Il D.lgs. 30/2026 cambia radicalmente le regole per le certificazioni di sostenibilità fai-da-te
Il problema
Migliaia di imprese italiane hanno costruito nel tempo la propria comunicazione ESG attorno a marchi e loghi di sostenibilità "autoprodotti": denominazioni registrate come marchi europei o nazionali, pittogrammi "green", etichette di prodotto con claim ambientali, tutti creati e gestiti dall'impresa stessa senza il coinvolgimento di un ente verificatore terzo. Si tratta dei cosiddetti marchi "autodichiarati".
Dal 27 settembre 2026, la loro sopravvivenza nella comunicazione commerciale è seriamente a rischio.
Cosa dice la nuova normativa
Il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, recependo la Direttiva (UE) 2024/825 ("Empowering Consumers for the Green Transition"), introduce nel Codice del Consumo un divieto particolarmente rigoroso relativo all'utilizzo di marchi o etichette di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione indipendenti e trasparenti, o non approvati da autorità pubbliche riconosciute.
La norma è inequivoca su un punto che molte imprese tendono a sottovalutare: la registrazione come marchio presso l'EUIPO o l'UIBM non equivale a certificazione di sostenibilità. Il marchio registrato gode di tutela come segno distintivo, non come attestazione delle qualità ambientali che veicola. Sono due piani giuridici del tutto distinti.
Un marchio di sostenibilità autodichiarato, per quanto regolarmente registrato e da anni presente sul mercato, potrà quindi essere qualificato come pratica commerciale vietata ai sensi del Codice del Consumo, indipendentemente dall'intenzione soggettiva dell'impresa.
Marchi individuali, collettivi e di certificazione: una distinzione che conta
Il Codice della Proprietà Industriale distingue tra marchio individuale, marchio collettivo e marchio di certificazione. Nella pratica, tuttavia, la grande maggioranza dei marchi ambientali ESG è registrata come marchio individuale, la categoria strutturalmente più esposta, poiché non prevede alcun soggetto terzo verificatore. Il marchio di certificazione, affidato per legge a un soggetto indipendente e corredato da un regolamento d’uso, è il modello più vicino ai requisiti della nuova normativa, ma solo se il regolamento prevede criteri scientificamente fondati e audit da organismi accreditati. Il marchio collettivo si trova in una posizione intermedia che richiede valutazione caso per caso.
I requisiti per i sistemi di certificazione ammessi
Affinché un marchio di sostenibilità possa continuare a circolare legittimamente nella comunicazione commerciale, il sistema sottostante deve soddisfare cumulativamente requisiti di indipendenza, trasparenza e verificabilità, tra cui:
criteri oggettivi, scientificamente fondati e pubblicamente accessibili;
gestione da parte di un soggetto terzo indipendente rispetto all'impresa beneficiaria;
audit e verifiche periodiche da parte di organismi accreditati;
meccanismo di reclamo fruibile da terzi;
aggiornamento regolare dei criteri alla luce dei progressi scientifici e tecnici.
Tali elementi riflettono la struttura dei sistemi di certificazione richiamati dalla Direttiva e dalla disciplina europea in materia di sustainability labels e certification schemes.
Non è sufficiente affidare la verifica a un soggetto formalmente esterno: è la struttura complessiva del sistema che deve essere conforme.
Le opzioni per le imprese
Le imprese titolari di marchi autodichiarati hanno essenzialmente due strade:
Costruire un sistema di certificazione proprio conforme Il marchio viene mantenuto, ma agganciato a un sistema di verifica indipendente costruito ad hoc, con il coinvolgimento di un organismo accreditato (Bureau Veritas, DNV, TÜV, SGS o equivalenti). È la soluzione che preserva il valore di brand, ma richiede tipicamente 6-12 mesi di implementazione — incompatibile con la scadenza del 27 settembre 2026 per chi non ha già avviato il percorso — oltre a comportare costi di implementazione e mantenimento potenzialmente significativi.
Ritirare il marchio e migrare verso un sistema certificato già esistente Per le imprese che non siano già in condizione di soddisfare i requisiti, la sospensione cautelativa del marchio in attesa del completamento del percorso di adeguamento è fortemente raccomandata.
La verifica dei contratti B2C e B2B: un passaggio spesso trascurato
L'esposizione al rischio non si esaurisce nella comunicazione commerciale. Nei rapporti B2C, condizioni generali di vendita e schede prodotto richiamano spesso le caratteristiche ambientali del prodotto: se fondate su un marchio autodichiarato non conforme, espongono l'impresa ad azioni dei consumatori oltre che a procedimenti AGCM. Nei rapporti B2B, i contratti di fornitura e distribuzione contengono frequentemente representations & warranties di conformità normativa, la cui violazione può attivare clausole di indennizzo o risoluzione; analogamente, i capitolati con clausole ESG impongono ai fornitori standard certificativi il cui venir meno configura un inadempimento contrattuale. La verifica dei contratti attivi è pertanto parte integrante — e non accessoria — della due diligence ESG.
Il tempo stringe: la due diligence ESG non è più rinviabile
L'implementazione degli interventi correttivi richiede mediamente 1-2 mesi di lavoro strutturato. Chi non ha ancora avviato una ricognizione sistematica dei propri marchi e claim ambientali si trova oggi in una situazione di rischio concreto, considerato che la scadenza del 27 settembre 2026 non ammette proroghe.
Una due diligence ESG mirata deve coprire: la mappatura di tutti i marchi e claim ambientali utilizzati nella comunicazione, la verifica della loro conformità ai nuovi requisiti, la valutazione delle opzioni di adeguamento, il censimento dei contratti attivi — B2C e B2B — contenenti riferimenti a marchi o claim ambientali e l'analisi delle relative clausole di garanzia e conformità, e la definizione di un piano di remediation prioritizzato.
Le sanzioni previste per le violazioni sono significative — potenzialmente fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell'Unione Europea nei casi previsti dal Codice del Consumo — e si affiancano al rischio reputazionale derivante dalla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori dell'AGCM.