Articolo a cura di Lorenzo Macchia per Fondi & Sicav.
II Regolamento Ue 2023/606, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, ha modificato il Regolamento Eltif 2015/760, concentrando il proprio intervento di riforma su alcune tematiche ritenute di ostacolo alla piena spendibilità del prodotto a favore degli investitori al dettaglio.
Gli Eltif, rivolgendosi non solo a investitori istituzionali, ma anche a investitori al dettaglio, fin dalla loro nascita hanno avuto l'obiettivo di cercare di convogliare capitali verso le imprese che necessitano di denaro fresco e soprattutto con progetti di investimento a lungo termine.
La caratteristica intrinseca di fondo chiuso e illiquido dovuta alla natura degli "asset eligible" è stata ritenuta uno dei principali motivi ostativi allo sviluppo e all'appetibilità di tale veicolo di investimento sul mercato. Con la riforma del regolamento, il legislatore europeo ha cercato di dare nuova linfa e vitalità al prodotto Eltif consentendo ai gestori di strutturare fondi con strategie tipicamente illiquide e a lungo termine, con la facoltà per l'investitore di uscire dall'investimento effettuato prima della scadenza del termine di durata del fondo.
Importanti eccezioni
La nuova disciplina, se da un lato conferma la possibilità per l'investitore di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute solo «a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'Eltif» (ossia dopo la fine del periodo di investimento), dall'altro riconosce importanti eccezioni a tale principio. E previsto, infatti, che il regolamento del fondo possa consentire «la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell'Eltif», purché siano rispettate integralmente alcune condizioni.
In primo luogo, è necessario evidenziare che comunque un periodo, seppur minino, di detenzione delle quote o azioni del fondo deve essere indicato nel regolamento. A tale proposito, la Commissione ha emanato nel luglio 2024 alcuni standard tecnici che stabiliscono criteri utili per individuare correttamente un periodo minimo di detenzione. Secondo gli Rts, il gestore di un Eltif in tali casi deve tenere conto di alcuni elementi, tra i quali, ad esempio, la natura a lungo termine e la strategia di investimento dell'Eltif, le classi di attività sottostanti, la politica di investimento dell'Eltif, la tipologia di investitori nel fondo.
In ogni caso, il periodo minimo di detenzione deve essere coerente e necessario per completare almeno l'investimento del capitale versato dai sottoscrittori, salvo casi particolari che comunque devono essere giustificati.
L'esercizio della liquidazione delle quote o delle azioni detenute è altresì ammesso solo nel caso in cui il gestore dell'Eltif sia in grado di dimostrare che il fondo dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un'adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'Eltif stesso. Inoltre, la politica di rimborso dell'Eltif deve comunque garantire che i rimborsi siano limitati ai flussi di cassa positivi attesi e a una percentuale degli attivi investiti nelle stesse asset class in cui possono investire i fondi istituiti ai sensi della direttiva Ucits. In ogni caso, gli investitori devono essere trattati equamente e i rimborsi potranno essere concessi su base proporzionale se le richieste di liquidazione superano la percentuale delle attività "eligible".
Disposizione sproporzionata e dannosa
Si rappresenta, infine, che la normativa originaria prevedeva il diritto degli investitori di chiedere la liquidazione dell'Eltif se le loro (legittime) domande di rimborso non erano state soddisfatte entro il termine di un anno dalla data di presentazione. Tale disposizione è stata ritenuta sproporzionata e dannosa, sia per l'efficace esecuzione della strategia di investimento dell'Eltif, sia per gli interessi di altri investitori o gruppi di investitori e pertanto nel nuovo regolamento è stata stralciata.
I presupposti sembrano positivi, tuttavia sarà necessario comprendere come questa normativa speciale e di derivazione europea possa trovare la sua collazione all'interno dell'ordinamento italiano che da sempre differenzia tra fondi chiusi, che si connotano per una mancata possibilità per l'investitore di uscire dall'investimento a suo piacimento, e fondi aperti, dove al contrario è ammesso il diritto di rimborso con frequente periodicità.