La tua ricerca

    23.11.2017

    Correzione di errori rilevanti di anni precedenti senza effetti su Ires e Irap


    Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore

     

    Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno contabilizzato nel saldo d’apertura del patrimonio netto la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, dovrebbero considerare questa rettifica irrilevante ai fini Ires e Irap.

     

    Le regole contabili

     

    Si qualifica come rilevante l’errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza dipende dunque dalla dimensione e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle circostanze. Anche nel caso della contabilizzazione degli errori è previsto che, ai soli fini comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente siano, ove possibile, rideterminati. Secondo il nuovo Oic 29, per gli errori rilevanti, come per i cambiamenti di principi contabili, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo o, se ritenuto più appropriato, in un’altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.

     

    Il trattamento contabile

     

    Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2017 abbia commesso un errore di contabilizzazione che, alla luce dell’impatto sugli indicatori contenuti in alcune clausole di un contratto di finanziamento (cosiddetti covenant), viene qualificato come rilevante. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta che, per porre rimedio alla mancata contabilizzazione di un costo di fornitura, si rilevi una passività nella voce «Debiti verso fornitori» movimentando, in contropartita, la voce «Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.

     

    Le regole fiscali

     

    Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto, tenendo in considerazione che l’articolo 83 del Tuir , modificato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto - anche per i soggetti Oic diversi dalle microimprese - il principio della derivazione rafforzata. Considerata la similitudine del trattamento contabile sopra evidenziato a quello dello Ias 8, l’Agenzia potrebbe confermare le argomentazioni espresse in ambito Ias con la circolare 31/E/2013 in base alle quale la derivazione rafforzata non può essere invocata per le scritture di rettifica degli errori contabili poiché non rappresenterebbe una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio. Analoghe considerazioni varrebbero anche agli effetti Irap secondo la ricostruzione operata nel documento «La fiscalità delle imprese Oic adopter» pubblicato dal Cndcec .

     

    In particolare, il Dm 3 agosto 2017 per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha stabilito che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

     

    Il trattamento fiscale

     

    Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa ai maggiori costi non contabilizzati per errore nell’esercizio di competenza, non assumerebbe rilevanza fiscale né ai fini Ires né ai fini Irap. L’applicazione di tale principio, pertanto, non consentirebbe l’effettuazione di una variazione in diminuzione nel calcolo dell’Ires e dell’Irap e nelle rispettive dichiarazioni. La rilevanza di tali componenti, dunque, si otterrebbe solo con la presentazione di dichiarazioni integrative.

    Separazione attività ai fini IVA - Opzione efficace benchè datata e poco utilizzata
    Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e gli istituti di moneta elettronica (“intermediari”), per citare gli intermediari più rilevanti e diffusi disciplin…
    Approfondisci
    La tassazione al 9% ai fini dell'imposta di registro anche per gli atti di costituzione del diritto di superfici…
    Tra le questioni che a tutt’oggi risultano di particolare interesse soprattutto per gli operatori attivi nel settore della produzione delle energie rinnovabili per la realizzazione di impianti di produzion…
    Approfondisci
    Legge di bilancio 2023: affrancamento utili black list
    La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere a regime fiscale privilegiato, a fronte del versam…
    Approfondisci
    Le principali novità fiscali dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di lavoro autonomo, dipendente e ass…
    Con la recente approvazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune importanti misure relative alla disciplina fiscale del lavoro…
    Approfondisci
    La tassazione in Italia delle attività di investment management. Nuove prospettive dalla Legge di Bilancio per i…
    La Legge di Bilancio per il 2023 introduce novità circa le condizioni da verificare affinché non si configuri una stabile organizzazione in Italia in capo  ai “veicoli d’investimento” stranieri che operino…
    Approfondisci
    Imposte ipocatastali dimezzate anche ai fondi immobiliari aperti di diritto estero
    È questo, in sostanza, il portato delle sentenze gemelle 28595 e 28610 pubblicate lo scorso 3 ottobre 2022, dalla Cassazione. Vediamo come: la legge italiana assicura dal 2006 (con il c.d. Decreto Bersani…
    Approfondisci
    Il nodo istituzionale tra società di comodo ed interpello tra preclusioni e opportunità “disapplicative”
    Abstract Le ordinanze della Suprema Corte nn. 24060, 24667 e 26219 del 2021 offrono l’occasione per ripercorrere due snodi fondamentali nell’evoluzione della disciplina tributaria in materia di società …
    Approfondisci
    La trasformazione progressiva penalizza la super ACE
    Il caso è quello della trasformazione progressiva da società di persone a società di capitale (ma le considerazioni che seguono valgono anche nel caso opposto), che porta all’applicazione di una differente…
    Approfondisci
    Gli sconti nei rapporti economici infragruppo internazionali. Aspetti di transfer pricing
    La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze n. 1138/2/2020 del 17 gennaio 2020 e n. 1207/2/21 del 18 dicembre 2020, si è pronunciata inter alia sulla rilevanza degli sconti infragruppo …
    Approfondisci