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    20.03.2020

    TRIBUTARIO | Emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure fiscali a sostegno delle imprese


    In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Governo ha da ultimo varato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), nell’ambito del quale sono previste – inter alia – misure fiscali a sostegno delle imprese.

     

    Il Decreto Cura Italia fa seguito a numerosi provvedimenti normativi emanati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 9/2020; D.L. n. 6/2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 9 marzo 2020; D.P.C.M. 8 marzo 2020; D.P.C.M. 1° marzo 2020; D.M. 24 febbraio 2020).

     

    Le principali misure fiscali a sostegno delle imprese introdotte dal Decreto Cura Italia riguardano la sospensione degli obblighi di versamento per i tributi, di altri adempimenti fiscali e l’introduzione di incentivi fiscali.

     

    Sospensione dei termini per i versamenti tributari

     

    Ai sensi dell’art. 60 del D.L. n. 18/2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i versamenti fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

     

    Ulteriori proroghe sono previste per i contribuenti che:

    • con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020);
    • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 62, commi 3 e 4);
    • che svolgono la propria attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi da 2 a 5, del D.L. n. 18/2020).

    Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 5, del D.L. n. 18/2020, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020:

    • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
    • relativi all’IVA;
    • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi di assicurazione obbligatoria

    Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operative nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica fino al 31 maggio 2020 a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti.

     

    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi:

    • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
    • mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

    Non si procede al rimborso di quanto già versato.

     

    Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 della ex “zona rossa” (ovverosia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Nel dettaglio, il D.M. 24 febbraio 2020 prevede per i menzionati soggetti la sospensione fino al 31 marzo 2020 dell’effettuazione delle ritenute alla fonte, dei versamenti di imposte e ritenute e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

     

    L’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 ha sospeso fino la 30 aprile 2020 per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale e la sede operativa nel territorio dello Stato:

    • i termini per il versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 operate;
    • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

    L’art. 61 del D.L. n. 18/2020 prevede ora l’estensione della predetta proroga di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 anche per soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza come i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del gioco e scommesse, della ristorazione, del trasporto, dell’educazione e dell’assistenza, della gestione delle fiere ed eventi[1] .

     

    Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 ha riportato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle suddette attività economiche.

     

    Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati da tali soggetti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

     

    Soltanto per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, le sospensioni prima delineate trovano applicazione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

     

    Disposizioni specifiche sono previste per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito e del versamento del relativo canone accessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020, i quali sono prorogati al 29 maggio 2020 (cfr. art. 69)[2].

     

    Sospensione dei termini degli altri adempimenti tributari

    L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (art. 6, comma 6, del D.L. n. 18/2020).

     

    Resta comunque ferma la disposizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 9/2020 riguardante i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 9/2020, ha anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1°gennaio 2020 la decorrenza delle novità introdotte dall’art. 16-bis, comma 5, del D.L. n. 124/2019 riguardanti la rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata relative ai Modelli 730 e ha previsto il differimento:

    • dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 del termine di presentazione dei Modelli 730/2020 relativi al periodo d’imposta 2019;
    • dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta relative al periodo d’imposta 2019 (il termine del 31 marzo 2020 per la consegna delle stesse ai soggetti sostituiti è rimasto, invece, invariato);
    • dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine entro il quale è resa disponibile al contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata sull’apposito portale web dell’Agenzia delle Entrate;
    • dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati relativi a oneri e spese sostenuti utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al periodo d’imposta 2019.

    L’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

     

    Termini di versamento per i carichi affidati all’agente della riscossione

     

    L’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti:

    • da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
    • dagli avvisi di accertamento e degli atti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
    • dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;
    • dagli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli Enti locali;
    • dalle ingiunzioni di pagamento emessi dagli enti territoriali e gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali, sia per le entrate tributarie che patrimoniali (cfr. comma 2).

    I predetti versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

     

    Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento delle somme dovute per l’adesione i) alla c.d. “Rottamazione-ter” e ii) al c.d. “Saldo e stralcio”, che scadono, rispettivamente, il giorno 28 febbraio 2020 e il giorno 31 marzo 2020.

     

    Il comma 4, infine, prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione in scadenza nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 dovranno essere presentate dagli agenti della riscossione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, ed entro il 31 dicembre 2025.

     

    Attività degli uffici degli enti impositori

     

    L’articolo 67 del D.L. n. 18/2020 sospende per il periodo compreso dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020 i seguenti termini relativi alle attività degli uffici impositori:

    • termine per l’attività di controllo (ad esclusione della liquidazione delle imposte e dei controlli formali come chiarito nella Relazione Illustrativa), di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
    • termine per l’attività di consulenza giuridica, in relazione alle istanze di interpello presentate dai contribuenti ex art. 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212, anche a seguito di presentazione di documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30 giorni per l’integrazione delle istanze ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. n. 156/2015);
    • termine per le risposte alle domande di accesso e alla conseguente richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo ex art. 6, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (il c.d. regime di “cooperative compliance”);
    • termine correlati alle istanze di interpello sui nuovi investimenti, ex art. 2, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147;
    • termini per l’adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1–bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
    • termini relativi alle istanze per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, ex art. 31-ter, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. ruling internazionale);
    • termini per le rettifiche in diminuzione del reddito per le società di cui all’art. 110, comma 7 del TUIR, previste dall’art. 31-quater del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600;
    • termini relativi all’esercizio dell’opzione per il regime del c.d. patent box di cui art. 1, commi da 37 a 43, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

    I termini sospesi, riprenderanno a decorrere a partire dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica sopra evidenziate è consentita esclusivamente per via telematica mediante PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

     

    Sono sospese, inoltre, dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le attività, non urgenti e indifferibili, consistenti nelle risposte alle istanze per la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare (articoli 492-bis, del c.p.c.; articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle Disposizioni attuative al c.p.c.), nonché nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati (articolo 22, della L. 7 agosto 1990, n. 241; articolo 5, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

     

    Il comma 4 dell’art. 67, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori, applica espressamente l’art. 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

     

    Ai sensi di tale ultima disposizione, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In base alla lettura della norma i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015, e al periodo di imposta 2014 per le dichiarazioni omesse, che scadono appunto il 31 dicembre 2020 verrebbero prorogati al 31 dicembre 2022.

     

    Udienze e attività processuali per i procedimenti di fronte alle Commissioni tributarie

     

    In relazione alle udienze e alle attività processuali relative ai procedimenti svolti di fronte alle Commissioni tributarie l’art. 83 del D.L. n. 18/2002 dispone la proroga al 15 aprile 2020 (originariamente fissata al 22 marzo 2020) della sospensione delle attività processuali previste dall’8 marzo al 15 aprile.

     

    Il comma 2 dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali, tra i quali si comprendono anche i termini per la notifica degli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi, delle impugnazioni nonché il termine di 90 giorni successivi alla presentazione del ricorso previsto dal comma 2 dell’art. 17-bis, D. Lgs. 546/1992 per la procedibilità del ricorso, laddove sia obbligatorio il reclamo ai sensi del comma 1 della citata disposizione. Qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020. Il comma 2, inoltre, prevede che laddove il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è previsto il differimento dell’udienza o dell’attività da cui lo stesso decorre, in modo da consentirne il rispetto.

     

    Incentivi fiscali

    a) Crediti d’imposta

    - Conversione delle DTA in crediti d’imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati

     

    L’art. 55 del D.L. n. 18/2020, al fine di garantire alle imprese una maggiore liquidità, prevede una misura ad hoc per le società che hanno un numero significativo di crediti deteriorati.

    Più nel dettaglio, la norma riscrive l’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 prevedendo la possibilità di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. deferred tax assets o “DTA”) – anche non iscritte a bilancio (ad es. perché non sono rispettati i principi contabili previsti a tale scopo) - relative a i) perdite fiscali riportabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR (senza applicazione dei limiti previsti dal secondo periodo del comma 1 della norma per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile) e ii) alle eccedenze ACE.

     

    Rispetto all’originaria formulazione del citato art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, non sono previste alcune limitazioni di carattere territoriale (i.e. la norma era originariamente fruibile solo da società con sede nelle Regioni del Sud Italia) né la trasformazione delle DTA in crediti di imposta viene più subordinata all’effettuazione di operazioni di riorganizzazione aziendale, mentre rimane ferma la preclusione del beneficio per le imprese per le quali sia stato accertato lo stato

    di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs. n. 180/2015 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del R.D. n. 267/1942 (la “Legge fallimentare”) o dell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 (il “Codice della crisi e dell’insolvenza”).

     

    Il presupposto oggettivo per la fruizione del beneficio viene individuato con la cessione a titolo oneroso dei crediti pecuniari verso debitori inadempienti[3] entro il 31 dicembre 2020. Nella Relazione Illustrativa, viene chiarito che la norma trova applicazione sia con riferimento ai crediti sia di natura finanziaria sia di natura commerciale. La norma non opera in caso di cessione di crediti infra-gruppo (le misura in esame non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).

     

    Dal punto di vista soggettivo, la norma non prevede limitazioni essendo applicabile sia a società industriali sia bancarie e finanziarie, salve comunque le citate limitazioni relative alle società in stato di dissesto[4].

     

    La quota di DTA trasformabile in credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti, entro, comunque, il limite massimo di 2 miliardi di euro del valore nominale dei crediti ceduti agevolabili, limite che per i gruppi di imprese va calcolato a livello di gruppo e non per singola società.

     

    La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei predetti crediti deteriorati. A decorrere da tale data il cedente non potrà più utilizzare le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta dell’eccedenza del rendimento nozionale ACE, corrispondenti alla quota di DTA trasformate in crediti d’imposta.

     

    La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è altresì subordinata all'esercizio, da parte della società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti, dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016, se non già esercitata la quale comporta, in determinati casi, il pagamento di un canone annuo. Ferma restando l’immediata utilizzabilità dei crediti di imposta derivanti dalla conversione delle DTA, in relazione all’eventuale pagamento del canone, l’esercizio dell’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello di effettuazione della cessione dei crediti.

     

    I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Essi non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP. I crediti di imposta sono, inoltre, utilizzabili in compensazione, e cedibili ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter (quindi anche nei confronti di soggetti “infragruppo” e soggetti “terzi”) nonché possono essere richiesti a rimborso.

     

    - Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

     

    Al fine di incentivare l’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro come misura efficace per il contrasto della diffusione del COVID-19, l’art. 64 del D.L. n. 18/2020 istituisce un credito di imposta fruibile da tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione.

     

    Tale credito viene fissato per il periodo di imposta 2020 nella misura del al 50% delle spese sostenute per l’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo del credito d’imposta di 20.000 euro. Il credito di imposta viene riconosciuto ai beneficiari fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro previsto per il 2020.

     

    Le disposizioni applicative verranno fissate da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

     

    - Credito d’imposta per botteghe e negozi

     

    L’art. 65 istituisce un credito di imposta in favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa ad esclusione di quelli che svolgono le attività essenziali individuate dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M 11 marzo 2020, (ad es.: alimentari, tabacchi, farmacie, parafarmacie, edicole, ecc.).

     

    Tale credito viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (i.e. negozi e botteghe) e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’articolo 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

     

    - Credito d’imposta per investimenti pubblicitari e tax credit per le edicole

     

    Al fine di fronteggiare il calo negli investimenti pubblicitari a seguito della diffusione dell’epidemia di COVID-19, l’art. 98 del D.L. n. 18/2020 amplia la portata del credito di imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017. Più nel dettaglio, viene inserito il comma 1-ter , ai sensi del quale per il periodo di imposta 2020 il predetto credito di imposta viene riconosciuto alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già individuati dalla norma, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (in luogo del precedente limite del 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con D.P.C.M. entro il termine di scadenza previsto per l’invio delle comunicazioni ai fini dell’accesso al credito d’imposta e, in ogni caso, limiti dei regolamenti dell’Unione Europea[5].

    Per il 2020, al fine di consentire alle imprese la fruizione del credito di imposta nei termini previsti dal Decreto, il termine la presentazione della relativa comunicazione telematica viene differito di sei mesi e conseguentemente può essere conseguentemente presentata, secondo le modalità ordinarie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

     

    Con riferimento al c.d. “tax credit per le edicole” introdotto dalla legge di bilancio 2019, successivamente emendato dalla Legge di Bilancio 2020 (cfr.: art 1, comma 806, Legge 30 dicembre 2018, n. 145), il comma 2 dell’art. 98 del Decreto ha disposto:

    • l’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
    • l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili, con l’ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, per i servizi telefonici e di collegamento a internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; e
    • l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.
    b) Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

    Al fine di incentivare le erogazioni liberali tese a fronteggiare l’evolversi dell’emergenza sanitaria, l’art. 66 del D.L. n. 18/2020, prevede la detrazione d’imposta pari al 30 per cento per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali in favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. La detrazione non può eccedere il limite di 30 mila euro.

     

    Viene prevista inoltre, per i soggetti titolari di reddito di impresa, la deducibilità integrale delle erogazioni sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sia ai fini IRAP.

    c) Bonus per i lavoratori dipendenti

    L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 prevede il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria di COVID-19 continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, di un bonus di 100 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile dei redditi da lavoro dipendente e deve essere rapportato al numero di giorni effettivi di lavoro svolti nella propria sede lavorativa nel mese di marzo 2020. Il bonus viene automaticamente attribuito dal datore di lavoro, nella busta paga relativa al mese di aprile 2020 o, comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro potranno recuperare il descritto bonus tramite l’istituto compensazione ex art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Paolo Rampulla o Gesuino Vanetti (Sede di Milano); Paolo Agnesi o

    Guido Martinelli (Sede di Roma).

     

     

     

    [1] Si tratta di: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

    [2] Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020. In relazione all’attività dei Bingo, viene prevista l’esenzione dal pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo, per tutto il periodo in cui detta attività è sospesa ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020. Vengono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria.

    [3] Ai sensi del comma 5 dell’art. 44-bis, “si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”.

    [4] La Relazione Illustrativa semplifica l’applicazione del credito come segue: in caso di cessione di un credito deteriorato

    al valore nominale di un miliardo di euro, la base di calcolo del credito è pari a 200 milioni (il 20% del valore nominale

    stesso) e il credito è pari a 48 milioni, “supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%”.

    [5] Cfr. all’art. 57-bis, comma 1 del Decreto Legge 50/2017, nei “limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.

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