Tratto da Eutekne
In base a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, come modificato dalla L. 228/2012, le imprese e gli esercenti arti e professioni soggetti ad IVA, hanno la facoltà di avvalersi della fatturazione differita, ossia di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, ricordiamo che, in linea generale, le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione.
L’opzione è ammessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare le parti nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso “idonea documentazione”.
Riguardo a quest’ultimo requisito, il legislatore nazionale cosi come quello comunitario, non ha imposto specifici obblighi a carico degli operatori, pertanto l’Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare (Circ. 24 giugno 2014 n. 18) che il contribuente potrà utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata peculiare al tipo di attività svolta, purché dalla stessa siano identificabili la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (ad esempio, il documento di incasso del corrispettivo).
In presenza delle condizioni stabilite per l’emissione della fattura differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, può altresì riportare, cumulativamente, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente (sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi) nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura “riepilogativa”).
Peculiare potrebbe risultare il caso in cui un soggetto conferisca un mandato con rappresentanza con contestuale mandato all’incasso, ad un mandatario, il quale vende a terzi una prestazione resa dal mandante. Non essendo le prestazioni immediatamente fatturate, in tale fattispecie:
Diversamente, nel caso in cui le parti stipulino un contratto di mandato senza rappresentanza il flusso di fatturazione sarà il seguente:
La fattura emessa in modalità differita ed eventualmente riepilogativa deve essere annotata nel registro delle vendite, ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72, entro il medesimo termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese precedente.
La disciplina descritta, infatti, rappresenta soltanto una semplificazione documentale, in quanto il differimento riguarda il solo termine di fatturazione e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Pertanto, l’IVA a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita è computata nella liquidazione del mese in cui l’operazione si intende effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 a nulla rilevando il momento in cui la fattura è stata emessa e registrata.
Qualora il contribuente si avvalga promiscuamente sia del sistema di fatturazione immediato sia differito e non riuscisse a garantire la registrazione nell’ordine della loro numerazione progressiva e cronologica, le fatture relative a ciascun sistema dovranno essere distintamente annotate in appositi sezionali (C.M. 31 ottobre 1974 n. 42; R.M. 28 ottobre 1977 n. 360056).