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    28.09.2017

    Costi di transazione deducibili nel limite del 30% del Rol


    Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore

     

    Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di mutuo a lungo termine con oneri di transazione significativi hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.

    Le regole contabili

    Il novellato articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i debiti (e i crediti) sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare ai debiti il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se gli oneri di transazione sono di scarso rilievo. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni di consulenti, mediatori finanziari e notai, nonché tasse ed oneri che non sarebbero stati sostenuti se il contratto di mutuo non fosse stato stipulato.

    Il trattamento contabile

    Ipotizzando che una società industriale (non micro-impresa) ad inizio 2016 abbia sostenuto 100 mila euro di costi di transazione per ottenere, al tasso di mercato del 2 per cento, un mutuo di 10 milioni di euro da restituire integralmente alla scadenza, per l’applicazione del costo ammortizzato è necessario ottenere il tasso di interesse effettivo (Tie) ovvero quel tasso che tiene conto non solo del costo del debito previsto dal contratto ma anche dei costi di transazione. Il Tie, applicato al valore del finanziamento, consente infatti di imputare tra gli oneri finanziari del conto economico, ammortizzandoli lungo la durata attesa del debito, non solo gli interessi previsti dal contratto ma anche i costi di transazione, migliorando in tal modo la rappresentazione ed il potenziale informativo del bilancio. Proseguendo con l’esempio e ipotizzando per semplicità che il Tie, nel caso in esame, risulti pari al 2,2 per cento, la società iscrive nel bilancio il mutuo al valore nominale al netto degli oneri di transazione (9.900.000 euro), imputa a conto economico interessi passivi per 220 mila euro, alimentando per 200 mila il debito verso la banca per gli interessi dovuti e, per 20 mila, riallineando il valore del debito per il finanziamento al valore nominale (dopo cinque anni tale risulta infatti iscritto a 10 milioni di euro, importo pari al dovuto).

    Le regole fiscali

    Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessicontabilizzati in applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.

    Il trattamento fiscale

    Tornando all’esempio, dunque, la qualificazione dei costi di transazione - spese legali e notarili, commissioni di agenzia - come maggiori interessi passivi contabilizzati a conto economico assume rilevanza fiscale. Tali interessi sono dunque deducibili nei limiti quantitativi previsti dal Tuir ed in particolare nel limite del 30 per cento del Rol previsto dall’articolo 96. Per quanto riguarda l’Irap, la contabilizzazione descritta comporta l’irrilevanza dei costi di transazione che diventano di fatto indeducibili.

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