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    24.11.2025

    Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento


    Come noto, da ormai alcuni mesi gli attori del mercato energetico ed infrastrutturale sono in fervente attesa dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Energia” attesi i significativi riflessi potenzialmente derivanti dalla futura regolamentazione in materia di saturazione virtuale delle reti elettriche e di sviluppo di Data Center (per approfondimenti in ordine a tali tematiche si vedano i nostri precedenti articoli:Saturazione virtuale eInvestire sui Data Center). 

    Nelle ultime settimane è circolata una nuova bozza del citato decreto che, se da un lato, non è sembrata apportare consistenti modifiche sul versante della saturazione e dei DC, dall’altro, è andata arricchendosi, introducendo una consistente riorganizzazione delle c.d. “aree idonee” all’installazione di impianti rinnovabili.

    Dal “Decreto Energia” le misure in questione sono ora formalmente migrate nel Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 anche noto come “Decreto Transizione 5.0” e destinato originariamente, per l’appunto, a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “Decreto”).

    Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 novembre u.s., introduce plurimi emendamenti al Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “TU Rinnovabili”) andando sostanzialmente ad abrogare le regole del gioco per come le conosciamo attualmente e, nel dettaglio:

    • la disciplina delle aree idonee ope legis di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura, in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale);

    • i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “DM Aree Idonee”) già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del corrente anno e attualmente sub judice dinanzi al Consiglio di Stato.

    La nuova regolamentazione è ora rassegnata dagli artt. 11-bis e ss. del TU Rinnovabili. 

    Segnatamente, alla pari di quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021, sono considerate aree idonee:

    • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, con la precisazione (questa non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole e che, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs 22/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-bis, co. 1, lett. a) del TU Rinnovabili);

    • i siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006 (il “Codice dell’Ambiente”), le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-bis; co. 1, lett. b), c) e d) del TU Rinnovabili);

    • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali, delle società di gestione aeroportuale nonché i beni del demanio in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del Demanio (cfr. Art. 11-bis, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).

    Impianti fotovoltaici 

    Il Decreto prevede poi all’art. 11-bis, co. 1, lett. l) delle disposizioni ad hoc per gli impianti fotovoltaici.

    In buona sostanza:

    • sono confermate come aree idonee quelle adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, gli edifici e le aree industriali (a cui si aggiungono le aree destinate all’insediamento di Data Center, le aree adibite a parcheggi, gli invasi idrici e le aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato);

    • appare confermato il divieto di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (i.e., il previgente divieto introdotto per effetto del DL Agricoltura e relativo all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);

    • sono rimodulate, in chiave restrittiva, le aree idonee di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 2) (i.e., le aree interne agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 500 metri dallo stabilimento) prevedendo quali condizioni: (a) che il relativo stabilimento non sia destinato alla produzione agricola e sia stato autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”); (b) per le zone agricole una compressione della buffer zone da 500 a 350 metri;

    • non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente Art. 20, co. 8, lett. c-quater (i.e., le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).

    Zone agricole e impianti agrivoltaici

    Il Decreto appare prevedere (finalmente) una definizione volta a identificare i c.d. impianti agrivoltaici diversi da quelli avanzati (per i quali è stata prevista sin da principio un’illustrazione analitica ai fini dell’accesso alle misure PNRR).

    Nello specifico, il nuovo art. 4, co. 1, lett. f-bis) definisce come “impianti agrivoltaici” gli impianti fotovoltaici che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che, possono (non devono), prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

    Si tratta di una novità di rilievo non marginale considerato che se, per un verso, la nuova disciplina conferma sostanzialmente all’art. 11-bis, co. 2, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, per un altro, prevede una espressa deroga (oltre che per le CER e gli impianti agrivoltaici avanzati alla pari della previgente regolamentazione) anche per gli impianti agrivoltaici “standard” come sopra definiti purché i moduli siano “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”.

    Impianti per la produzione di biometano

    Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano si conferma, essenzialmente, la disciplina previgente, benchè con alcune precisazioni. In particolare, continuano ad essere idonee:

    • le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (i.e., il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);

    • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento con la specificazione, già menzionata per gli impianti fotovoltaici, che tali stabilimenti devono essere autorizzati in regime di AIA;

    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

    Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti in questione non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-quater (i.e., le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).

    Parola alle Regioni

    Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (i.e., indicativamente entro il 22 maggio 2026) le Regioni provvedano, con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-bis, co. 4 del TU Rinnovabili, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:

    • le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-bis, co. 4, lett. m) del TU Rinnovabili);

    • al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime e possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;

    • impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-bis, co. 2 e di quanto dall’articolo 11-quinquies del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU Rinnovabili).

    Al fine di agevolare l’individuazione delle aree idonee (nonché delle zone di accelerazione), con Decreto del MASE da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, saranno regolate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale mirata alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle aree e delle zone.

    Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi al 2030 di potenza da fonti rinnovabili da installare in ciascun territorio resta confermata la precedente ripartizione regionale di cui al DM Aree Idonee.

    Aree idonee a mare

    Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-ter del TU Rinnovabili) disponendo che sono tali quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).

    Regime semplificato

    Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs 199/2021, l’art. 11-quater del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.

    Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo. 

    Considerazioni preliminari ed impatti sul mercato

    Dopo circa quattro anni trascorsi ad attendere un concreto cambio di paradigma unitamente ad indicazioni chiare, precise ed univoche su come e dove orientare le proprie strategie di investimento, è altamente probabile che il Decreto in questione si presti a molteplici critiche da parte degli operatori di mercato, alcune delle quali possono essere agevolmente anticipate da una piana lettura della disciplina in esame.

    L’assenza di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c- quater

    Come noto, il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee per l’assenza di una disciplina transitoria mirata a salvaguardare i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more della promulgazione delle Leggi Regionali.

    Il Decreto appare ripetere esattamente lo stesso errore, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per le posizioni giuridiche consolidate e determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in pipeline non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al numero significativo di progetti da installare in aree ex c-quater o ex c-ter, 2) i cui stabilimenti non sono autorizzati in regime di AIA).

    La norma, inoltre, non appare prevede una espressa abrogazione delle previgenti disposizioni pur disponendo, di fatto, la loro evidente sostituzione con il nuovo regime.

    È auspicabile che – onde prevenire il proliferare di contenziosi, passibili verosimilmente di accoglimento atteso anche il precedente del TAR Lazio –in sede di conversione in Legge (i.e., entro il 22 gennaio p.v.) sia corretto il tiro, introducendo la suddetta clausola salvaguardia; tuttavia, anche in tale (ottimistica) ipotesi, il risultato consisterebbe in 60 giorni di totale congelamento delle iniziative di sviluppo, con inevitabili riflessi negativi sugli investimenti ad oggi in corso di valutazione o attuazione da parte degli attori di mercato.

    Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela. 

    Il TAR Lazio, con la sentenza sopra citata, ha tacciato di illegittimità il DM Aree Idonee per un evidente difetto di proporzionalità nella parte in cui dava la possibilità alle Regioni di prevedere fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a 7 chilometri dal relativo perimetro

    Il Decreto sembra risolvere tale tematica in radice, depennando il previgente c)-quater e prevedendo, addirittura, l’impossibilità per le Regioni di qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela indipendentemente dalle fasce di rispetto che non rivestono più alcuna rilevanza.

    In altri termini, è impedita una volta per tutte la realizzazione di progetti in prossimità di beni tutelati a prescindere da qualsivoglia fascia di rispetto.

    Quanto sopra, sembrerebbe, salvo modifiche in sede di conversione, andare a compromettere considerevolmente le plurime iniziative previamente idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8 lett. c)-quater attualmente in corso di valutazione e, financo, in assenza di disposizione transitorie, in corso di autorizzazione.

    Il filtro dell’AIA 

    Ai sensi del previgente art. 20, co. 8, lett. c-ter) era possibile installare impianti fotovoltaici o per la produzione di biometano su aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

    In ossequio al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, la disposizione in parola è stata oggetto di plurime interpretazioni estensive sia da parte dell’esecutivo sia in sede giudiziale, arrivando a classificare come “stabilimento” anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nonché le centrali e sottostazioni elettriche (cfr. interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023; TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025).

    Quanto sopra in virtù di un approccio sostanzialistico, mirato a considerare come idonee le aree a forte impatto urbanistico che, di converso, appare integralmente trascurato dal Decreto.

    Il novello art. 11-bis, co. 1, lett. l), num. 1) del Decreto, infatti da, un lato, circoscrive il raggio di idoneità delle aree agricole per il fotovoltaico a 350 metri (anziché 500) e, dall’altro, richiede espressamente (sia per il fotovoltaico sia per il biometano) che il relativo impianto o stabilimento sia soggetto ad AIA, restringendo significativamente la platea dei siti utilizzabili rispetto alle precedenti letture estensive. 

    Questa contraddizione normativa genera incertezza giuridica e rischia di vanificare gli sforzi interpretativi compiuti per ampliare le superfici sviluppabili, creando un evidente cortocircuito tra l'evoluzione ermeneutica favorevole alle rinnovabili e la nuova disciplina restrittiva. 

    Si consideri, infatti, che molti impianti industriali, pur avendo un impatto territoriale significativo, non sono necessariamente soggetti ad AIA, la quale riguarda esclusivamente facilities di notevoli dimensioni e dedicate ad attività con elevato e significativo impatto ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, la produzione e trasformazione dei metalli o l’industria chimica.

    Le aree agricole

    Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente in pendenza di giudizio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.

    L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.

    Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “posizione adeguatamente elevata”.

    In sede di conversione è opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento 

    Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (i.e., la somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU.

    Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.

    Conclusioni

    La nuova regolamentazione appare chiudere il cerchio delle aree idonee tornando, essenzialmente, al punto di partenza con condizioni e criteri, purtroppo, ulteriormente restrittivi rispetto alla previgente normativa andando a disinnescare gli effetti positivi introdotti con il D. Lgs 199/2021.

    Si tratta con tutta evidenza di una disciplina peggiorativa rispetto a quella previgente e che, in modo alquanto inatteso, appare non aver colto – diversamente dalla giurisprudenza nazionale – l’urgente necessità di adottare definitivamente un approccio coerente con i principi europei di massima diffusione delle fonti rinnovabili, proporzionalità e integrazione ambientale rendendo quasi impossibile il raggiungimento al 2030 degli obiettivi prefissati dal PNIEC.

    Tale scenario consistente in un ennesimo cambiamento in peius della normativa di settore – in assenza di un consistente intervento riformatore in sede di conversione in Legge – rischia di alimentare ulteriormente l’attuale clima di incertezza normativa con inevitabili riflessi negativi sull’intero comparto nonché, in termini generali, sull’obiettivo comune di costruire progressivamente un sistema energetico solido ed indipendente.

    Serviva un salto in avanti e, sfortunatamente, per ora, sembra che l’esecutivo, ignorando i segnali che arrivano dal mercato e dai giudici amministrativi, abbia fatto un inaspettato passo indietro.

    Approfondimento a cura di Giovanni Battista De Luca, Piero Viganò e Lorenzo Piscitelli

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