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    18.03.2020

    AMMINISTRATIVO | Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, di procedimenti amministrativi e di adempimenti in materia ambientale: il Decreto "Cura Italia" e le sue proroghe


    Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “Decreto cura – Italia”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020 (e non ancora convertito in legge), sono state disposte, tra gli altri interventi, nuove misure in materia di giustizia amministrativa, di procedimenti amministrativi e di adempimenti in materia ambientale. Esse consentono di superare le precedenti disposizioni dettate dal D.L. n. 11 pubblicato in data 8 marzo 2020 che facevano riferimento solo alle misure in materia di giustizia amministrativa e non anche alla sospensione dei procedimenti amministrativi. Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("D.L. 23/2020"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2020, ha da ultimo disposto la proroga di alcune di queste misure.

     

     

    1. Sospensione dei termini del processo amministrativo – articolo 84, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia; articolo 36, c. 3 del D.L. 23/2020

     

    I testi normativi suindicati dettano una disciplina diversificata in relazione alle diverse tipologie di termini processuali.

     

    L'Art. 84, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia, aveva disposto la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo, con la sola eccezione di quelli relativi ai procedimenti cautelari, dall’8 marzo al 15 aprile 2020 incluso.

     

    L'Art. 36, c. del D.L. 23/2020 ha esteso dal 16 aprile al 3 maggio 2020 la sospensione dei soli termini per la notificazione dei ricorsi. La relazione illustrativa chiarisce che tale sospensione si applica ai termini per la notificazione dei ricorsi "di primo e di secondo grado, introduttivo, in appello. incidentale, per motivi aggiunti, etc".

     

    Quindi, il regime dei termini processuali, coerente con le disposizioni che il Decreto Cura Italia ha dettato in merito allo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche (v. i paragrafi successivi), è il seguente:

    • i termini per la presentazione dei ricorsi di primo e di secondo grado, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, di altri ricorsi aventi natura impugnatori (ad es. il ricorso per revocazione o il ricorso per opposizione di terzo) sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 3 maggio 2020;
    • i termini per gli altri atti (es. memorie, repliche) o per gli adempimenti processuali (deposito del ricorso, dei motivi aggiunti, etc.) restano sospesi dall'8 marzo al 15 aprile 2020;
    • la sospensione non si applica ai termini relativi ai procedimenti cautelari.

    2. Rinvio delle udienze pubbliche e camerali fissate tra il 17 marzo e il 15 aprile 2020; il rito speciale per i procedimenti cautelari – articolo 84, comma 1 del Decreto Cura Italia

     

    Tutte le udienze pubbliche e camerali relative a procedimenti già pendenti e fissate in tale arco temporale saranno rinviate d’ufficio a data successiva.

     

    I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel periodo suindicato:

    1.  sono decisi con decreto monocratico del Presidente o del magistrato da lui delegato nel rispetto dei termini a difesa   (previsti dall’art. 55, comma 5 c.p.a.) e previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio;
    2. il decreto monocratico fissa la camera di consiglio, in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020, per la discussione in contraddittorio della domanda cautelare;
    3. il decreto monocratico è efficace fino alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, ed è revocabile o modificabile su istanza di parte.

    Nel caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione della decisione cautelare nel rispetto degli ordinari termini a difesa, può essere sempre richiesta la pronuncia di decreto monocratico, che sarà emanato seguendo il suo regime ordinario di cui all’articolo 56 c.p.a..

     

    3. Il rito speciale delle udienze pubbliche e camerali fissate in data tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 – articolo 84, comma 2 del Decreto Cura Italia

     

    Per tali udienze è previsto un rito speciale in deroga alla disciplina descritta nel precedente paragrafo 2.

     

    Il rito speciale si applica solo se richiesto da tutte le parti con istanza congiunta da depositare entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza:

    1. la controversia passa in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati;
    2. le parti hanno facoltà di depositare brevi note fino a due giorni liberi prima dell’udienza;
    3. nei procedimenti cautelari nei quali sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nella prima camera di consiglio utile successiva al 6 aprile 2020;
    4. il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio; in tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

    4. Udienze pubbliche e camerali fissate in data tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 – articolo 84, comma 5 del Decreto Cura Italia

     

    Le controversie passano in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati.

     

    Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.; non essendovi discussione orale, non si applica l’obbligo di dare avviso alle parti in tal senso.

     

    Per le udienze pubbliche in ordine alle quali i termini di scadenza per la produzione di documenti e memorie ricadano nel periodo di sospensione dei termini (8 marzo – 15 arile 2020) le parti:

    1. hanno la facoltà di presentare brevi note entro il termine di due giorni liberi prima dell’udienza, oppure
    2. entro lo stesso termine di due giorni liberi prima dell’udienza, possono chiedere la rimessione in termini per il deposito di documenti e memorie.

    In tal caso, il giudice adotta i provvedimenti per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo, fissando eventualmente nuova udienza, in relazione alla quale i termini per produzione di documenti, memorie e repliche (art. 73, co. 1, c.p.a.) sono ridotti alla metà.

     

    5. Misure organizzative per contenere eventuali effetti negativi dell’emergenza sanitaria – articolo 84, commi 3 e 4 del Decreto Cura Italia

     

    Gli organi della giustizia amministrativa e, in particolare, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni distaccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, possono adottare le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

     

    Tra queste, potrebbero essere adottate anche le misure di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

     

    Per queste ultime cause, la dichiarazione di urgenza è fatta con decreto non impugnabile dai soggetti che adottano le misure suindicate.

     

    Laddove l’adozione delle misure organizzative suindicate possa determinare la decadenza delle parti da facoltà processuali, opera di diritto la rimessione in termini delle parti stesse.

     

    E’ inoltre prevista la possibilità per il collegio giudicante di riunire la camera di consiglio per la decisione dei giudizi (di merito e cautelari) avvalendosi di collegamenti da remoto.

     

    6. Procedimenti amministrativi – articolo 103 del Decreto Cura Italia; articolo 37 del D.L. 23/2020

     

    Secondo l'art. 103 del Decreto Cura Italia, modificato dall'art. 37 del D.L. 23/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, al fine di evitare che la Pubblica Amministrazione incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

     

    Sono altresì prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

     

    In ogni caso, è richiesto alle pubbliche amministrazioni di adottare "ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".

     

    Inoltre, tutte le autorizzazioni, i permessi ed i provvedimenti abilitativi, comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità ed efficacia fino al 15 giugno 2020.

     

    La sospensione dei termini procedimentali non si applica, per espressa previsione di cui al comma 4, ai pagamenti da disporsi da parte delle pubbliche amministrazioni.

     

    È infine sospesa fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, compresi quelli ad uso non abitativo.

     

    7. Adempimenti in materia di rifiuti – articolo 113 del Decreto Cura Italia

     

    Sono prorogate al 30 giugno 2020 le scadenze di alcuni adempimenti relativi ai rifiuti, ossia:

     

    a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

     

    b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

     

    c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 (in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – “RAEE”);

     

    d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. 

    Per ulteriori informazioni contattare Giuliano Berruti, Marco Monaco, Francesca Bonino, Rosemarie Serrato, Carmine Morrone, Valentina Cavanna o Annapaola Prezioso.

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