1. Sospensione dei termini del processo amministrativo – articolo 84, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia; articolo 36, c. 3 del D.L. 23/2020
I testi normativi suindicati dettano una disciplina diversificata in relazione alle diverse tipologie di termini processuali.
L'Art. 84, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia, aveva disposto la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo, con la sola eccezione di quelli relativi ai procedimenti cautelari, dall’8 marzo al 15 aprile 2020 incluso.
L'Art. 36, c. del D.L. 23/2020 ha esteso dal 16 aprile al 3 maggio 2020 la sospensione dei soli termini per la notificazione dei ricorsi. La relazione illustrativa chiarisce che tale sospensione si applica ai termini per la notificazione dei ricorsi "di primo e di secondo grado, introduttivo, in appello. incidentale, per motivi aggiunti, etc".
Quindi, il regime dei termini processuali, coerente con le disposizioni che il Decreto Cura Italia ha dettato in merito allo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche (v. i paragrafi successivi), è il seguente:
2. Rinvio delle udienze pubbliche e camerali fissate tra il 17 marzo e il 15 aprile 2020; il rito speciale per i procedimenti cautelari – articolo 84, comma 1 del Decreto Cura Italia
Tutte le udienze pubbliche e camerali relative a procedimenti già pendenti e fissate in tale arco temporale saranno rinviate d’ufficio a data successiva.
I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel periodo suindicato:
Nel caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione della decisione cautelare nel rispetto degli ordinari termini a difesa, può essere sempre richiesta la pronuncia di decreto monocratico, che sarà emanato seguendo il suo regime ordinario di cui all’articolo 56 c.p.a..
3. Il rito speciale delle udienze pubbliche e camerali fissate in data tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 – articolo 84, comma 2 del Decreto Cura Italia
Per tali udienze è previsto un rito speciale in deroga alla disciplina descritta nel precedente paragrafo 2.
Il rito speciale si applica solo se richiesto da tutte le parti con istanza congiunta da depositare entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza:
4. Udienze pubbliche e camerali fissate in data tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 – articolo 84, comma 5 del Decreto Cura Italia
Le controversie passano in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati.
Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.; non essendovi discussione orale, non si applica l’obbligo di dare avviso alle parti in tal senso.
Per le udienze pubbliche in ordine alle quali i termini di scadenza per la produzione di documenti e memorie ricadano nel periodo di sospensione dei termini (8 marzo – 15 arile 2020) le parti:
In tal caso, il giudice adotta i provvedimenti per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo, fissando eventualmente nuova udienza, in relazione alla quale i termini per produzione di documenti, memorie e repliche (art. 73, co. 1, c.p.a.) sono ridotti alla metà.
5. Misure organizzative per contenere eventuali effetti negativi dell’emergenza sanitaria – articolo 84, commi 3 e 4 del Decreto Cura Italia
Gli organi della giustizia amministrativa e, in particolare, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni distaccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, possono adottare le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
Tra queste, potrebbero essere adottate anche le misure di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Per queste ultime cause, la dichiarazione di urgenza è fatta con decreto non impugnabile dai soggetti che adottano le misure suindicate.
Laddove l’adozione delle misure organizzative suindicate possa determinare la decadenza delle parti da facoltà processuali, opera di diritto la rimessione in termini delle parti stesse.
E’ inoltre prevista la possibilità per il collegio giudicante di riunire la camera di consiglio per la decisione dei giudizi (di merito e cautelari) avvalendosi di collegamenti da remoto.
6. Procedimenti amministrativi – articolo 103 del Decreto Cura Italia; articolo 37 del D.L. 23/2020
Secondo l'art. 103 del Decreto Cura Italia, modificato dall'art. 37 del D.L. 23/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, al fine di evitare che la Pubblica Amministrazione incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.
Sono altresì prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
In ogni caso, è richiesto alle pubbliche amministrazioni di adottare "ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".
Inoltre, tutte le autorizzazioni, i permessi ed i provvedimenti abilitativi, comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità ed efficacia fino al 15 giugno 2020.
La sospensione dei termini procedimentali non si applica, per espressa previsione di cui al comma 4, ai pagamenti da disporsi da parte delle pubbliche amministrazioni.
È infine sospesa fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, compresi quelli ad uso non abitativo.
7. Adempimenti in materia di rifiuti – articolo 113 del Decreto Cura Italia
Sono prorogate al 30 giugno 2020 le scadenze di alcuni adempimenti relativi ai rifiuti, ossia:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 (in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – “RAEE”);
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
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