Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore
In occasione della rilevazione dei fondi rischi e oneri, occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio solo per quantificare l'importo da stanziare e non anche per riqualificare tali poste come debiti.
Secondo una posizione dell'Oic espressa nella newsletter del 19 marzo, infatti, nel rispetto del postulato della competenza, per gli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio è necessario modificare i valori delle passività di bilancio, senza, tuttavia, iscrivere un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo. Con riferimento ai fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, la regola, del principio contabile nazionale 29, paragrafo 59, lettera a), secondo quanto ribadito nella newsletter, ha solo la funzione di quantificare meglio la posta di bilancio ma non quella di qualificarne la natura (fondo/debito).
In altri termini, se, ad esempio, un contenzioso per risarcimento danni, già in corso alla data di chiusura dell'esercizio 2017, si definisce nel febbraio 2018, l'accantonamento a fondo è rilevato nel bilancio 2017 al valore definito nella sentenza mentre, solo nell'esercizio successivo, si rileva il debito (tramite giroconto del fondo) con il conseguente riconoscimento della possibilità di dedurre l'importo precedentemente ripreso a tassazione in base all'articolo 107 del Tuir.