YOUR
Search

    20.09.2026

    Contratti telematici e clausole vessatorie: la Cassazione riscrive una prassi consolidata


    Con ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di particolare rilievo per la contrattazione online tra imprese: le modalità attraverso cui può essere validamente prestata, in ambiente digitale, la specifica approvazione delle clausole vessatorie richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c.

    La Corte ha affermato che, nei contratti telematici tra professionisti aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, la specifica approvazione delle clausole vessatorie deve essere espressa mediante firma elettronica, non essendo “di per sé sufficiente” la mera selezione e/o spunta della casella corrispondente alla clausola.

    Nei contratti non soggetti alla forma scritta ad substantiam, tale requisito può essere soddisfatto anche mediante una firma elettronica semplice. A titolo esemplificativo, l’ordinanza richiama l’utilizzo di un codice OTP (One Time Password) trasmesso al firmatario via SMS o e-mail e successivamente inserito sulla piattaforma.

    La pronuncia assume particolare rilievo per gli operatori che utilizzano procedure di onboarding e sottoscrizione online fondate sull’accettazione delle condizioni generali mediante checkbox, soprattutto nei casi in cui una seconda casella sia dedicata all’approvazione delle clausole di cui all’art. 1341, comma 2, c.c.

     

    La vicenda

    La controversia traeva origine da un contratto di somministrazione di energia elettrica concluso in modalità digitale tra due società.

    A fronte dell’azione promossa dal cliente dinanzi al Tribunale di Viterbo, il fornitore aveva eccepito la competenza esclusiva del Tribunale di Roma sulla base della relativa clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto.

    Secondo la ricostruzione della società fornitrice, il contratto era stato concluso attraverso una procedura touch point: il cliente aveva aderito all’offerta tramite un form online, selezionando le relative caselle, e la clausola sul foro sarebbe stata oggetto di una specifica approvazione attraverso un secondo flag.

    Il Tribunale di Viterbo aveva escluso l’efficacia del foro convenzionale, rilevando, tra l’altro, che non era stata fornita prova della specifica approvazione della clausola secondo le modalità prospettate dal fornitore.

    La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione nell’ambito del regolamento di competenza.

     

    Il principio affermato dalla Cassazione

    Il ragionamento della Corte prende le mosse dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, secondo cui le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti trovano applicazione anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica.

    Ne consegue, secondo la Cassazione, che anche nei contratti conclusi online continuano a trovare applicazione le prescrizioni dell’art. 1341, comma 2, c.c. e, dunque, la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole contemplate dalla disposizione.

    La Corte si sofferma quindi sulle modalità attraverso cui tale requisito può essere soddisfatto nel contesto digitale.

    Richiamando la propria precedente giurisprudenza in materia di documenti informatici e firma elettronica (ma in controtendenza con le più recenti decisioni dei giudici di merito, che avevano sdoganato l’utilizzo del point-and-click per l’approvazione specifica delle clausole vessatorie), la Cassazione osserva che, per i contratti non soggetti alla forma scritta ad substantiam, la specifica approvazione può essere validamente espressa mediante una firma elettronica semplice.

    La piattaforma dovrebbe pertanto prevedere un apposito percorso che consenta all’aderente di manifestare una specifica approvazione delle clausole interessate mediante firma elettronica, non essendo sufficiente, sempre secondo la Corte, la mera selezione della relativa casella di spunta.

    L’ordinanza individua esemplificativamente nell’impiego di un OTP inviato tramite SMS o e-mail una possibile modalità attraverso cui acquisire tale firma elettronica, senza tuttavia limitare necessariamente a tale soluzione gli strumenti tecnici utilizzabili.

     

    La specifica approvazione nell’ambiente digitale

    L’ordinanza offre l’occasione per ricondurre nell’ambiente digitale il tradizionale requisito della specifica approvazione previsto dall’art. 1341, comma 2, c.c. – una disposizione concepita oltre ottant'anni fa, in un contesto nel quale la contrattazione telematica non era neppure ipotizzabile, e che richiede pertanto uno sforzo interpretativo di carattere evolutivo, capace di preservarne la funzione garantistica senza irrigidirne l'applicazione in forme estranee alla ratio originaria.

    Nella contrattazione cartacea, tale requisito viene normalmente soddisfatto attraverso la c.d. doppia sottoscrizione: alla firma riferita al contratto nel suo complesso segue, normalmente subito al di sotto del primo blocco di firma, una seconda e distinta sottoscrizione per approvazione delle clausole aventi natura vessatoria.

    Il passaggio alla contrattazione telematica non fa venir meno questa esigenza: ciò che muta è lo strumento attraverso cui la distinta manifestazione di volontà viene – e deve essere – raccolta e documentata.

    Secondo l’impostazione accolta dalla Cassazione, non è quindi sufficiente che l’interfaccia online distingua materialmente l’accettazione generale del contratto dall’approvazione delle clausole vessatorie attraverso due caselle separate. È necessario che la specifica approvazione sia acquisita con modalità riconducibili a una firma elettronica. Si tratta di un'impostazione che, pur comprensibile nell'intento di garantire l'effettività della tutela, rischia di tradursi in un irrigidimento formale mal conciliabile con le dinamiche proprie della contrattazione digitale.

    Assume pertanto particolare importanza la configurazione del percorso di sottoscrizione, che deve consentire di distinguere l’accettazione delle condizioni contrattuali nel loro complesso dalla manifestazione di volontà specificamente riferita alle clausole di cui all’art. 1341, comma 2, c.c.

     

    Firma elettronica semplice e strumenti di sottoscrizione

    Nel delineare lo standard applicabile, l’ordinanza richiama la nozione di firma elettronica di cui al Regolamento eIDAS.

    Per i contratti che non richiedono una forma scritta ad substantiam, la Corte ritiene sufficiente anche una firma elettronica semplice. Il riferimento all’OTP rappresenta, in tale contesto, un esempio di strumento attraverso il quale può essere acquisita e documentata la manifestazione di volontà dell’aderente.

    Il tema non riguarda, pertanto, soltanto l’interfaccia grafica attraverso cui l’utente presta il consenso, ma l’intero processo informatico sottostante: identificazione dell’utente, attribuzione della dichiarazione, registrazione dell’operazione e conservazione delle relative evidenze.

    In altre parole, alla luce della decisione della Corte, è necessario che la specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti online avvenga tramite uno strumento qualificabile almeno come firma elettronica semplice ai sensi del CAD e del Regolamento eIDAS. A tal fine, possono essere utilizzate, ad esempio, le soluzioni di firma elettronica base offerte dai principali provider di mercato oppure – modalità che appare tutto sommato più semplice da adottare, pur nell'irrigidimento formale introdotto dalla pronuncia – un codice OTP (One Time Password) trasmesso al firmatario via SMS o e-mail. Sarà interessante verificare se, alla luce di future applicazioni giurisprudenziali del principio, dovessero emergere ulteriori caratteristiche di cui dotare i diversi sistemi elettronici di sottoscrizione per soddisfare il requisito individuato dalla Cassazione.

     

    Le implicazioni per le imprese

    La decisione non interessa esclusivamente le clausole di deroga alla competenza territoriale, oggetto del caso esaminato.

    Il principio può assumere rilevanza rispetto a tutte le clausole comprese nell’art. 1341, comma 2, c.c., quali, ad esempio, limitazioni di responsabilità, decadenze, restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni, tacite proroghe o rinnovazioni e clausole compromissorie.

    Per le imprese che utilizzano siti, portali o piattaforme digitali per la conclusione di contratti B2B, la pronuncia pone quindi l’attenzione sia sul contenuto delle condizioni generali utilizzate sia sulle concrete modalità con cui tali condizioni vengono sottoposte all’utente e sottoscritte. La questione assume ulteriore rilievo se si considera che tali imprese operano in un mercato sempre più globale, nel quale i principali ordinamenti di riferimento non impongono, di regola, requisiti formali analoghi per la specifica approvazione delle clausole onerose nei contratti tra professionisti.

    Un ulteriore profilo riguarda la prova della specifica approvazione. 

    Il caso deciso dalla Cassazione evidenzia infatti l’importanza, per il predisponente che intenda successivamente avvalersi della clausola, di poter ricostruire e documentare il percorso di sottoscrizione seguito dal singolo contraente.

    Non assumono pertanto rilievo soltanto le modalità con cui il consenso viene acquisito, ma anche la capacità dei sistemi utilizzati di conservarne adeguata evidenza nel tempo.

     

    Cosa fare?

    L’ordinanza n. 20945/2026 costituisce un arresto recente e sarà necessario verificare se e in quale misura il principio affermato dalla Terza Sezione sarà confermato e ulteriormente precisato dalla successiva giurisprudenza.

    Nel frattempo appare tuttavia opportuno per gli operatori che concludono contratti online adottare un approccio prudenziale e procedere a una verifica dei propri processi di contrattazione digitale.

    Tale verifica dovrebbe riguardare, in particolare, le condizioni generali attualmente utilizzate, la corretta individuazione delle clausole soggette alla specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., le modalità attraverso cui viene raccolto il relativo consenso e i sistemi adottati per documentare e conservare l’evidenza della sottoscrizione.

    Potrebbe inoltre essere opportuno valutare se le procedure attualmente basate sulla sola selezione di apposite checkbox debbano essere aggiornate introducendo strumenti di firma elettronica coerenti con le indicazioni contenute nell’ordinanza, nonché verificare i contratti in essere per accertare se, in quelli di maggiore rilevanza, le clausole soggette a specifica approvazione siano state approvate mediante checkbox, con il rischio che le relative clausole vessatorie possano essere considerate inefficaci.

    In attesa che la giurisprudenza chiarisca ulteriormente la portata applicativa della decisione, il team Digital, Tech & Data di ADVANT Nctm è a disposizione per supportare le imprese nella revisione delle condizioni generali di contratto, dei processi di sottoscrizione online e delle relative procedure di conservazione delle evidenze elettroniche, nonché nella valutazione dell’impatto dell’ordinanza sui rapporti contrattuali già in essere.

    Cyber Resilience Act: quali prodotti rientrano e quando adeguarsi
    A smartwatch, a router, an industrial PLC, and even a cloud API: very different…
    Read more
    Raffaele Giarda joins ADVANT Nctm as new Partner
    ADVANT Nctm announces that Raffaele Giarda has joined the Firm as…
    Read more
    2025 annual report of the Italian Data Protection Authority: AI is accelerating, digital compliance must keep pace
    On 2 July 2026, at the Sala della Regina of Palazzo Montecitorio, the Italian…
    Read more
    AI Enters Trade Secret Protection
    On 10 June 2026, the Italian Council of Ministers approved two draft legislative…
    Read more
    Space Economy and Data Economy: the National Space Policy Strategic Document (DSPSN)
    The context and purpose of the National Space Policy Strategic Document…
    Read more
    Personal data governance in football clubs: data use as a strategic lever at the intersection of GDPR, security and value creation
    The football club as a data ecosystem (and as a media company) From a personal…
    Read more
    Tracking pixels in e-mails: the Data Protection Authority's new rules
    1. Introduction By Order No. 284 of 17 April 2026, published in the Official…
    Read more
    THE COMMISSION’S NEW GUIDELINES ON THE CLASSIFICATION OF HIGH-RISK AI SYSTEMS
    The context and structure of the Guidelines Regulation (EU) 2024/1689 (“AI…
    Read more
    WHY DID THE COURT OF ROME ANNUL THE DATA PROTECTION AUTHORITY’S ORDER ON OPENAI?
    Summary of the judgement On 18 March 2026, the Court of Rome annulled in its…
    Read more