Articolo a cura di Fabio Marelli
Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”) al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Al netto di molte modifiche di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter da un lato recepisce talune prassi e orientamenti o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce istituti (su tutti la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi) largamente attesi dagli operatori. Di particolare rilievo anche le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti degli enti in caso di cram down negli accordi di ristrutturazione.
Di seguito si richiamano sinteticamente le principali novità.
1. Composizione negoziata della crisi (“CNC”)
• Presupposto oggettivo (art. 12). È espressamente confermato che può accedervi l’imprenditore in stato di insolvenza.
• Nomina dell’esperto (art. 13). Costituirà elemento di valutazione per la nomina anche il track record delle precedenti CNC.
• Rapporti bancari e finanziari (art. 16). La sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà “di per sé” motivo di responsabilità e la notizia dell’accesso alla CNC non costituirà “di per sé” ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Stabilito l’obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
• Durata (art. 17). È resa più agevole la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell’esperto, “l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative” (non più “tutti i creditori” e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione ex art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.
• Misure protettive e cautelari (art. 19). Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere pubblicato nel registro delle imprese e il Tribunale può disporre modalità di notificazione ad hoc (si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure erga omnes in presenza di centinaia di creditori).
• Autorizzazioni del Tribunale (art. 22). Per favorire il perfezionamento delle operazioni funzionali al risanamento, i finanziamenti o le cessioni d’azienda autorizzati potranno essere perfezionati anche dopo la chiusura della CNC (ove previsto nel provvedimento o nella relazione finale dell’esperto). Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall’esito della CNC, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di consecutio.
• Transazione fiscale (art. 23). Viene introdotta anche nella CNC la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea). Non è previsto il cram down.
2. Concordato semplificato
• Suddivisione in classi (art. 25-sexies). L’eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.
3. Piani attestati di risanamento
• Contenuto minimo (art. 56). Il Correttivo-ter mostra particolare attenzione al rispetto della normativa c.d. health&safety, i cui costi e oneri saranno da contemplare nel piano, unitamente alla posizione dei lavoratori.
4. Procedimento unitario e misure protettive
• Effetti della domanda con riserva (art. 44). Il Correttivo-ter consente opportunamente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Si tratta in sostanza della possibilità di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il PRO, gli effetti della domanda di concordato (in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione), agevolando la gestione dell’impresa nella fase più delicata dell’accesso al percorso di risanamento.
• Misure protettive (art. 54). Viene chiarito (risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto) che le misure protettive “atipiche” possono avere anche lo stesso contenuto di quelle “tipiche” (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall’art. 8). Tuttavia, è prevista la condizione del deposito della proposta e del piano: non è quindi possibile ottenere le misure “atipiche” nel c.d. pre-concordato, in cui sono disponibili invece le misure cautelari, come il Correttivo-ter conferma espressamente.
5. Accordi di ristrutturazione dei debiti
• Trasformazione, fusione e scissione (art. 57). Vengono richiamate le disposizioni dell’art. 116 applicabili nel concordato preventivo, in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni.
• Transazione fiscale (art. 63). L’adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) 60 giorni in caso di modifica e (ii) 90 giorni in caso di nuova proposta. La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l’adesione o decorsi i relativi termini (viene risolto così un contrasto giurisprudenziale sul tema).
• Cram down fiscale (art. 63). In caso di mancata adesione o di voto contrario, l’omologazione può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:
l’accordo non ha carattere liquidatorio;
l’entità dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti è pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo;
il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al 50%, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al 60%).
Infine, non è possibile ricorrere al cram down fiscale se:
nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari); oppure
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei creditori pubblici è pari o superiore all’80% del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di 5 periodi d’imposta anche non consecutivi oppure (b) per almeno un terzo dall’accertamento di violazioni realizzate con atti fraudolenti di vario tipo.
6. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
• Transazione fiscale (art. 64-bis). Viene introdotta anche al PRO (senza cram down).
• Cessione d’azienda (art. 64-bis). Il Tribunale può autorizzare, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami (liberi da passività pregresse) se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività (che potrà essere attuato in modo flessibile).
7. Concordato preventivo
• Valore di liquidazione (art. 87). Il Correttivo-ter chiarisce che corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. Viene così codificato un orientamento interpretativo che si stava affermando. Il tema è di rilievo centrale nella definizione dei piani e delle proposte di concordato, posto che rappresenta la soglia, tra altro, per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la relative priority rule, la convenienza della proposta e il cram down fiscale e previdenziale.
• Classi obbligatorie (art. 85). Viene innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe (non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50).
• Garanzie pubbliche (art. 87). Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).
• Cram down nel concordato in continuità (art. 88). Il Correttivo-ter conferma che il concordato può essere omologato anche in caso di voto contrario degli enti e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (viene superato un orientamento di merito ancora più restrittivo).
• Proposte concorrenti (art. 90). Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento.
• Contratti pendenti (art. 94-bis). Il Correttivo-ter chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data dalla presentazione della richiesta (e non più dalla “concessione”) di misure protettive e cautelari.
• Omologazione “trasversale” nel concordato in continuità (artt. 111-112). Viene fissato un termine di sette giorni dalla chiusura del voto per richiedere o consentire l’omologazione in assenza di unanimità delle classi. Viene confermata l’interpretazione secondo cui, in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l’approvazione anche di una sola classe (la c.d classe “svantaggiata” o “maltrattata”), parzialmente soddisfatta e che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l’ordine dei privilegi.
• Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis). Il Correttivo-ter introduce una disciplina esplicita per l’ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.
• Operazioni straordinarie (art. 116). Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.
• Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis). L’imprenditore può chiedere la rinnovazione dell’attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. Segue la pubblicazione a registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l’eventuale opposizione nei successivi 30 giorni (si tratta di percorso analogo a quello già previsto per gli accordi di ristrutturazione).
• Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (art. 120-quater). Il Correttivo-ter definisce i criteri per determinare il valore effettivo riservato ai soci, richiamando i principi contabili applicabili in relazione al valore d’uso, sulla base dei dati risultanti dal piano. Restano invece le notevoli incertezze in merito alle condizioni da rispettare (necessità di apporti dei soci, criteri di distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione) per l’omologazione in caso di dissenso di una classe.
8. Liquidazione giudiziale
• Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166). Viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva.
• Contratti Preliminari (art. 173). Il Correttivo-ter prevede:
la facoltà del creditore ipotecario di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. In caso di accoglimento, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima che il Tribunale provveda;
l’opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell’apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell’importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;
l’attribuzione al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e di ogni altro vincolo).
• Rapporti di lavoro subordinato (art. 189). Viene semplificata la disciplina di recesso e subentro del curatore. In caso di cessazione, non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione. I termini per la presentazione della domanda di NASpl decorrono dalla comunicazione della cessazione dal curatore o delle dimissioni del lavoratore.
• Opposizione allo stato passivo (art. 207). Sono previste:
la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;
la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.
• Programma di liquidazione (art. 213). Per l’attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall’apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.
• Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215). Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.
• Vendite immobiliari (art. 216). È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.
• Chiusura della procedura (art. 234). Viene estesa al caso di riparti attesi da altre procedure la possibilità di chiusura già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi.
• Concordato nella liquidazione giudiziale. Il Correttivo-ter introduce diverse novità. Segnaliamo le più rilevanti:
Concordato di gruppo (art. 240) - può essere proposto in caso di liquidazione giudiziale unitaria. Può essere presentata domanda unica (ferma l’autonomia delle masse, anche con riguardo all’illustrazione di convenienza) o domande tra loro coordinate.
Esame della proposta e comunicazioni ai creditori (art. 241) - in caso di più proposte di concordato, prevista la sottoposizione di tutte all’approvazione dei creditori (non più solo quella scelta dal comitato), salvo individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti, secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori.
Approvazione (art. 244) - in caso di più proposte, è chiarito che si considera approvata quella votata con “maggioranza più elevata dei crediti ammessi”, fermo il criterio cronologico in caso di parità.
Omologazione (art. 245) - vienechiarito che, in caso di contestazione della convenienza, la valutazione di cram down del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).
Provvisoria esecutività del decreto di omologazione (art. 246) – l’efficacia è anticipata alla pubblicazione dell’omologazione (e non è quindi più condizionata al passaggio in giudicato). Le opposizioni allo stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunte. La Corte d’Appello, al ricorrere dei gravi e fondati motivi, può sospendere l’esecutività del decreto.
Esecuzione del concordato (art. 249) - in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione e i relativi provvedimenti.
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