Tratto da il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
Le royalties corrisposte a un soggetto francese per l'utilizzazione economica del diritto d'autore su prodotti iconici di design industriale, considerabili alla stregua di opere artistiche, non sono imponibili in Italia in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, della convenzione con tro le doppie imposizioni stipu lata tra Italia e Francia. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 143/E di ieri, delinea cosa debba intendersi per “opera artistica” ai fini dell'applicazione del regime di esenzione convenzionale.
Il significato da attribuire a tale locuzione va rinvenuto nell'ordinamento dello Stato della fonte; pertanto, la risoluzione evidenzia l'iter normativo che ha apportato importanti modifiche sul diritto d'autore che ha esteso la protezione alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
In particolare, con riferimento al requisito della creatività, esso non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non può essere esclu sa neppure nei casi in cui l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il requisito del valore artistico, invece, costituisce un elemento, difficilmente definibile, da individuare di volta in volta sulla base di parametri sia di carattere soggettivo che oggettivo così come definiti, a titolo esemplificativo, dalla Cassazione con la sentenza 23292/2015.
Tra i parametri soggettivi sono da ricomprendere, ad esempio, l'idoneità dell'oggetto a suscitare emozioni estetiche e la maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato.Tra i parametri oggettivi rientrano, ad esempio, il riconosci mento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artisti che dell'oggetto.