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    25.09.2026

    FER-X definitivo: la qualifica preliminare come nuovo snodo di accesso alle procedure competitive e i relativi impatti sul mercato


    Premesse

    Con il Decreto del MASE del 18 giugno 2026 e con le successive Regole Operative del GSE del 7 agosto u.s. è finalmente entrato a regime il meccanismo di incentivazione noto come “FER-X Definitivo” e dedicato ai progetti rinnovabili con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato e, in particolare, agli impianti: (a) fotovoltaici; (b) eolici; (c) idroelettrici; e (d) di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione (c.d. “FER-X Definitivo”).

    Nella sua architettura di fondo, il FER-X Definitivo replica il modello già noto introdotto dal regime transitorio. In particolare, l’accesso al meccanismo continua ad articolarsi su due direttrici, a seconda della potenza dell’impianto:

    (i) accesso diretto per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto e a cui è assegnato un prezzo di aggiudicazione fissato in via amministrativa da ARERA;

    (ii) accesso tramite procedure competitive (aste al ribasso bandite dal GSE) per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con contingenti di potenza distinti per tecnologia e il cui prezzo di aggiudicazione è determinato in funzione del ribasso offerto dai concorrenti sul prezzo di esercizio superiore.

    Proprio con riferimento a queste ultime, una delle innovazioni più significative del FER-X Definitivo è rappresentata dall’introduzione di una fase preliminare e autonoma rispetto alla procedura competitiva, incentrata sulla richiesta di qualifica preliminare dell’impianto.

    È bene precisare sin da subito che non si tratta di un mero adempimento formale propedeutico alla gara. 

    In questa fase, infatti, il GSE svolge una vera e propria istruttoria anticipata, verificando i requisiti soggettivi e oggettivi dell’iniziativa, nonché gli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione destinati a rilevare nella successiva procedura competitiva.

    L’accesso agli incentivi è, pertanto, articolato nelle seguenti tre fasi:

    • ottenimento della qualifica preliminare;

    • invio della manifestazione di interesse;

    • invio dell’istanza di partecipazione alla procedura competitiva.

    La richiesta di qualifica preliminare deve essere presentata prima della manifestazione di interesse e il conseguimento della stessa costituisce condizione necessaria ai fini della partecipazione alle successive fasi (i.e., manifestazione di interesse e procedura competitiva). 

    Con riferimento alla prima procedura, prevista per dicembre 2026, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di qualifica preliminare è stato fissato al 30 settembre 2026.

     

    La qualifica preliminare: i requisiti necessari

    L’introduzione della qualifica preliminare è mirata principalmente ad evitare che la competizione si svolga tra iniziative caratterizzate da livelli di avanzamento profondamente differenti e anticipare la verifica di una parte significativa dei requisiti che rendono il progetto effettivamente candidabile.

    Si tratta in particolare dei requisiti oggettivi già richiesti in occasione del regime transitorio seppur in una fase successiva, tra cui:

    • sotto il profilo autorizzativo, il possesso di un titolo valido ed efficace per la costruzione e l’esercizio dell’impianto con la precisazione che, per gli impianti diversi dal fotovoltaico, è possibile richiedere la qualifica anche sulla base del provvedimento favorevole di VIA o del decreto di non assoggettabilità a VIA.

    La distinzione è particolarmente rilevante per gli impianti fotovoltaici: per questi ultimi, infatti, non è più sufficiente la sola conclusione favorevole del procedimento ambientale ma, ai fini della richiesta di qualifica, è necessario che sia stato rilasciato il relativo titolo autorizzativo o abilitativo. 

    Le Regole Operative precisano, inoltre, che con riferimento ai progetti autorizzati:

    • mediante PAS (e, si assume – benché non specificato dalla disciplina di settore – anche per quelli autorizzati tramite Autorizzazione Unica), la qualifica può essere richiesta solo dopo la pubblicazione del titolo sul BUR; 

    • tramite titoli formatisi per silenzio-assenso (i.e., PAS), occorre dimostrare il perfezionamento del titolo e la data di ricezione dell’istanza da parte dell’Amministrazione competente; 

    • in attività libera, è richiesta una relazione asseverata di un tecnico abilitato che attesti la riconducibilità dell’intervento al relativo regime e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

    • Sul versante della connessione alla rete, con riferimento agli impianti fotovoltaici, la titolarità di un preventivo di connessione accettato in via definitiva e la registrazione dell’impianto su GAUDÌ validata dal gestore di rete.

    Con riguardo, invece, agli impianti diversi dai fotovoltaici per i quali si richieda la qualifica preliminare in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA, è ammessa la presentazione della richiesta senza che l’impianto risulti nello stato “Impianto Validato” sul sistema GAUDÌ (in tali casi il Soggetto Richiedente dovrà indicare “Non Disponibile”).

    Pertanto, autorizzazione, connessione e configurazione tecnica dell’iniziativa dovranno essere consolidate prima che il progetto prenda parte alle successive fasi di manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura competitiva.

    Inoltre, rispetto al FER-X Transitorio, si desume un chiaro favor per la tecnologia eolica rispetto alla più radicata energia solare come già approfondito nel nostro precedente contributo (qui il Link).

     

    La qualifica preliminare e la cristallizzazione dei dati di progetto

    L’elemento più significativo del meccanismo di qualifica preliminare è rappresentato dall’effetto di “cristallizzazione” che esso produce con riferimento alle singole iniziative.

    Le Regole Operative stabiliscono infatti che i dati indicati nella richiesta non possono essere modificati né in sede di manifestazione di interesse né in fase di iscrizione alla procedura competitiva. 

    Pertanto, qualora fosse necessario apportare delle modifiche (ad esempio, con riguardo ai dati relativi alla potenza, all’ubicazione o all’applicazione dei criteri di priorità), il proponente dovrebbe annullare la richiesta di qualifica già presentata e trasmetterne una nuova.

    Quanto sopra rileva soprattutto con riferimento ai criteri di priorità, i quali si applicano, inter alia, in relazione:

    • agli interventi su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole che non determinino un incremento dell’occupazione di suolo;

    • agli impianti situati integralmente su aree idonee o zone di accelerazione;

    • agli impianti per i quali sia stato stipulato un PPA di durata pari ad almeno 10 anni.

    In tale ultimo caso, il contratto deve essere registrato sulla piattaforma prevista dal GME prima della richiesta di qualifica preliminare, con indicazione degli elementi necessari all’identificazione dell’impianto.

    Tali elementi non potranno, quindi, essere integrati o modificati in prossimità della procedura competitiva per migliorarne il posizionamento, ma dovranno essere debitamente programmati e, ove necessario, perfezionati prima dell’invio della richiesta di qualifica preliminare.

    Lo stesso principio vale per le procedure dedicate agli impianti NZIA. I criteri di aggiudicazione dovranno essere dichiarati in sede di qualifica e alcune delle relative caratteristiche dovranno risultare già dalla documentazione progettuale. 

     

    La scadenza del 30 settembre e i prossimi passi

    La qualifica preliminare ha validità per un periodo improrogabile di due anni decorrenti dalla data del relativo provvedimento di accoglimento. 

    Decorso tale termine, il soggetto interessato a partecipare a una successiva procedura competitiva dovrà presentare una nuova richiesta e conseguire una nuova qualifica preliminare.

    Il 30 settembre 2026 è l’ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di qualifica preliminare nell’ambito della prima procedura competitiva.

    Per le istanze trasmesse entro questa data, il GSE garantisce la comunicazione dell’esito dell’istruttoria in tempo utile per la partecipazione alla procedura, fatti salvi eventuali casi di sospensione dei termini procedimentali, dovuti ad esempio a richieste di integrazioni o preavviso di rigetto a seguito di carenze nella documentazione trasmessa.

    Dopo la prima procedura dovrebbero seguire aste ogni tre mesi, fino a giugno del 2028, per un totale di sette sessioni a cui dovrebbero affiancarsi quattro procedure dedicate agli impianti fotovoltaici ed eolici conformi ai criteri NZIA.

    Per le procedure successive la richiesta di qualifica preliminare di un impianto potrà essere presentata in qualsiasi momento, accedendo all’apposita funzionalità del portale FER-X e il rilascio avviene entro 90 giorni, decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d’integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

    Sarà responsabilità dell’operatore interessato presentare la richiesta di qualifica preliminare, secondo tempistiche compatibili con la partecipazione alle procedure competitive, tenuto conto della durata dell’istruttoria necessaria per il rilascio inclusiva di eventuali sospensioni.

     

    Considerazioni conclusive e possibili impatti sul mercato

    La qualifica preliminare appare destinata ad assumere un ruolo centrale non soltanto ai fini della partecipazione alle procedure competitive previste dal DM FER-X Definitivo, ma, più in generale, nella valutazione e valorizzazione dei progetti rinnovabili.

    Come visto, infatti, il rilascio della qualifica presuppone che il GSE abbia già verificato una parte significativa dei requisiti rilevanti ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante. 

    Sotto questo profilo, la qualifica potrebbe progressivamente rappresentare un ulteriore e non marginale elemento di de-risking dell'iniziativa, destinato ad affiancarsi – pur senza sostituirli – ai tradizionali elementi presi in considerazione nella valutazione di un progetto.

    Potrebbe quindi determinarsi, almeno per i progetti idonei a prendere parte alle procedure del FER-X Definitivo, una progressiva segmentazione del mercato tra iniziative semplicemente ready-to-build e iniziative che, oltre ad aver raggiunto tale livello di maturità, abbiano già conseguito la qualifica preliminare e possano quindi accedere – nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina – alle successive fasi della procedura competitiva.

    In questa prospettiva, la qualifica potrebbe incidere anche sulla valorizzazione degli asset nell'ambito delle operazioni di M&A. Il relativo conseguimento non equivale, evidentemente, all'assegnazione dell'incentivo e non elimina il rischio connesso all'esito della procedura competitiva. Esso consente tuttavia di anticipare la verifica di una serie di elementi che, nel precedente assetto, assumevano rilevanza in una fase successiva, riducendo almeno in parte l'incertezza relativa all'effettiva candidabilità del progetto al meccanismo incentivante.

    La maggiore certezza presenta, tuttavia, un'altra faccia della medaglia. La “cristallizzazione” dei dati dichiarati in sede di qualifica determina infatti una maggiore rigidità nella gestione e nella successiva circolazione del progetto. Modifiche della potenza, dell'ubicazione, dei criteri di priorità o degli ulteriori elementi rilevanti potrebbero rendere necessario l'annullamento della qualifica e la presentazione di una nuova richiesta, con conseguenze particolarmente significative qualora l'operazione intervenga in prossimità di una procedura competitiva.

    In sintesi, la qualifica preliminare potrebbe diventare qualcosa di più di un passaggio procedurale nell'iter di accesso agli incentivi e, nello specifico, una vera e propria nuova milestone nello sviluppo dei progetti FER, incidendo sul momento in cui gli attori della filiera decidono di portare un'iniziativa sul mercato e, potenzialmente, sul relativo valore.

    Sarà quindi interessante verificare, già a partire dalle prime procedure competitive, se la qualifica preliminare verrà percepita dagli operatori esclusivamente come una nuova condizione di accesso al FER-X Definitivo oppure se finirà per diventare, anche sul mercato, una nuova soglia di maturità dei progetti rinnovabili.

     

    1. ^ Cfr. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 194 del 18 giugno 2026 recante “Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”; Decreto direttoriale MASE n. 82 del 7 agosto 2026 con cui sono state, inter alia, approvate le Regole operative che forniscono informazioni generali per garantire la corretta attuazione del DM 18 giugno 2026 e disciplinano le modalità e le tempistiche di presentazione e riconoscimento della qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive.
    2. ^ Cfr. pag. 17 delle Regole Operative (“A.3.2. Requisiti oggettivi - A.3.2.1. Requisiti oggettivi generali”)

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