Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore
Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno contabilizzato nel saldo d’apertura del patrimonio netto la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, dovrebbero considerare questa rettifica irrilevante ai fini Ires e Irap.
Le regole contabili
Si qualifica come rilevante l’errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza dipende dunque dalla dimensione e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle circostanze. Anche nel caso della contabilizzazione degli errori è previsto che, ai soli fini comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente siano, ove possibile, rideterminati. Secondo il nuovo Oic 29, per gli errori rilevanti, come per i cambiamenti di principi contabili, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo o, se ritenuto più appropriato, in un’altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.
Il trattamento contabile
Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2017 abbia commesso un errore di contabilizzazione che, alla luce dell’impatto sugli indicatori contenuti in alcune clausole di un contratto di finanziamento (cosiddetti covenant), viene qualificato come rilevante. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta che, per porre rimedio alla mancata contabilizzazione di un costo di fornitura, si rilevi una passività nella voce «Debiti verso fornitori» movimentando, in contropartita, la voce «Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.
Le regole fiscali
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto, tenendo in considerazione che l’articolo 83 del Tuir , modificato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto - anche per i soggetti Oic diversi dalle microimprese - il principio della derivazione rafforzata. Considerata la similitudine del trattamento contabile sopra evidenziato a quello dello Ias 8, l’Agenzia potrebbe confermare le argomentazioni espresse in ambito Ias con la circolare 31/E/2013 in base alle quale la derivazione rafforzata non può essere invocata per le scritture di rettifica degli errori contabili poiché non rappresenterebbe una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio. Analoghe considerazioni varrebbero anche agli effetti Irap secondo la ricostruzione operata nel documento «La fiscalità delle imprese Oic adopter» pubblicato dal Cndcec .
In particolare, il Dm 3 agosto 2017 per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha stabilito che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa ai maggiori costi non contabilizzati per errore nell’esercizio di competenza, non assumerebbe rilevanza fiscale né ai fini Ires né ai fini Irap. L’applicazione di tale principio, pertanto, non consentirebbe l’effettuazione di una variazione in diminuzione nel calcolo dell’Ires e dell’Irap e nelle rispettive dichiarazioni. La rilevanza di tali componenti, dunque, si otterrebbe solo con la presentazione di dichiarazioni integrative.