Sulla scia dei recenti orientamenti giurisprudenziali, con la recente sentenza n. 190 del 21 giugno 2025 il TAR Molise ha espresso alcuni principi di notevole interesse nell’ambito del delicato equilibrio tra la normativa nazionale e locale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili.
Segnatamente, con la tale pronuncia il TAR ha chiarito che la disciplina primaria – rappresentata, nel caso di specie, dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 in materia di aree idonee – in quanto proveniente da fonte legislativa, rende “cedevoli” eventuali vincoli paesaggistici regolati da piani territoriali e da prescrizioni delle NTA.
Per l’effetto, è stato stabilito che, laddove il relativo progetto ricada in area idonea ex lege, la PAS non può essere negata in virtù di vincoli territoriali preesistenti senza tener conto del dato normativo nazionale.
Nella fattispecie in questione, il Comune di Larino aveva trascurato il contesto legislativo nazionale (nel segno, l’art. 20, co. 8, c-ter, n. 1 e n. 2) reputando un progetto fotovoltaico di potenza pari a circa 5 MW incompatibile con il Piano Territoriale Paesistico Ambientale (negando la relativa PAS) nonostante lo stesso ricadesse in area idonea.
A tal riguardo, il TAR Molise ha evidenziato che la disciplina regionale e comunale evocata nei provvedimenti impugnati deve ritenersi superata sia dalla disciplina statale in materia di aree idonee sia dalla disciplina regionale (i.e., la DGR n. 158/2023 con cui i criteri localizzativi sono state adeguati alle disposizioni nazionali).
È stato, dunque, ribadito che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni alla installazione di impianti FER possano restare valide, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex art. 20 del D.Lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con la normativa nazionale (sul punto si veda, anche, la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 124474 del 28 luglio 2023 fornita in riscontro ad un interpello su un caso analogo).
I giudici amministrativi si sono inoltre soffermati su due ulteriori profili di rilievo non marginale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili, sottolineando che:
in ambito autorizzativo gli enti locali non possono limitarsi a recepire acriticamente i pareri contrari della Soprintendenza, per di più se i progetti ricadono in area idonea e, dunque, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 199/2021, quest’ultimi sono “non vincolanti”;
una ragionevole valutazione dell’effetto cumulo ai fini paesaggistici non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progetto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati e non anche di quelli ancora in fase autorizzativa.
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