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    13.03.2025

    Anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “impianto industriale”


    Con la sentenza n. 4994 pubblicata lo scorso 10 marzo, il TAR Lazio ha stabilito che anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “impianto industriale” ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, comma 8, c-ter 2, ai fini dell’individuazione di aree idonee all’installazione di rinnovabili.

    Il TAR, accogliendo il ricorso promosso avverso il provvedimento di diniego emanato all’esito della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW, ha respinto la tesi sostenuta dall’Amministrazione per la quale il progetto non rientrava in area idonea in quanto distante oltre 500 metri da impianti industriali, dovendo essere classificata la stazione Terna come “infrastruttura tecnologica”.

    Richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il carattere “industriale” dell’attività connessa alla produzione di energia sviluppata da parchi eolici e centrali idroelettriche (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenze nn. 14042/2020 e 14007/2024), il Collegio ritiene che la nozione “impianto industriale” debba essere interpretata “non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica”. 

    Il TAR sottolinea come, la ratio sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 – che fissa, seppur transitoriamente, i criteri relativi all’individuazione delle aree idonee ad ospitare l’installazione di impianti fotovoltaici – si sostanzia nell’esigenza di “favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico”.

    Il TAR Lazio estende, quindi, ulteriormente il concetto di “impianto industriale”, in senso non dissimile da quanto aveva già fatto il MASE, con la risposta n. 130318 all’interpello del Comune di Villalba, lo scorso 8 agosto 2023, richiamando nella definizione di “stabilimento” fornita nell’art. 268, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo la natura di “stabilimento industriale” anche agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW, considerato che anche un impianto fotovoltaico può essere individuato quale “complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento corrisponde anche al luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”.

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