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    28.11.2025

    Arriva il correttivo al TU rinnovabili: prospettive, contraddizioni e scenari futuri


    Ad un anno di distanza dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (anche noto come “TU FER”), il Governo ha apportato, con il Decreto Legislativo n. 178 del 26 novembre 2025 (oramai noto come il “Correttivo”), notevoli modifiche all’impianto normativo di settore. 

    Il Correttivo, pubblicato a distanza di soli sei giorni dalle recenti misure in materia di aree idonee (per i cui approfondimenti, si rimanda al nostro precedente contributo “Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento) e che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre 2025, va ulteriormente ad emendare il TU FER con potenziali riflessi di rilievo tutt’altro che marginale sulle attuali prassi di mercato. 

    In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.

    1. Impianti di accumulo

    Per espressa richiesta delle associazioni di settore, il Correttivo modifica l’art. 1, comma 1 del TU FER introducendo un riferimento esplicito agli impianti di accumulo.

    In tal modo, è chiarito definitivamente che i regimi amministrativi previsti dal TU FER si applicano anche con riguardo a tale tipologia di asset che, inoltre, per effetto del richiamo di cui all’art. 2, co. 2, devono essere considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

    Come noto, in precedenza, gli allegati al TU FER già contemplavano interventi sugli impianti di accumulo elettrochimico, ma mancava una norma che confermasse in modo inequivocabile l’estensione dei regimi amministrativi anche a tali impianti. 

    2. Titoli idonei ai fini della disponibilità delle aree

    Con gli emendamenti introdotti agli art. 8 e 9 del TU FER (inerenti alle procedure PAS e AU) è definitivamente chiarito che i contratti preliminari rappresentano titolo idoneo a dimostrare la legittima disponibilità dell’area.

    Si tratta, come evidente, della concreta trasposizione in sede normativa delle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.

    Da ultimo, il TAR Palermo, con le sentenze nn. 2131 e 2133 del 30 settembre 2025, ha confermato che possono essere ritenuti idonei anche i contratti preliminari regolarmente registrati e trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., poiché “riguardo al principio di proporzionalità, imporre la stipula e la produzione di contratti definitivi prima ancora del rilascio dell’autorizzazione determinerebbe un aggravio ingiustificato per l’operatore, costringendolo a sostenere costi e vincoli patrimoniali senza avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento, con un sacrificio eccessivo rispetto alla tutela perseguita dal legislatore. In tal senso, […], il deposito dei contratti definitivi può essere rinviato alla fase successiva al rilascio dell’autorizzazione”.

    Tali principi sono stati, inoltre, già recepiti sul versante regionale, dalla Circolare prot. 39593 del 14 novembre 2025 con cui la Regione Siciliana ha disposto l’adeguamento della check list della documentazione richiesta per i procedimenti autorizzativi alle succitate coordinate ermeneutiche.

    3. Compensazioni ambientali

    L’art. 7 del Correttivo apporta modifiche alla lett. m) del co. 4 dell’art. 8 del TU FER, prevedendo nuove modalità per determinare gli importi da destinare al finanziamento del programma di compensazioni territoriali al Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto.

    Come noto, il precedente impianto normativo (rappresentati dal DM 10 settembre 2010 e dal TU FER) prevedeva genericamente che tale percentuale fosse calcolata sulla base dei “proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto” senza, tuttavia, chiarire il perimetro di tale locuzione (e.g., se si trattasse, ad esempio, di proventi annui, di proventi sulla produzione di energia oppure di utile dell’impresa).

    Per l’effetto delle modifiche introdotte dal Correttivo nel caso di progetti sottoposti al regime di PAS, si passa dal previgente “programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi” alle nuove soglie, non inferiori all’1% e non superiori al 3%, assumendo come benchmark il “valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata”.

    Lo stesso vale per quanto riguarda i progetti soggetti al regime dell’Autorizzazione Unica con la differenza che la soglia percentuale massima è stata elevata al 4% (cfr. art. 9, co. 10, lett. d, TU FER).

    Le modifiche introdotte dal Correttivo entreranno in vigore dall’11 dicembre 2025 ed ulteriori criteri in ordine all’applicazione delle misure di compensazione saranno specificati in sede di aggiornamento delle Linee Guida 2010 ai sensi dell’art. 14, co. 5, del TU FER. 

    4. Sistema di risoluzione alternativa delle controversie

    Con l’inserimento dell’art. 12-ter al TU FER, il Correttivo apporta una significativa innovazione in termini di deflazione del contenzioso giurisdizionale.

    È stato infatti previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, la cui gestione è demandata all’Acquirente Unico, e che sarà oggetto di definizione da parte dell’ARERA con separati provvedimenti.

    Tale meccanismo dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai regimi amministrativi connessi agli interventi sugli impianti rinnovabili, risolvendo vertenze relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'accertamento circa la sussistenza di vincoli territoriali, la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di AU nonché l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee.

    5. Applicazione del rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.

    Al fine di garantire una quanto più celere definizione dei giudizi riguardanti le controversie relative alle procedure e ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in materia di impianti FER, il Correttivo introduce l’art. 10-bis nel Testo Unico FER. 

    Tale articolo stabilisce che alle suddette controversie si applicano le disposizioni previste dall’art. 119 del c.p.a. (relativo al rito abbreviato dei giudizi amministrativi).

    Per effetto di tale disposizione, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli per la proposizione dell’appello cautelare.

    6. Ulteriori novità

    Tra gli ulteriori fattori di novità appaiono, inoltre, meritevoli di menzione:

    • l’innalzamento da 10 a 12 MW della soglia per l’applicazione del regime di PAS con riguardo agli impianti solari fotovoltaici, ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 11-bis del TU FER, da sottoporre a PAS (Allegato B, Sezione I del TU FER) così da rendere il testo coerente con quanto già previamente previsto dall’art. 13 in materia di esenzione di tali progetti dalle procedure ambientali;

    • l’introduzione della definizione di “opere connesse” da intendere come “le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi”;

    • La precisazione che la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, debba precedere l’avvio del procedimento di AU e debba durare non più di 90 giorni dalla verifica di completezza documentale di cui all’art. 19, co. 2 del Codice dell’Ambiente.

    Conclusioni

    Le innovazioni introdotte dal Correttivo – seppur non alla pari di quelle recentemente discusse in materia di aree idonee – sembrerebbero poter produrre riflessi non indifferenti sul contesto normativo di settore e, di conseguenza, sui futuri investimenti nel comparto delle rinnovabili.

    Sicuramente, possono essere viste positivamente le disposizioni volte a chiarire (una volta per tutte) che è possibile ricorrere ai contratti preliminari per la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area.

    Lo stesso dicasi con riferimento all’innalzamento della soglia degli interventi assoggettabili alla PAS e alla definizione di opere connesse.

    Di converso, lasciano perplessi:

    • le modifiche peggiorative intervenute, rispetto all’ultima versione del Correttivo circolata le scorse settimane, in ordine alle misure di compensazione ambientale. Difatti, rispetto al testo precedente, su spinta dell’ANCI:

      • la soglia minima applicabile per i progetti autorizzati in PAS è stata innalzata dallo 0,5% all’1% e quella massima per i progetti in AU dal 3% al 4%. In merito, in assenza di chiare disposizioni transitorie, sarà da comprendere, in sede applicativa, se la nuova soglia del 4% per quanto riguarda l’AU sarà assunta come riferimento dalle amministrazioni comunali unicamente con riguardo ai futuri iter autorizzativi o, diversamente, anche con riferimento ai procedimenti già in corso nonché in merito ai procedimenti di revisione/rinegoziazione delle convenzioni aventi per oggetto esclusivamente misure di carattere patrimoniale in violazione della Legge n. 145/2018 (ritenuta poi legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23 marzo 2021).

      • il parametro di riferimento è tornato ad essere “il valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto” in luogo del precedente “valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto”;

    • le novità introdotte sul versante giudiziale e stragiudiziale. Difatti, da un lato si prevede l’applicazione del rito abbreviato (fermo restando il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso) e, financo, un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, dall’altro, si conferma ancora una volta la possibilità di impugnare sia i provvedimenti amministrativi sia quelli dell’Acquirente Unico mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (a cui si applica un termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto che si presume lesivo) con un notevole dispendio in termini di tempi e costi per gli operatori di settore;

    • l’introduzione dei sistemi di accumulo tra quelli a cui si applica espressamente il TU FER senza tuttavia puntualizzare quali sono le aree idonee applicabili a tale tipologia di asset con notevoli incertezze applicative nell’ambito dello scouting dei terreni da dedicare a tali iniziative.

    Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni di riordino normativo del legislatore e i menzionati potenziali effetti chiarificatori che potrebbero derivare dal Correttivo, in definitiva, per ora, sembra che sia stato fatto “troppo poco e troppo tardi”.

    Difatti, nell’ottica degli ambiziosi obiettivi al 2030, il quadro normativo di settore appare ancora, contrassegnato dalla permanenza di plurime incongruenze e coni d'ombra che rischiano di continuare ad incidere negativamente sulle strategie di investimento degli operatori di mercato 

    Ad ogni modo, per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere se e come le amministrazioni locali andranno a recepire tali modifiche normative nonché, per quanto riguardo la nuova forma di ADR, i successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.

    Approfondimento a cura di Giovanni Battista De Luca, Lorenzo Piscitelli e Ludovica Petrucci.

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