Con l’ordinanza n. 740 del 19 dicembre 2025, il TAR Sicilia – Palermo, sez. V, ha fornito importanti chiarimenti per il settore delle rinnovabili.
La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore originato da un diniego di proroga ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 (anche noto come “DL Ucraina”), motivato (i) dal mancato rispetto del termine di inizio lavori autorizzati in PAS e (ii) dalla non conformità del progetto al nuovo piano urbanistico adottato.
A valle della camera di consiglio, il Collegio ha chiarito che:
in base all’art. 10 septies d.l. n. 21/2022, “la proroga costituisce atto dovuto e non richiede un atto di assenso formale da parte dell’autorità procedente” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1701) al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, tra cui che il termine da prorogare non sia scaduto e che “i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati”;
per l’intervento autorizzabile con la PAS (generalmente assimilata in giurisprudenza a una SCIA) non è previsto ex art. 6, d.lgs. 28/2011 un termine di inizio lavori mentre è previsto che debba essere completato entro tre anni dal relativo perfezionamento;
la mera “adozione” di una variante urbanistica (non ancora approvata) che si ponga in contrasto con il titolo abilitativo già formatosi non è idonea a impedire la proroga ex lege del titolo stesso.
Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori del settore, in quanto chiarisce aspetti fondamentali – fino ad oggi ancora incerti – destinati ad aver un impatto concreto per i progetti in via di sviluppo.
Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 18 giugno p.v.
Contributo a cura di Giovanni Battista De Luca, Lorenzo Piscitelli e Ludovica Petrucci.