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    21.11.2017

    Il prestito obbligazionario convertibile riduce l’imponibile


    Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore

     

    Nel bilancio 2017 le società Oic adopter emittenti un prestito obbligazionario convertibile considerano deducibile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi passivi rilevati per effetto dell’applicazione del costo ammortizzato.

     

    Le regole contabili

     

    L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso venga emesso un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme ricevute riferibile al finanziamento vero e proprio, da allocare tra le passività, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (warrant), da iscrivere in una riserva di patrimonio netto. Inoltre, l’Oic 19 prevede che la componente relativa al debito sia valutata al costo ammortizzato comportando la rilevazione di interessi passivi, superiori a quelli negoziali, determinati sulla base del tasso di rendimento effettivo che risulta necessariamente superiore a quello cartolare.

     

    Il trattamento contabile

     

    Si ipotizzi una società che abbia emesso nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo cinque anni, al tasso del 3%, contro un tasso di mercato è pari al 5 per cento. La società, in sede di prima iscrizione, ha scorporato la quota relativa all’opzione (che si ipotizza pari a 20) imputandola a patrimonio netto e ha iscritto tra le passività il controvalore del prestito al netto del valore dell’opzione (e, dunque, per un importo pari a 80). Poiché le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale di 100, mentre il valore di iscrizione in bilancio della passività è pari a 80, il graduale riallineamento, lungo la durata del prestito, tra tali importi avverrà mediante la valutazione della componente debito con il costo ammortizzato, che comporta la rilevazione di un maggior ammontare di interessi passivi (rispetto a quelli nominali) determinato sulla base del tasso di rendimento effettivo (che ipotizziamo pari al 6%).

     

    Le regole fiscali

     

    Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi passivi contabilizzati in applicazione del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni). In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per l’impresa emittente la possibilità di dedurre i maggiori interessi passivi (rispetto a quelli negoziali) contabilizzati. Tuttavia, nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile è disattesa mediante l’assoggettamento a tassazione, con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, del maggior ammontare di interessi passivi dedotto (cosiddetto meccanismo di recapture). Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento «La fiscalità delle imprese Oic Adopter» del Cndcec.

     

    Il trattamento fiscale

     

    Tornando all’esempio, dunque, la maggiore quota di interessi passivi contabilizzata per effetto del costo ammortizzato, rileva fiscalmente, salvo quanto potrebbe derivare in sede di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir).

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