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    07.04.2020

    Emergenza COVID-19 e incentivi alle imprese


    Di Piermauro Antonio Carabellese e Luigi Merola

    Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati

    L'art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese[1], esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei non performing loans (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.

     

    Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell'art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225[2], estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del probability test, relative sia alle (i) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (ii) all'aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell'art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[3]. La trasformazione consente di anticipare l'utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.

     

    Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del total capital ratio (TCR). Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.

     

    L'incentivo presuppone che (i) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (ii) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza[4]. Sull'incentivo fiscale incidono positivamente (iii) la nozione di credito non performing adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l'incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (iv) di limitare l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l'aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria. A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell'incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l'incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l'aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).

     

    Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (v) subordinata all'esercizio di un'opzione da parte della banca cedente ai sensi dell'art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010[5]. L'opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.

     

     

     

    Tratto da Sfef.egeaonline.it

     

     

     

    [1] Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).

    [2] Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.

    [3] Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

    [4] Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

    [5] Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.

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