Tratto da Eutekne
A seguito dell’introduzione dell’art. 5, comma 4 del D.L. 70/1988, l’Amministrazione finanziaria, spinta anche dall’interpretazione della norma ad opera dei giudici della Suprema Corte (Cass. 12455/2001), ha dovuto riconoscere la legittimità della cessione del credito Iva annuale (Circolare dell’Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il Lazio n. 223/1988). La sopra citata disposizione fa riferimento al solo credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale che, si ricorda, sarà possibile inviare dal prossimo 1 febbraio e fino al 30 aprile (ad oggi disponibile solo in bozza).
Diversamente, l’Amministrazione si è sempre espressa in modo contrario rispetto alla cessione del credito Iva trimestrale, sottolineando (Circolare n. 6/2006 e Risoluzione n. 49/2006) l’esplicito riferimento legislativo alla sola “dichiarazione annuale” e quindi, nel silenzio della legge in riferimento ad altra tipologia di credito, i crediti infrannuali risulterebbero non sono suscettibili di cessione.
Tale interpretazione è stata aspramente contestata da dottrina e giurisprudenza in quanto considerata fin troppo “formalistica”, se si tiene presente che il debito Iva nasce in sede infrannuale e trova conferma nella dichiarazione annuale e pertanto la natura del credito trimestrale è identica e simmetrica a quella del credito annuale (Corte d’Appello di Venezia 2 ottobre 2013).
Preso atto della univoca interpretazione della norma considerata dall’Agenzia, si evidenzia che condizione preliminare alla cessione del credito è che il cedente ne abbia chiesto il rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Occorrerà quindi compilare il rigo VX4 – campo 1 con indicazione dell’importo chiesto a rimborso, ed il campo 2 con indicazione della quota parte per la quale si intende (eventualmente) utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’Agente della riscossione (la quota, sommata agli importi compensati, non può essere superiore ad euro 700.000).
La cessione del credito risultante dalla dichiarazione deve esser effettuata attraverso una precisa procedura. In particolare la cessione deve avvenire attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui devono risultare le parti contraenti (Risoluzione n. 103/2006) e l’oggetto del contratto.
Il suddetto contatto dovrà poi essere portato a conoscenza del debitore attraverso la notifica effettuata ad opera del cedente mediante invio di copia autentica dell’atto di cessione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Circolare del Ministero delle Finanze n. 192/1997) e, nel caso di procedura semplificata, anche all’Ente della riscossione.
La cessione sarà inefficace nei confronti dell’Amministrazione se, al momento della notifica, risulteranno importi iscritti a ruolo relativi a tributi erariali a carico del cedente. In tal caso la cessione avrà effetto solo per gli importi eccedenti quelli iscritti a ruolo (D.M. n. 384/1997).
É importante sottolineare che, per limitare un’eccessiva circolazione di crediti che avrebbe potuto rendere difficoltosa l’attività di controllo, è stata esclusa la possibilità che il cessionario possa a sua volta cedere lo stesso credito (Cass. 12552/2016). La cessione, in ogni caso, non ha alcun effetto rispetto all’esercizio del potere di controllo dell’Agenzia riguardante l’effettiva spettanza e la corretta quantificazione del credito, la quale potrà quindi procedere al recupero delle somme erroneamente erogate al cessionario. Quest’ultimo pero sarà solidalmente responsabile con il cedente solo in riferimento alla somma rimborsata, con esclusione di sanzioni ed interessi, imputabili solo al cedente stesso.
Possibile la cessione del credito “futuro”
Benchè la normativa fiscale in tema di cessione del credito Iva, ponga come condizione necessaria l’osservanza dell’obbligo formale (ovvero la “cristallizzazione” dell’importo richiesto a seguito della presentazione della dichiarazione Iva) è possibile effettuare la cessione anche di crediti “futuri”.
In particolare, secondo quanto precisato dai giudici di legittimità con sentenza n. 13027 /2015, ai fini della cessione del credito Iva “futuro” è necessario che lo stesso sia di ammontare determinabile e che sussista uno specifico rapporto giuridico fiscale (tra cedente ed Erario).
Alle suddette condizioni il contratto di cessione del credito risulterà valido ma con efficacia meramente obbligatoria con rinvio dell’efficacia fiscale al momento in cui verranno osservati gli adempimenti formali richiesti, nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa.