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    30.01.2025

    Appalti e lavoro: il D.L. n. 19 del 2024


    1. Appalti: fra economia, società e lavoro povero

    Gli appalti rappresentano un settore cruciale per l’economia e per le strategie aziendali ma sono anche tristemente balzati alla cronaca come possibile terreno fertile per pratiche scorrette, fino al vero sfruttamento lavorativo. Il 2024 ha visto l’intervento di diverse istituzioni per contrastare questi fenomeni, in particolare la magistratura (con il Tribunale di Milano in prima fila), che si è distinta per le sue iniziative, che hanno coinvolto molteplici settori (e quello della moda e della logistica su tutti).

    Le indagini dalle Procure hanno portato alla luce fenomeni in cui aziende beneficiarie finali di catene di subappalti erano, in ultimo, consapevoli o inconsapevoli beneficiarie di schemi di sfruttamento lavorativo, non solo in settori economicamente vulnerabili, ma anche in comparti produttivi ad alto margine e senza distinzione geografica sul territorio nazionale.

    Nel contesto di tale rinnovata attenzione al tema – che, per il vero, si è caratterizzato orma da tempo per la grande vivacità normativa (basti pensare alle innumerevoli modifiche sul regime della responsabilità solidale) – si pone, da ultimo, l’intervento del legislatore con il D.L. n. 19 del 2024.

     

    2. Il ritorno della responsabilità penale

    Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha introdotto importanti modifiche in materia di appalti. Successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2024 ed entrata in vigore il 30 aprile 2024.

    Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera. Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito

    Questa scelta legislativa mira a limitare pratiche scorrette e anticoncorrenziali, offrendo al contempo una maggiore tutela ai lavoratori anche in situazioni nelle quali non si configuri una condizione di sfruttamento lavorativo, ma si sia in presenza di fenomeni simulatori o, comunque, di esercizio di attività protette, come la somministrazione di lavoro, senza le necessarie autorizzazioni. 

     

    3. In dettaglio: le sanzioni

    La normativa introduce un sistema sanzionatorio dettagliato per specifiche violazioni. 

    Ecco un riepilogo:

    a) Somministrazione non autorizzata

    • Per il somministratore: arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore, con aggravanti in caso di minori.

    • Per gli utilizzatori: ammenda di 50 euro per giorno/lavoratore, applicabile anche in caso di superamento dei limiti consentiti.

    b) Appalto e distacco non genuino

    • Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.

    c) Somministrazione fraudolenta

    • Arresto fino a 3 mesi e/o ammenda di 100 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.

    d) Esercizio abusivo di attività di intermediazione

    • Arresto fino a 6 mesi e ammenda tra 1.500 e 7.000 euro.

    e) Ricerca e selezione del personale o outplacement non autorizzati

    • Arresto fino a 3 mesi e ammenda da 900 a 4.500 euro.

       

    4. Le garanzie sul trattamento economico e normativo minimo

    È stata, inoltre, introdotta una norma di carattere generale che stabilisce che “Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

    La disposizione si mostra di non facile applicazione stante che il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo risulta essere di difficile definizione, vista la varietà e l’incertezza dei criteri impiegati. 

    Inoltre, anche il riferimento al contratto collettivo applicato per settore e zona costituisce un concetto diverso rispetto al concetto utilizzato da altre fonti normative, con correlati dubbi interpretativi ed applicativi. Inutile dire che, se si pensa al “settore”, sono diversi i CCNL (anche considerando quelli effettivamente rappresentativi) che insistono sulle medesime attività e che, dunque, potrebbero essere presi a riferimento.

     

    5. Un mercato più equo?

    Le nuove regole riusciranno a migliorare le condizioni lavorative e a promuovere un mercato più trasparente e realmente competitivo? Per rispondere a questa domanda saranno da valutare gli effetti concreti dell’applicazione delle norme illustrate da parte della magistratura e degli organi ispettivi.

    Nel frattempo, il dibattito rimane aperto.