordato che il mercato unico del trasporto aereo ha portato benefici significativi ai consumatori. Tra essi figurano una varietà più ampia di servizi aerei (come il progressivo sviluppo di vettori «a basso costo» e l’introduzione di nuove rotte) e una maggiore scelta di tariffe grazie all’aumento della concorrenza. Tuttavia, la concorrenza impone una pressione sempre maggiore sulle compagnie gestite in modo inefficiente o su quelle che rispondono in modo inadeguato alle richieste dei clienti, i cui punti critici vengono alla luce quando la domanda diminuisce e i costi aumentano. Pertanto, secondo la Commissione, “L’aumento della concorrenza ha accompagnato l’aumento del numero di stati di insolvenza di compagnie aeree, con 105 vettori aerei di linea europei divenuti insolventi tra il 2000 e i primi sei mesi del 2012[3]. L’importanza di tali insolvenze va dalle piccole compagnie aeree, la cui offerta era relativamente ridotta e quindi con un impatto limitato, alle compagnie aeree più grandi”.

     

    Ne consegue la necessità di intensificare il monitoraggio economico-finanziario svolto dagli Stati membri nei confronti dei vettori aerei in applicazione del Regolamento.

     

    Per questo motivo, la Circolare è - finalmente - molto più rigida nell’indicare i requisiti che devono essere soddisfatti dagli operatori aerei. E’ quindi necessario che la struttura aziendale preveda idonee figure professionali responsabili dell’attività amministrativa, economico-finanziaria e commerciale, e che, tra l’altro, i soggetti che gestiscono effettivamente e in modo continuativo l’attività d’impresa non siano stati dichiarati falliti.

     

    Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della Circolare, l’impresa richiedente deve dimostrare di poter far fronte in qualsiasi momento ai propri impegni effettivi e potenziali stabiliti su presupposti realistici per un periodo di 24 mesi. Si deve, inoltre, dimostrare la capacità di sostenere i costi connessi con le operazioni secondo i propri piani economici in base, anche in questo caso, a presupposti realistici per un periodo di tre mesi dall’inizio delle operazioni senza tener conto delle entrate derivanti da tali operazioni.

     

    Dette condizioni, afferiscono, quindi, sia alla sostenibilità economico-finanziaria, sia alla liquidità dell’impresa.

     

    In particolare, nell'ambito della valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, ENAC esamina anche gli strumenti a garanzia della solvibilità degli impegni assunti quali, a  titolo di esempio, fideiussioni e contratti autonomi di garanzia.

     

    Per quanto riguarda la liquidità dell'impresa, si richiede che la stessa faccia affidamento, nel periodo considerato, sulle risorse monetarie autonomamente possedute, quali le disponibilità in conto corrente e i mutui.

     

    Ovviamente, un eccessivo ricorso al debito da parte della compagnia come fonte di finanziamento dovrà essere opportunamente valutato dall’ENAC in termini di solidità dell’impresa.

     

    Ai fini della valutazione dei suddetti requisiti si tiene conto, infine, della congruità del capitale sociale sottoscritto e versato, di cui l'impresa dà evidenza nel Business Pian presentato.

     

    Tali requisiti devono essere soddisfatti per tutta la validità della licenza e, di conseguenza, in qualsiasi momento l’ENAC ha la facoltà di sospendere la stessa: (i) in caso di mancata rispondenza ai requisiti per il rilascio della licenza; (ii) se il vettore non trasmette i bilanci nel termine prescritto; (iii) se il vettore omette di trasmettere documentazione o informazioni essenziali alla verifica delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Diversamente, la revoca della licenza è prevista qualora: (i) il vettore non provveda a ripristinare, nei termini stabiliti dall’ENAC, il rispetto dei requisiti per il rilascio della licenza; (ii) al termine del periodo di validità della licenza provvisoria si giunga alla conclusione che il vettore non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali; (iii) il vettore trasmetta deliberatamente informazioni false su un elemento sostanziale.

     

    Al riguardo, i vettori sono soggetti ad un monitoraggio delle condizioni economico·finanziarie con cadenza almeno trimestrale, al fine di avere visibilità della situazione anche nel corso dell'esercizio finanziario. Ove sussistano chiari segnali dell'esistenza di problemi finanziari o siano in corso procedimenti di insolvenza, il monitoraggio è effettuato con cadenza mensile al fine di valutare il mantenimento del requisito di solidità economico-finanziaria.

     

    Da segnalare, altresì, che, nel caso di mutamenti che influiscono sulla struttura giuridica e societaria del vettore, in particolar modo nel caso di fusione o acquisizione (ma anche nel caso di conferimento di azienda, come accaduto nel contesto dell’operazione Alitalia-Etihad), la licenza di esercizio sarà oggetto di riesame.

     

    E’ evidente che l’irrigidimento in termini di requisiti economico-finanziari e organizzativi che i vettori aerei devono garantire ai fini dell’ottenimento e del mantenimento della licenza di esercizio è strumentale ad assicurare in modo più efficace il regolare svolgimento delle attività di trasporto aereo; ENAC ha ora strumenti più adeguati e stringenti per monitorare e, auspicabilmente, prevenire le crisi aziendali che hanno portato negli ultimi anni all’insolvenza e alla conseguente instaurazione di procedure concorsuali nei confronti di compagnie aeree.

     

    D’altro lato, è da segnalare che la Circolare ha operato, dal punto di vista formale, una semplificazione degli adempimenti, privilegiando la trasmissione informatizzata[4] della documentazione necessaria, reperibile in apposita sezione del sito dell’ENAC (www.enac.gov.it), nell’ottica della standardizzazione dei processi amministrativi interessati.

     

     

     

     

    [1] Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

     

    [2] Cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-129-IT-F1-1.Pdf .

     

    [3] Questa cifra comprende riduzioni gestite (“wind downs”), acquisizioni e consolidamenti, che possono avere poca o nessuna incidenza sui passeggeri, come nel caso di BMI nel 2012.

     

    [4] L’art. 6 della Circolare richiede che l’istanza sia trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dell’ENAC.

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