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    18.12.2024

    Clausola “a prima richiesta” e garanzie personali – l’ultima pronuncia della Suprema Corte


    Con la recentissima sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla prima sezione, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall’inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta” in un contratto di fideiussione.

    Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «in materia di garanzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a prima richiesta non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione».

    Ricordiamo altresì che la questione relativa all’idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta (o senza eccezioni), al fine di qualificare un rapporto di garanzia come garanzia autonoma o fideiussione, era stata affrontata già da tempo dalle Sezioni Unite (Sent. n. 3947/2010) le quali si erano espresse nel senso di ritenere che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.

    Hanno poi fatto seguito diverse pronunce, tanto di merito quanto di legittimità, che si sono espresse talvolta in un senso e talvolta nel senso opposto.

    Quel che ci preme in questa sede è però trarre qualche considerazione pratica e utile agli operatori del settore immobiliare ogni qualvolta si trovino a dover rilasciare o richiedere una garanzia personale, si pensi al caso della locazione/grande locazione, dell’affitto di ramo d’azienda o di un appalto d’opera.

    È bene infatti che le parti negozino in modo consapevole, tenendo a mente che non è decisivo il nomen che viene attribuito al negozio giuridico per avere la certezza di aver sottoscritto una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia.

    Il regolamento contrattuale deve infatti rispecchiare le effettive volontà delle parti, o quantomeno è necessario che le parti siano bene informate in relazione a diritti e doveri che discendono dalla sottoscrizione dell’uno o dell’altro contratto.

    Lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta (non documentale e/o giustificata) e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario. 

    Lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che, ricordiamo, non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c., espressione del principio di accessorietà).

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