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    23.07.2018

    Il credito della precedente posizione Iva si può recuperare attraverso la «<i>branch</i>»


    Un soggetto non residente può recuperare attraverso la stabile organizzazione il credito Iva maturato in capo alla precedente posizione Iva. La chiusura della partita Iva e la contestuale costituzione della stabile organizzazione è infatti assimilabile, anche dal punto di vista dichiarativo, alla trasformazione.

    La prassi e la giurisprudenza

    L’agenzia delle Entrate ha da tempo risolto in senso positivo i dubbi circa la possibilità di far confluire nella stabile organizzazione di un non residente le posizioni debitorie e creditorie riferibili alla precedente posizione Iva di identificazione diretta, senza ricorrere, quindi, alla procedura di rimborso dell’eccedenza del credito Iva maturata dalla medesima posizione di identificazione diretta (risoluzione 108/E/2011).

    Del resto, la Corte di giustizia nella sentenza nella causa C-244/08 aveva evidenziato che la modalità di restituzione dell’Iva, mediante detrazione o rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo. Se il rimborso dell’Iva viene effettuato per i soggetti passivi che non sono stabiliti all’interno del paese o della Comunità e, a tal fine, per qualificarsi come soggetto passivo non stabilito è necessaria l’assenza dei criteri di collegamento con lo Stato in cui s’intende chiedere il rimborso, ne consegue che chi ha istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato un soggetto ivi stabilito, ed in quanto tale è legittimato a recuperare l’Iva esercitando la detrazione senza che rilevi la circostanza che tale credito Iva sia relativo ad operazioni che lo stesso soggetto passivo ha effettuato con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata.

    Gli adempimenti dichiarativi

    La chiusura della partita Iva relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti. Pertanto, qualora ad esempio, la trasformazione sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile organizzazione (soggetto avente causa) e tenuta a presentare tale dichiarazione Iva per conto della posizione da identificazione diretta (soggetto dante causa), indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e nel riquadro dichiarante i dati della stabile organizzazione medesima riportando il codice carica «9».

     

    La stabile organizzazione, inoltre, è tenuta a presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in essere dalla posizione da identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della trasformazione. Come confermato anche dall’Agenzia, lo schema in esame si applica anche nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia operato tramite un rappresentante fiscale.

     

     

     

    Tratto da il Sole 24 Ore - il Quotidiano del Fisco

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