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    16.02.2018

    Il regime di favore sui registri è retroattivo


    Tratto da il Sole 24 Ore - Norme & Tributi Focus

     

    Non sono sanzionabili i contribuenti che in sede di accesso, ispezione o verifica abbiano provveduto, su richiesta degli organi di controllo, alla stampa dei registri Iva non precedentemente trascritti su supporti cartacei nei termini di legge. La non sanzionabilità per effetto del favor rei si applica anche alle omissioni commesse prima del 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del Dl 148/2017 (decreto fiscale).

     

    In base alla novità introdotta dall’articolo 19-octies, comma 6, del Dl 148/2017, sono modificate le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici. Il nuovo comma 4-quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, prevede che la tenuta con sistemi elettronici dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute è in ogni caso considerata regolare, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.

     

     

    APPLICABILITÀ

     

    Posto che il decreto fiscale non ha fornito indicazioni circa le violazioni già contestate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017), in occasione del Telefisco 2018 è stato chiesto all’agenzia delle Entrate se si dovesse ritenere applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997.

     

    L’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito confermando che alle violazioni in commento deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997. L’amministrazione, inoltre, ha sottolineato come la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità per i contribuenti che non hanno stampato nel termine di legge, sia legata al presupposto che la stampa degli stessi sia poi avvenuta in sede di accesso, ispezione o verifica. Solo i contribuenti che abbiano effettivamente posto in essere tale adempimento all’epoca del controllo, dunque, potranno usufruire degli effetti favorevoli al contribuente ovvero avvalersi della non sanzionabilità della loro omissione grazie all’applicazione favor rei della nuova previsione contenuta nell’articolo 7, comma 4-quater del Dl 357/1994.

     

    TENUTA REGISTRO

     

    Per completezza, è utile ricordare che il citato articolo 7, al comma 4-ter prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione, nei termini di legge su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. A differenza di quanto previsto per i registri Iva degli acquisti e delle vendite, si considera dunque regolare la tenuta con sistemi meccanografici di qualsiasi registro contabile se i dati contabilizzati nei termini di legge sono stampati sui registri entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. Considerato che con la manovra 2018 il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ordinarie (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires) è stato spostato al 31 ottobre, il termine per la stampa di tali registri coincide con il 31 gennaio.

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