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    28.03.2018

    I fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio non incidono sui debiti


    Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore

     

    L’Oic conferma che i fatti intervenuti tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio assumono rilevanza in sede di quantificazione dei valori da iscrivere nel conto economico e nello stato patrimoniale. Ciò vale non solo in sede di rilevazione dei fondi rischi e oneri ma anche con riferimento alla contabilizzazione di premi ai dipendenti, alla valutazione del magazzino e alla svalutazione dei crediti. Le cosiddette fatture da ricevere, invece, si riferiscono a costi e a debiti, la cui esistenza alla data di chiusura dell’esercizio è già certa e definita anche nel quantum, per i quali manca il documento Iva.

     

    I premi ai dipendenti

     

    Talvolta le imprese prevedono di riconoscere un premio ai propri dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi, sia quantitativi (fatturato, volumi), sia qualitativi (numero e/o soddisfazione dei clienti). Nel caso in cui il riconoscimento del bonus avvenga in modo “automatico” e alla chiusura dell’esercizio si disponga - o si possa disporre - di tutte le informazioni utili al conteggio, si ritiene opportuna la rilevazione del costo e del relativo debito. Nel caso in cui, invece, la determinazione del quantum possa avvenire solo in un momento successivo (ad esempio qualora al termine dell'esercizio non si disponga degli esiti dell'analisi di soddisfazione dei clienti), si ritiene corretto procedere alla rilevazione di un accantonamento a fondo oneri per un importo che tenga conto dei fatti intervenuti entro il termine di approvazione del bilancio.

     

    La valutazione del magazzino

     

    Con riferimento alle giacenze di magazzino, le operazioni intervenute successivamente alla data di chiusura dell'esercizio permettono al redattore di bilancio di individuare e quantificare correttamente le eventuali riduzioni del valore di mercato dei beni rispetto al loro costo. È il caso, ad esempio, in cui nei primi giorni di gennaio 2018 si effettui una vendita di prodotti, presenti in magazzino a fine 2017, a prezzi inferiori rispetto al costo. Tale evento fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio e consente di determinare correttamente il quantum dell'importo a cui iscrivere le rimanenze finali nel bilancio 2017.

     

    La valutazione dei crediti

     

    Anche per la corretta iscrizione di un credito al suo presunto valore di realizzo si possono trarre utili indicazioni da accadimenti intervenuti entro l'approvazione del bilancio. Tra i fatti negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma che si manifestano solo successivamente e che richiedono modifiche ai valori dei crediti, si annovera, ad esempio, il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura. Tale circostanza, infatti, seppure intervenuta successivamente, indica che il credito già alla data di chiusura aveva subìto una riduzione di valore che, pertanto, deve essere recepita nei valori di bilancio.

     

    Le fatture da ricevere

     

    Nel rispetto del postulato della competenza, in bilancio si rilevano le cosiddette fatture da ricevere che, correttamente, fanno nella normalità dei casi riferimento ai costi sostenuti nell'esercizio per i quali – alla data di chiusura dello stesso – non si dispone del relativo documento Iva. La circostanza che il momento di emissione della fattura – previsto dalla disciplina Iva - possa essere successivo a quello di chiusura dell'esercizio non deve, infatti, influenzare la corretta rilevazione in bilancio dei costi e dei debiti giuridicamente esistenti alla data di chiusura. Risulta evidente che se la rilevazione di un costo in luogo di un accantonamento dal punto di vista contabile potrebbe - a determinate condizioni - non destare particolari preoccupazioni, vanno invece valutate con estrema attenzione le possibili conseguenze che tali rilevazioni contabili potrebbero avere sul piano fiscale, tenuto conto dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano gli Oic.

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