Cos’è successo
Il D.L. n. 181/2023 (“Decreto Energia”) di recente emanazione ha introdotto un’importante novità in materia di sviluppo della filiera dell’industria dell’eolico offshore.
Si legge, infatti, all’art. 8 del Decreto Energia che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato – entro 30 giorni dalla conversione in legge dello stesso Decreto Energia – ad avviare una procedura per l’individuazione di due aree demaniali portuali, con relativi specchi d’acqua esterni agli sbarramenti a protezione dei bacini portuali (le c.d. “difese foranee”) dedicate allo sviluppo della filiera dell’eolico offshore.
In particolare, tali aree – che dovranno necessariamente essere aree portuali del Sud Italia - saranno destinate alla realizzazione di “infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare”.
Perché è importante
La norma in questione intende, quindi, sviluppare una filiera industriale che ad oggi in Italia è senz’altro carente rispetto ad altri Paesi europei. Filiera che potrebbe diventare strategica anche in considerazione dell’auspicabile intensificazione degli investimenti in progetti di parchi eolici galleggianti, in un Paese che ha tutte le caratteristiche per accogliere più investimenti in questo settore rispetto a quelli realizzati.
In Italia, infatti, nonostante lo sviluppo costiero pari a quasi 8.000 Km e ad alcuni indubbi vantaggi della tecnologia galleggiante rispetto all’eolico a terra (si pensi all’impatto paesaggistico ben inferiore), ad oggi un solo impianto eolico galleggiante è in esercizio (parco eolico di circa 30 MW di potenza di fronte al porto di Taranto).
Seppur degna di nota, la norma in oggetto rappresenta solamente il primo passaggio preliminare della procedura di individuazione di due poli, che dovrà essere gestita a livello ministeriale e che prevede inevitabilmente tempi lunghi. Inoltre, trattandosi di norma programmatica per lo sviluppo di una filiera, la norma non incide sullo scarno impianto normativo che regola le procedure autorizzative di impianti eolici offshore, contenuta all’art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, che prevede una procedura ad hoc per il rilascio dell’autorizzazione unica.
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