Con l’ordinanza n. 12257 del primo maggio 2026, la Corte di Cassazione ha reso un’importante pronuncia in tema di tutela autoriale del personaggio cinematografico, affrontandone i requisiti minimi di proteggibilità ai sensi della legge sul diritto d’autore (“L.d.a.”) con particolare riguardo al rapporto tra il personaggio di fantasia e l’attore che ne abbia incarnato le sembianze sullo schermo, nonché ai presupposti logici del plagio-contraffazione.
La questione
La vertenza trae origine dalla domanda proposta da Unidis Jolly Film s.r.l. – titolare dei diritti sul film “Per un pugno di dollari” – nei confronti della casa di produzione e distribuzione cinematografica Paramount Pictures Corporation e di altri soggetti (tra cui il compositore Hans Florian Zimmer e i registi Gregor John Verbinski e James Ward Byrkit), nonché del soggettista John David Logan, lamentando l’indebito sfruttamento economico, all’interno del lungometraggio animato “Rango”, del personaggio denominato “The Man with No Name”.
A fondamento delle proprie domande, l’attrice esponeva che il personaggio “The Man with No Name”, protagonista della celebre trilogia western diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, godeva di autonoma tutelabilità autoriale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.d.a., e che tale personaggio era stato riprodotto, senza licenza né autorizzazione, nel personaggio dello “Spirito del West” nel film “Rango”, prodotto da Paramount.
Sulla base di tali premesse, Unidis sosteneva che il personaggio era stato utilizzato illecitamente all’interno di “Rango” e chiedeva che ne fosse accertata la contraffazione per plagio, con il conseguente riconoscimento della lesione dei propri diritti d’autore. Chiedeva altresì la condanna di Paramount per concorrenza sleale e per i danni derivanti dallo sfruttamento non autorizzato del personaggio. In via subordinata, deduceva la violazione della disciplina sulla citazione lecita prevista dall’art. 70 l. aut.; in ulteriore subordine, invocava l’applicazione del rimedio dell’arricchimento senza causa.
Le decisioni di merito
Il Tribunale di Roma respingeva integralmente le domande proposte da Unidis, ritenendo insussistente qualsiasi ipotesi di plagio in relazione al personaggio “The Man with No Name”, atteso che il riferimento operato nell’opera “Rango” era da ricondursi all’attore Clint Eastwood, di cui erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e morali, e non alla figura di fantasia rivendicata da parte attrice.
Con sentenza del 31 agosto 2022, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto da Unidis, condividendo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale. In particolare, la Corte osservava come nel film “Rango” non fosse stato richiamato il personaggio “The Man with No Name” in quanto tale, bensì la figura dell’attore Clint Eastwood, evocata attraverso una serie di riferimenti ai suoi tratti fisici e alle caratteristiche che ne hanno consolidato l’immagine nell’immaginario collettivo.
Secondo il giudice distrettuale, inoltre, non era possibile individuare una netta distinzione tra il personaggio e l’attore che lo aveva interpretato, poiché l’identità stessa di “The Man with No Name” risultava strettamente legata alla presenza scenica e all’interpretazione di Eastwood. La Corte riteneva altresì che il personaggio fosse privo di quel minimo grado di originalità richiesto per beneficiare della tutela autoriale, risolvendosi in una rielaborazione di modelli narrativi e figurativi già ampiamente radicati nella tradizione del western, senza aver acquisito nel tempo una propria autonomia espressiva rispetto a tali archetipi.
Infine, la Corte rilevava che, anche a voler prescindere dalla questione della proteggibilità del personaggio, il richiamo contenuto in “Rango” avrebbe comunque potuto essere ricondotto a una forma di citazione lecita ai sensi dell’art. 70 l. aut., non emergendo alcuna finalità di sfruttamento economico concorrenziale nei confronti della titolare dei diritti.
Il ricorso per Cassazione
Avverso la decisione della Corte d’Appello, Unidis proponeva ricorso per cassazione articolato in sei diversi motivi. Le censure investivano, soprattutto, la valutazione circa la non proteggibilità del personaggio “The Man with No Name” e la conseguente esclusione del plagio. La ricorrente contestava inoltre l’interpretazione dell’art. 1 L.d.a. accolta dal giudice di merito, sostenendo che la Corte territoriale aveva introdotto surrettiziamente il requisito della separabilità del personaggio dall’attore che lo interpreta quale presupposto per il riconoscimento della tutela autoriale.
La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.
Nel ribadire i principi già affermati in materia, la Corte ha ricordato che la tutela del personaggio costituisce una forma di protezione autonoma rispetto a quella riconosciuta all’opera nella quale esso è inserito. Ciò che rileva, infatti, non è la notorietà dell’opera, bensì il grado di caratterizzazione del personaggio, che deve presentare tratti sufficientemente originali e riconoscibili da consentirne l’identificazione come autonoma creazione intellettuale.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui “The Man with No Name” non possiede un livello di individualizzazione tale da distinguerlo in modo apprezzabile dagli archetipi tradizionali del western. La figura del pistolero solitario e taciturno rappresenterebbe infatti una rielaborazione di modelli narrativi già ampiamente presenti nella tradizione del genere, priva di quel quid creativo necessario per accedere alla tutela autoriale.
È proprio da questa insufficiente caratterizzazione che deriva il passaggio più interessante della pronuncia. Secondo la Cassazione, l’identità del personaggio risulta ormai inscindibilmente associata a quella di Clint Eastwood, che lo ha interpretato in più opere contribuendo in maniera decisiva alla sua fortuna presso il pubblico. In una situazione di questo tipo, il richiamo operato da un’opera successiva può finire per riguardare non il personaggio in quanto creazione dell’ingegno, ma la figura dell’attore e l’immagine che ne è derivata nell’immaginario collettivo.
Da questa prospettiva, la Corte esclude che nel caso di specie possa configurarsi un plagio del personaggio. L’eventuale evocazione realizzata in “Rango” sarebbe infatti riferibile a Clint Eastwood e non a una figura narrativa dotata di autonoma individualità creativa.
Quanto al richiamo operato dalla Corte d’Appello alla disciplina della citazione lecita, la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Secondo la Cassazione, infatti, tale argomento aveva carattere meramente accessorio rispetto alla ratio decidendi principale, fondata sulla non proteggibilità del personaggio.
Una volta confermata quest’ultima conclusione, ogni ulteriore questione relativa all’applicabilità dell’art. 70 L.d.a. risultava priva di incidenza sull’esito della controversia.
Rilievi conclusivi
La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo che il personaggio cinematografico può costituire oggetto di autonoma tutela autoriale, a prescindere dall’opera nella quale è inserito. Tale protezione, tuttavia, richiede che il personaggio presenti tratti sufficientemente originali e distintivi da renderlo riconoscibile come una creazione individuale, e non come una semplice riproposizione di figure già appartenenti al patrimonio narrativo di un determinato genere.
La vicenda di “The Man with No Name” evidenzia proprio i limiti di tale principio. Secondo la Corte, infatti, il personaggio non presenta un grado di caratterizzazione tale da differenziarlo in modo significativo dagli archetipi tradizionali del western. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: la sua notorietà risulta strettamente legata all’interpretazione di Clint Eastwood, al punto che, nell’immaginario collettivo, il personaggio e l’attore tendono a sovrapporsi.
Sotto questo profilo si colloca l’aspetto più interessante della decisione. La Cassazione precisa che l’immedesimazione tra personaggio e interprete non rappresenta una condizione ulteriore per il riconoscimento della tutela autoriale. Essa costituisce, piuttosto, la conseguenza dell’assenza di una fisionomia creativa realmente autonoma. Quando il pubblico identifica il personaggio principalmente attraverso il volto, lo stile e la personalità dell’attore che lo interpreta, diventa difficile distinguere la creazione narrativa dalla figura reale dell’interprete.
In una simile situazione, l’eventuale richiamo operato da opere successive rischia di riguardare non tanto il personaggio in sé, quanto l’immagine dell’attore che lo ha reso celebre. La decisione sembra quindi muoversi lungo una linea di confine ben precisa: il diritto d’autore non può essere utilizzato per estendere la protezione a figure che, più che esprimere una compiuta individualità creativa, finiscono per identificarsi con l’interprete che ne ha determinato il successo.