Tratto da Il quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore
Nel bilancio 2016 le società Oic adopter hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni con azioni proprie.
Le regole contabili
Il novellato articolo 2357-ter del codice civile, infatti, prevede che le azioni proprie non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. In particolare, la compravendita di azioni proprie non è più considerata un investimento o un disinvestimento di titoli partecipativi, infatti, come già previsto dagli Ias/Ifrs, l’acquisto di azioni proprie da parte dell’emittente è visto come un rimborso del capitale ai soci mentre, simmetricamente, la rivendita è assimilata ad una nuova emissione di azioni.
L’Oic 28 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare tale nuovo criterio specificando che, l’acquisto e la vendita di azioni proprie sono considerati, rispettivamente, come un decremento e un incremento di patrimonio netto e le differenze positive o negative tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo dei titoli azionari alienati sono anch’esse imputate a patrimonio netto senza generare plusvalenze o minusvalenze.
Il trattamento contabile
Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1.100 euro azioni proprie del valore nominale di 1.000 euro poi rivendute per 1.150 euro.
L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta, all’atto dell’acquisto, l’iscrizione delle azioni proprie per 1.100 nel patrimonio netto in una riserva negativa “A) X—Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” mentre, al momento della rivendita, lacancellazione di tale riserva e l’iscrizione dell’eccedenza di 50 in un’altra voce del patrimonio netto (es. “A) II— Riserva da soprapprezzo delle azioni”).
In tal modo, l’intero fenomeno assume valenza patrimoniale ed è inquadrato come una vicenda afferente alla sfera dei rapporti tra società e soci che, in quanto tale, rispetto al passato, non fa più emergere in conto economico una plusvalenza di 50.
Le regole fiscali
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato a tale fattispecie per la quale l’Oic 28 impone l’imputazione a patrimonio netto.
Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del doppio richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 3, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic l’estraneità dell’operazione dal circuito reddituale, poiché il regime fiscale è individuato in base alla qualificazione contabile, che considera l’acquisto e la rivendita di azioni proprie come atti di restituzione o di riemissione del capitale aventi natura esclusivamente patrimoniale, e non, invece, in base alla qualificazione giuridico-formale che li considera acquisto o vendita di titoli.
Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, dunque, la piena rilevanza fiscale di un criterio contabile che, considerando l’operazione come una vicenda di natura prettamente patrimoniale, non fa emergere una plusvalenza civilistica di 50, comporta che la compravendita di azioni proprie sia priva di conseguenze reddituali per il soggetto emittente anche sotto il profilo fiscale.