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    16.06.2026

    Inibitorie cautelari IP e giudizio di merito: il decreto-legge n. 100/2026 recepisce la sentenza C-132/25 della Corte di Giustizia UE


    Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25, M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl, la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito (per un'analisi della pronuncia si rinvia al nostro precedente approfondimento).

    A seguito di tale pronuncia, il Governo italiano è intervenuto in via d'urgenza per adeguare la disciplina nazionale, emanando il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso ed entrato immediatamente in vigore.

     

    1. Il quadro di partenza: la sentenza C-132/25

    La sentenza era nata da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato instaurato e la Corte di Cassazione aveva rimesso la questione alla CGUE.

    La Corte aveva affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie: anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva 2004/48/CE (cd. Direttiva Enforcement), tra cui il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito. L'esenzione dall'obbligo di avvio del merito prevista dall'art. 132, comma 4, CPI era stata pertanto ritenuta in contrasto con l'art. 9, par. 5, della Direttiva.

     

    2. L'intervento normativo: il decreto-legge n. 100/2026

    Con il decreto-legge, e in particolare con i primi tre commi dell'art. 2, sono stati modificati l'art. 132, comma 4, c.p.i. e l'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore; è stata inoltre introdotta una disciplina transitoria.

    La nuova disciplina prevede che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (in materia di proprietà intellettuale) possano essere dichiarati inefficaci qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio previsto dalla legge oppure, successivamente al suo avvio, si estingua. Tale declaratoria può essere pronunciata su istanza della parte destinataria della misura, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio di merito o dalla sua estinzione.

     

    3. La disciplina transitoria

    La disciplina transitoria riguarda i provvedimenti cautelari anticipatori già disposti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (12 giugno 2026) e quindi soggetti all'applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.i. o dell'art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore nella formulazione previgente.

    Per tali provvedimenti si prevede che i destinatari delle misure cautelari possano proporre ricorso per la loro revoca o per la dichiarazione della loro inefficacia, nelle forme dell'art. 669-novies c.p.c., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, a pena di decadenza.

    Si prevede altresì che, ove venga proposto il ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, la parte in favore della quale le misure sono state emesse possa presentare un'istanza chiedendo di essere rimessa in termini per l'inizio del giudizio di merito.

     

    4. La valutazione: un equilibrio tra recepimento e stabilità delle misure

    Questo intervento legislativo allinea la disciplina italiana al principio – enunciato dalla Corte di Giustizia U.E. – secondo cui il mancato avvio del giudizio di merito comporta l'inefficacia dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia industriale, a richiesta della parte destinataria della misura.

    Tuttavia, la declaratoria di inefficacia viene subordinata alla presentazione di un'istanza entro un termine perentorio. Ciò consente, in concreto, di mantenere stabili i provvedimenti cautelari già adottati nei casi in cui non sussista un effettivo interesse delle parti a una pronuncia di merito. Il legislatore ha così recepito la portata della sentenza europea senza determinare la caducazione automatica delle inibitorie già emesse, in coerenza con quanto chiarito dalla stessa Corte, che àncora la cessazione degli effetti della misura a un'iniziativa del convenuto.

     

    5. La stabilità condizionata dei provvedimenti cautelari industrialistici

    La riforma non elimina la stabilità delle misure cautelari anticipatorie in materia di proprietà industriale, ma ne modifica il fondamento. Il nuovo art. 132, comma 4, c.p.i. configura una stabilità “condizionata”: il provvedimento cautelare continua a produrre effetti anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito, ma diviene suscettibile di declaratoria di inefficacia su iniziativa della parte destinataria della misura.

    Il tratto qualificante è il meccanismo di inefficacia non automatica: il mancato avvio del giudizio di merito, o la sua successiva estinzione, non determina ex se la caducazione della misura. È necessario che il destinatario presenti una specifica istanza nel termine perentorio di trenta giorni; decorso tale termine, la misura conserva la propria efficacia.

    Sul piano sistematico, il legislatore ha così cercato di conciliare le esigenze poste dalla sentenza C-132/25 con la tradizionale funzione delle misure cautelari industrialistiche, spesso destinate a definire in via sostanziale il conflitto tra le parti. La disciplina conserva un elevato grado di effettività della tutela cautelare, evitando al contempo che un'inibitoria possa permanere indefinitamente senza alcuna possibilità di reazione per il soggetto inciso.

    In definitiva, la stabilità delle misure cautelari industrialistiche non è soppressa, ma resa dipendente dall'assenza di una tempestiva istanza di inefficacia: i titolari conservano la possibilità di beneficiare di provvedimenti incisivi senza essere necessariamente costretti a promuovere il merito, mentre i destinatari acquisiscono un vero e proprio potere processuale di provocarne la verifica e l'eventuale caducazione.

     

    6. Indicazioni pratiche

    L'intervento normativo rende ancora più stringente l'esigenza di una valutazione strategica già evidenziata all'indomani della sentenza:

    Per i titolari di inibitorie già ottenute e ancora attive. La disciplina transitoria non assegna al titolare di un provvedimento già emesso un autonomo termine per instaurare il merito: l'unico accesso al giudizio di merito gli è offerto dalla rimessione in termini, che può essere richiesta soltanto «ove venga proposto il ricorso» per la revoca o l'inefficacia. Si tratta dunque di uno strumento puramente reattivo, attivabile solo in risposta all'iniziativa del destinatario e non in via preventiva.

    Ne deriva che, per i provvedimenti già in essere, la strategia concretamente percorribile è di tipo attendista: se il destinatario lascia spirare il termine di decadenza di sessanta giorni, l'inibitoria si stabilizza definitivamente senza necessità di alcun giudizio di merito; se invece propone il ricorso, il titolare reagisce chiedendo la rimessione in termini e instaurando il merito. Più che anticipare i tempi, occorre dunque essere pronti a reagire con tempestività.

    Laddove, invece, l'inibitoria abbia esaurito i propri effetti pratici e non emergano interessi economici residui, è verosimile che il destinatario non si attivi: in tal caso il decorso del termine di decadenza consolida la misura senza alcun ulteriore adempimento.

    Per le inibitorie di nuovo conio. Per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore del decreto la prospettiva si rovescia: per conservare l'efficacia della misura anticipatoria il titolare deve instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dalla legge, pena la possibile declaratoria di inefficacia su istanza del destinatario. In questo caso l'avvio tempestivo del merito torna a essere la scelta d'elezione.

    Per i destinatari delle inibitorie. Il decreto-legge definisce con chiarezza tempi e modalità della reazione, fissando un termine perentorio – e di decadenza – per i provvedimenti già in essere. Diventa pertanto essenziale verificare senza indugio la posizione delle misure subite e attivarsi nei termini.

     

    7. Conclusioni e prossimi passaggi

    Il decreto-legge dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione ed è naturalmente possibile che in sede di esame parlamentare siano introdotte ulteriori modifiche. Resta perciò opportuno monitorare l'iter di conversione, che potrà incidere – anche significativamente – sull'assetto definitivo della disciplina e, in particolare, sul regime transitorio applicabile alle misure già adottate.

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