Il Regolamento europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come “EUDR”, è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2025 per la maggior parte degli operatori, mentre le micro e piccole imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2026.
La normativa mira a ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello globale, contenere le emissioni di gas a effetto serra e proteggere la biodiversità. Oltre agli obiettivi ambientali, l’EUDR integra considerazioni sociali, imponendo il rispetto della legislazione del Paese di produzione, inclusa quella ambientale, agricola, forestale, e in materia di diritti umani e dei popoli indigeni.
E’ opportuno segnalare che si tratta di una normativa speciale rispetto a quella, “orizzontale”, prevista in materia di due diligence con la Direttiva 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD”); pertanto, in caso di contrasto, l’EUDR prevale sulla CSDDD.
Di recente, la Commissione Europea ha pubblicato (in G.U.U.E. C del 12 agosto 2025) un nuovo documento di orientamento (C/2025/4524), volto a chiarire le previsioni dell’EUDR (nel proseguo, la “Comunicazione”). La Comunicazione – peraltro giuridicamente non vincolante – fornisce infatti indicazioni operative su aspetti chiave come le differenze tra gli obblighi in capo ai diversi operatori, la due diligence, la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (“DDS”), il ruolo delle certificazioni e le tempistiche di entrata in vigore dell’EUDR.
Il campo di applicazione dell’EUDR comprende sette materie prime considerate a rischio: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma naturale, oltre a numerosi prodotti derivati elencati nell’Allegato I, tra cui cuoio, cioccolato, carta, mobili e pneumatici.
La disciplina interessa, in particolare, operatori e commercianti, distinguendo tra PMI e non-PMI. In sintesi, l’operatore è chi immette per primo un prodotto rilevante sul mercato UE o lo esporta, mentre il commerciante è chi lo mette a disposizione sul mercato dopo l’immissione iniziale.
Gli operatori non-PMI devono implementare un processo di due diligence strutturato in tre fasi: raccolta di informazioni dettagliate sul prodotto (descrizione, quantità, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti, dati di fornitori e acquirenti, prove di conformità); valutazione del rischio di non conformità, considerando elementi quali il rischio Paese, la presenza di deforestazione o degrado forestale, i diritti delle popolazioni locali, la complessità della filiera e il rischio di mescolamento con prodotti di origine sconosciuta; e, se necessario, adozione di misure di mitigazione per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile, come richieste di informazioni aggiuntive, audit indipendenti o controlli in loco.
La conclusione positiva della due diligence è possibile solo se il rischio residuo è nullo o trascurabile. In caso contrario, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato.
L’operatore deve presentare, attraverso il Sistema Informativo previsto dall’articolo 33, la DDS e conservare la relativa documentazione per almeno cinque anni.
È inoltre tenuto a dotarsi di un sistema interno di due diligence, con procedure e controlli formalizzati, nonché revisione periodica almeno annuale.
La legislazione pertinente ai sensi dell’EUDR include le norme del Paese di produzione relative all’uso del suolo, alla tutela ambientale, alla gestione forestale, ai diritti di terzi e dei lavoratori, ai diritti umani e indigeni, nonché alle disposizioni fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali.
La normativa prevede una classificazione dei Paesi di origine in base al livello di rischio: basso, standard o alto. Per i Paesi a basso rischio, gli operatori possono applicare una due diligence semplificata, limitandosi alla raccolta delle informazioni di base e alla presentazione della DDS, senza analisi e mitigazione approfondite. Nei Paesi ad alto rischio, invece, le verifiche e i controlli sono più rigorosi e frequenti.
Le autorità competenti effettuano controlli documentali e fisici, anche in dogana. In caso di non conformità possono essere adottate misure correttive come il ritiro o il richiamo immediato dei prodotti, la sospensione della loro immissione sul mercato, la donazione per fini caritatevoli o lo smaltimento. Le sanzioni possono arrivare ad almeno il 4% del fatturato annuo realizzato nell’UE, oltre alla confisca dei prodotti o dei proventi, all’esclusione temporanea da appalti e fondi pubblici e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, al divieto di immissione o esportazione di prodotti rilevanti.
La Comunicazione riconosce l’utilità di schemi volontari di certificazione ambientale e tracciabilità; tuttavia, essi possono integrare – e non sostituire – la due diligence obbligatoria. In particolare, certificazioni basate su modelli di equilibrio di massa o su percentuali miste di prodotto non garantiscono di per sé la conformità all’EUDR. Solo prodotti completamente conformi ai criteri di legalità e deforestazione zero in tutti i loro componenti possono essere immessi sul mercato UE. L’operatore deve dunque verificare la conformità della certificazione all’EUDR.
Per prepararsi alla scadenza del 30 dicembre 2025, le aziende dovrebbero mettere in atto quanto prima una serie di azioni: mappare le proprie filiere, identificando fornitori e aree a rischio; istituire un database centralizzato per la gestione delle informazioni; nonché adeguare i contratti di fornitura con clausole specifiche sulla conformità alla normativa.
È altresì essenziale formare il personale coinvolto, in particolare negli uffici acquisti, qualità e sostenibilità, e implementare un sistema di due diligence interno strutturato, eventualmente integrato nel Modello 231.
È infine imprescindibile mantenere un monitoraggio costante dell’evoluzione normativa e delle best practices, per garantire un adeguamento tempestivo e prevenire rischi legali e reputazionali.
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