La tua ricerca

    22.12.2023

    Il Consiglio di Stato si pronuncia sul diniego della Soprintendenza a impianti fotovoltaici in aree vincolate


    Consiglio di Stato – Sentenza n. 9778/2023

     

     

     

    Cosa è successo?

     

    Il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 9778/2023) ha emanato una pronuncia riguardante i poteri della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici su tetto. Nel caso di specie, la Soprintendenza per i Beni Culturali di Verona, Vicenza e Rovigo (“Soprintendenza”) aveva espresso preavviso di diniego e, successivamente, provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione alla posa di pannelli fotovoltaici e solari sul tetto di un edificio vincolato nella città di Verona, avanzata da società privata. In particolare, nel provvedimento di diniego definitivo, era stato dettagliatamente illustrato come l’intervento proposto dalla società privata sarebbe stato incompatibile con la natura di bene tutelato ai sensi della Parte II (Beni Culturali) del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed ai sensi del D.M. 25 ottobre 1989. Infatti, come indicato nel provvedimento di diniego, l’intervento avrebbe sostituito una caratteristica architettonica di notevole interesse, veicolante una determinata tecnica costruttiva. Questo avrebbe comportato una alternazione permanente della copertura tradizionale, con conseguente alterazione del bene oggetto di tutela.

     

     La società impugnava quindi il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Veneto che accoglieva il ricorso, evidenziando la natura di “opera di pubblica utilità” degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (“Impianti FER”).

     

    Tale sentenza era impugnata dal Ministero della Cultura, che censurava l’errata interpretazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 42 del 2004, rubricato “interventi soggetti ad autorizzazione”.

     

    Ebbene, il Consiglio di Stato rilevava che il giudizio della Soprintendenza è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giudiziale solamente sotto i profili della logicità, coerenza, completezza della valutazione.  Il provvedimento di diniego della Soprintendenza era, nel caso di specie, congruamente e ragionevolmente motivato. Nell’accogliere il ricorso, il Giudice amministrativo di primo grado aveva invaso il campo in ambito riservato all’Amministrazione, travalicando i limiti del controllo di legittimità degli atti entro cui – fatte salve le materie di giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134 c.p.a. – può operare il Giudice amministrativo.

     

     

     

    Perché è importante?

     

    A prima vista, la sentenza in oggetto ridimensiona – almeno apparentemente - la portata di alcune posizioni giurisprudenziali che erano state adottate dallo stesso Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato (sent. n. 2242/2022) aveva infatti affermato che la Soprintendenza non può opporsi “a iniziative private che (…) non insistono direttamente (…) su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico, boschivo (…)”.

     

    Tuttavia, a ben vedere, la sentenza in oggetto conferma invero l’orientamento già assunto. È infatti implicitamente statuito che la Soprintendenza non può opporsi all’istallazione di Impianti FER qualora non siano coinvolte aree sottoposte a tutela. Al contrario, qualora l’area sia sottoposta a vincolo – come nel caso di specie – la Soprintendenza mantiene un certo grado di discrezionalità, che non può essere oggetto di controllo di merito del Giudice amministrativo. Così facendo, il Consiglio di Stato pare tracciare una linea di demarcazione ben definita sull’ambito di competenza entro cui la Soprintendenza può esprimersi nell’ambito delle procedure autorizzative di Impianti FER (ossia, solamente i casi in cui le aree interessate siano vincolate), evidenziando allo stesso tempo che, laddove vi sia effettivamente competenza della Soprintendenza, il Giudice amministrativo deve limitarsi ad un controllo di legittimità e non di merito.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Piero Viganò.

    L'evoluzione del Golden Power nei settori energia e infrastrutture
    Articolo a cura di Piero Viganò, Francesco Mazzocchi e Giuliano Proietto per…
    Approfondisci
    Energy Law Italy Outlook | Luglio 2026
    Disponibile online il nuovo numero di Energy Law Italy Outlook, la Newsletter…
    Approfondisci
    Il Consiglio di Stato dichiara la nullità del regolamento GSE in materia di violazioni e decurtazioni sui certificati bianchi
    Con la sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha dichiarato,…
    Approfondisci
    Italy's carbon reimursement scheme faces trade-off between EU approval and market impact
    Italy’s proposed carbon costs reimbursement for gas-fired power producers may…
    Approfondisci
    FER-X definitivo, arriva la firma del MASE: i nuovi contingenti e le principali novità rispetto al regime transitorio
    1. Premesse  Il 18 giugno u.s. il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza…
    Approfondisci
    La nostra proposta di riforma dell’articolo 193 per garantire semplificazione e trasparenza alla finanza di progetto
    La nostra proposta di riforma dell’articolo 193 per garantire semplificazione e…
    Approfondisci
    Decreto Bollette: il ruolo di garante di ultima istanza del GSE per i contratti sottoscritti tramite la Bacheca PPA
    Lo scorso 18 aprile 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.…
    Approfondisci
    Importanti chiarimenti sulla PAS da parte del Consiglio di Stato
    Con la sentenza n. 3325 del 28 aprile 2026 il Consiglio di Stato ha accolto…
    Approfondisci
    Transaction risk insurance nelle operazioni M&A Energy and Infrastructures
    Tra gli strumenti negoziali di allocazione del rischio, tipici delle operazioni…
    Approfondisci